Sicurezza.

Soluzione all'italiana

 di Luigi Franco da Italiascuola del 12/11/2004

 

Confermate le anticipazioni circolate nei giorni scorsi sull'intenzione del Governo di prorogare i termini per la messa in sicurezza delle scuole. Nella Gazzetta Ufficiale (n. 264 del 10/11/04) è stato infatti pubblicato il Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266  che differisce di un anno, tra le altre cose, il termine del 31 dicembre 2004 per l'adeguamento degli edifici scolastici. Si tratta dell'ennesimo posticipo dei termini per l'applicazione della Legge 626. C'è da dire che l'intervento era stato richiesto da più parti con insistenza, in primo luogo dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani, per evitare la chiusura forzata delle centinaia di scuole che non avrebbero mai potuto essere "a norma" per la fine di quest'anno. Il motivo di questo ritardo cronico é dovuto, manco a dirlo, all'esiguità delle risorse economiche disponibili. Negli ultimi anni, inoltre, c'è stata un'ulteriore contrazione dei trasferimenti dallo Stato agli Enti Locali proprietari delle scuole.

Il passaggio del Decreto Legge che interessa la proroga degli adeguamenti per la sicurezza delle scuole e contenuto nell'art. 9, che recita: "Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall’articolo 15, comma1, della legge 3 agosto 1999, n° 265 comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento". Si tratta quindi non di una proroga generalizzata, perché subordinata alla decisione delle Regioni e per quegli interventi già programmati.

Ma il D.L. n. 266/04, non a caso ribattezzato "decreto milleproroghe", riguarda anche altri termini che interessano le scuole: quelli relativi al trattamento dei dati personali.
L'art. 6 infatti stabilisce che: "All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: '31 dicembre 2004' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2005'; b) al comma 3, le parole: '31 marzo 2005' sono sostituite dalle seguenti: '30 settembre 2005'".

In particolare il nuovo termine del 30 giugno 2005 riguarda l'adozione delle misure minime di sicurezza, tra cui il documento programmatico sulla sicurezza; il nuovo termine del 30 settembre 2005 riguarda invece l'adeguamento degli strumenti elettronici deputati al trattamento dei dati.