Graduatorie Permanenti
Alcune disposizioni della conversione
del decreto legge 136/2004 modificano
la disciplina delle graduatorie permanenti
di Massimiliano Biagi dalla redazione di Meridiano scuola, 27
luglio 2004
In serata è stato approvato
definitivamente dal Senato in terza lettura la legge di conversione
del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti
per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione.
Tale approvazione ha rilevanza in materia scolastica in quanto nel
corso della prima lettura in Senato erano stati introdotti emendamenti
al decreto al fine di attenuare quelli che a ragione sono stati
definiti i risvolti più devastanti della legge sul precariato n. 143
entrata in vigore nel giugno scorso.
Le disposizioni di modifica del decreto
136/2004 hanno trovato conferma stamane alla Camera, che ha respinto
tutti gli emendamenti ad esse relativi. L’unico emendamento approvato
è stato il n. 8-ter. 10, presentato dal Governo, che sposta
ulteriormente il termine delle nomine a tempo determinato e
indeterminato dei docenti alla data del 25 agosto.
Dunque, ricapitolando, a seguito
dell’approvazione della legge di conversione risulta innanzitutto
innovata la legge n. 333 del 2001 spostando, per l’a.s. 2004/05, il
termine per le assunzioni dal 31 luglio al 25 agosto 2004.
Come dicevamo, sono stati respinti tutti
gli altri emendamenti. Quindi, con riferimento alle modifiche
apportate alla legge n. 143 sul precariato docente, la legge adotta
una serie di “interpretazioni autentiche” finalizzate a ridimensionare
alcuni aspetti della tabella dei punteggi.
Le novità introdotte dalla nuova tabella allegata prima al decreto
legge n. 97/2004 e poi alla 143/04 avranno effetto, con riguardo ai
servizi d’insegnamento, solo per quelli prestati dall’a.s. 2003/2004.
Anche se non del tutto, viene meno pertanto la retroattività delle
modifiche introdotte in materia di titoli di servizio; sembra in
realtà poco comprensibile la scelta di farle decorrere da un anno
scolastico che è praticamente concluso. Più logico sarebbe stato il
riferimento all’a.s. che inizia il prossimo settembre.
Viene chiarito inoltre che il servizio non specifico (cioè prestato in
classi di concorso diverse da quello relativo alla graduatoria) può
essere fatto valere solo nell'ordine di scuola cui si riferisce
(materne, elementari ed educativi, da un lato, e secondarie di primo e
secondo grado, dall’altro) e che il raddoppio del punteggio per il
servizio svolto nelle scuole di montagna è assegnato solo se il
duplice requisito (scuola situata oltre i 600 metri s.l.m. e in un
comune montano) sussiste con riguardo alle sede scolastica specifica
in cui il docente ha prestato il servizio.
Rimane dunque la super-valutazione del servizio svolto in sedi
disagiate; anche se ridimensionata nella sua retroattività, essa
presenta pur sempre caratteri di illegittimità per la illogicità e
irragionevolezza della sua concreta disciplina.
La legge di conversione entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Nel frattempo, i CSA potranno già elaborare le graduatorie
permanenti del personale docente in coerenza con le modifiche sopra
enunciate. D’altra parte gli ex provveditorati non dovrebbero farsi
trovare impreparati in quanto pare che il MIUR abbia già da tempo
comunicato in modo informale la sicura approvazione delle modifiche.
Queste le disposizioni che novellano la
normativa sulle graduatorie permanenti.
Art. 8-ter.
– (Disposizioni relative al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca). –
1. Per l’anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui
all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è
fissato al 25 agosto 2004.
Art. 8-nonies.
– (Norme di interpretazione autentica). –
-
Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa
al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il
servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e
in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le
graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e
di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie
relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della
tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il
servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato
nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna,
situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in
altre sedi diverse della stessa scuola.
-
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si
interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie
permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per
quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli
prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004.