Graduatorie Permanenti

 Alcune disposizioni della conversione
del decreto legge 136/2004 modificano
la disciplina delle graduatorie permanenti

 

 di Massimiliano Biagi dalla redazione di Meridiano scuola, 27 luglio 2004

 

In serata è stato approvato definitivamente dal Senato in terza lettura la legge di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
Tale approvazione ha rilevanza in materia scolastica in quanto nel corso della prima lettura in Senato erano stati introdotti emendamenti al decreto al fine di attenuare quelli che a ragione sono stati definiti i risvolti più devastanti della legge sul precariato n. 143 entrata in vigore nel giugno scorso.

Le disposizioni di modifica del decreto 136/2004 hanno trovato conferma stamane alla Camera, che ha respinto tutti gli emendamenti ad esse relativi. L’unico emendamento approvato è stato il n. 8-ter. 10, presentato dal Governo, che sposta ulteriormente il termine delle nomine a tempo determinato e indeterminato dei docenti alla data del 25 agosto.

 

Dunque, ricapitolando, a seguito dell’approvazione della legge di conversione risulta innanzitutto innovata la legge n. 333 del 2001 spostando, per l’a.s. 2004/05, il termine per le assunzioni dal 31 luglio al 25 agosto 2004.

Come dicevamo, sono stati respinti tutti gli altri emendamenti. Quindi, con riferimento alle modifiche apportate alla legge n. 143 sul precariato docente, la legge adotta una serie di “interpretazioni autentiche” finalizzate a ridimensionare alcuni aspetti della tabella dei punteggi.
Le novità introdotte dalla nuova tabella allegata prima al decreto legge n. 97/2004 e poi alla 143/04 avranno effetto, con riguardo ai servizi d’insegnamento, solo per quelli prestati dall’a.s. 2003/2004. Anche se non del tutto, viene meno pertanto la retroattività delle modifiche introdotte in materia di titoli di servizio; sembra in realtà poco comprensibile la scelta di farle decorrere da un anno scolastico che è praticamente concluso. Più logico sarebbe stato il riferimento all’a.s. che inizia il prossimo settembre.
Viene chiarito inoltre che il servizio non specifico (cioè prestato in classi di concorso diverse da quello relativo alla graduatoria) può essere fatto valere solo nell'ordine di scuola cui si riferisce (materne, elementari ed educativi, da un lato, e secondarie di primo e secondo grado, dall’altro) e che il raddoppio del punteggio per il servizio svolto nelle scuole di montagna è assegnato solo se il duplice requisito (scuola situata oltre i 600 metri s.l.m. e in un comune montano) sussiste con riguardo alle sede scolastica specifica in cui il docente ha prestato il servizio.
Rimane dunque la super-valutazione del servizio svolto in sedi disagiate; anche se ridimensionata nella sua retroattività, essa presenta pur sempre caratteri di illegittimità per la illogicità e irragionevolezza della sua concreta disciplina.

La legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo, i CSA potranno già elaborare le graduatorie permanenti del personale docente in coerenza con le modifiche sopra enunciate. D’altra parte gli ex provveditorati non dovrebbero farsi trovare impreparati in quanto pare che il MIUR abbia già da tempo comunicato in modo informale la sicura approvazione delle modifiche.

 

Queste le disposizioni che novellano la normativa sulle graduatorie permanenti.

 

Art. 8-ter.
– (Disposizioni relative al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca). –

1. Per l’anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 25 agosto 2004.

 

Art. 8-nonies.
– (Norme di interpretazione autentica). –

  1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.

  2. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004.