Voti Scuola Segreti,

Solo Una "Leggenda Metropolitana".

 da Meridiano scuola del 5 dicembre 2004

originale da http://it.news.yahoo.com

 

(AGI) - Roma 3 dic. - "Non e' vero che i voti scolastici devono restare segreti". "Non e' vero che gli studenti devono 'nascondere' la propria fede religiosa". "Non e' vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini".

In una nota, l'Autorita' per la protezione dei dati personali demolisce le molte "leggende metropolitane" sulla privacy a scuola, leggende alimentate quotidianamente ("e senza le necessarie verifiche", bacchetta il Garante) dagli stessi media. "Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, ne' di consegnarli agli alunni in busta chiusa", scrivono Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan. "Mai, in nessun caso, un tale provvedimento e' stato preso, ne', tanto meno, esso e' previsto dall'attuale legge in vigore, il Codice in materia di tutela dei dati personali entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno".

Dal '97 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di ricordare che "i risultati degli scrutini - che non sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele - devono essere al contrario pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a principi di trasparenza".

Il 9 febbraio di quest'anno, un'ordinanza del ministro per l'Istruzione sottolineava peraltro che anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell'albo degli istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l'esito degli esami, "con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo". Allo stesso modo, "non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa". Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti sulla privacy da adottare da parte delle scuole, "nessun istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati "sensibili". Il "Codice" contiene già regole chiare e ciò che manca al riguardo e' solo un unico regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi a un parere del Garante".