Valutazione:

evviva lo Stato leggero . . .

di Dedalus, da ScuolaOggi del 9/12/2004

 

E’ finalmente stata emanata dal MIUR la circolare sulla valutazione degli alunni – Circolare n.85, prot.n.17005 del 3 dicembre 2004 - che conferma nella sostanza quanto contenuto nella bozza presentata ai sindacati verso la fine di novembre. E al tempo stesso conferma, come dicevamo, le nostre previsioni. Di fatto le modalità di valutazione degli alunni e di certificazione delle competenze vengono “devolute” alle scuole, assegnate ai docenti dell’équipe pedagogica, con una interpretazione alquanto discutibile, sicuramente “estrema”, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il DPR 275/1999 (vale a dire il Regolamento sull’autonomia) assegnava alle scuole la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale(art. 4), assegnava al Ministero il compito della definizione degli obiettivi generali del processo formativo e degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni (art. 8), prevedeva l’adozione da parte del Ministero di nuovi modelli per le certificazioni (art. 10). Bene, questi “disposti” vengono ora “riconsiderati” e “integrati” alla luce della nuova previsione normativa contenuti negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004.

 

Il DL 59/2004 (“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art.1 della legge 28 marzo 2003, n.53”) dice infatti, nella sostanza, che la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.

In pratica il MIUR disattende quanto previsto nel Regolamento sull’autonomia, secondo il quale comunque gli “indirizzi generali sulla valutazione degli alunni” (vale a dire la definizione dei livelli essenziali delle competenze) come pure l’adozione di nuovi modelli certificativi spettano al Ministero (e quindi si prevedono omogenei e validi su tutto il territorio nazionale), rimandando alle singole scuole queste funzioni. Forma e sostanza, in questa interpretazione degli articoli 8 e 11 del DL 59, vengono così a coincidere. Se già prima valutazione degli alunni e certificazione delle competenze erano compiti e funzioni - nella sostanza - svolte dai docenti (e da chi se no?), ora anche nella forma vengono ad essi attribuite. Saranno cioè le varie équipe pedagogiche delle varie scuole a decidere gli indicatori relativi agli apprendimenti ed al “comportamento” (questa sì è una novità: una sorta di riedizione del “voto di condotta”…!) e le scuole costruiranno da sé le loro schede di valutazione e gli attestati.

Il MIUR fornisce poi, in allegato, una griglia di indicatori (esempi di abilità desunte dagli OSA, obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni nazionali - che, ricordiamo, sono provvisorie…) alla quale ciascuna scuola può liberamente attingere, in totale autonomia. C’è pure, sempre in allegato, in copia conforme, un modello facsimile di scheda personale comprensiva di attestato. Oltre allo spazio per i giudizi sintetici relativi alle discipline, viene aggiunto anche lo spazio per la valutazione del “comportamento” (= “grado di interesse, di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola. Impegno. Relazione con gli altri”) e delle attività facoltative-opzionali.

Le classi della scuola primaria e quelle del primo anno di corso della secondaria di I grado, nella loro autonomia, possono con i necessari adattamenti predisporre una scheda personale dell’alunno, ispirandosi al precedente modello ministeriale, oppure elaborando modelli diversamente impostati”.

Resta ferma – precisa ancora il MIUR - la piena autonomia delle istituzioni scolastiche di avvalersi degli esempi di abilità/conoscenze e dei modelli di scheda indicati”. Unica avvertenza: le scuole sono pregate di continuare ad adottare le “forme espressive” comuni finora utilizzate (“In particolare si prospetta l’esigenza che le istituzioni medesime continuino ad adottare per la valutazione dei livelli di apprendimento delle varie discipline le espressioni sintetiche finora utilizzate (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente")! Unico comun denominatore nella valutazione sul territorio nazionale…!


Insomma, in questo campo, il MIUR rinuncia a definire in proprio i “criteri generali”, i livelli essenziali delle competenze e i conseguenti modelli di certificazione, rinuncia a compiti specifici di “governo della scuola pubblica e di Stato” (non definisce cioè schede con indicatori di valutazione degli alunni e modelli di certificazione validi su tutto il territorio nazionale, comuni, omogenei) ma rinvia tutto all’autonomia delle istituzioni scolastiche. Ciascuna scuola faccia da sé, e si paghi pure le spese di produzione e di stampa dei modelli (“
a tale riguardo, questo Ministero rimette direttamente alle istituzioni scolastiche il compito di provvedere alla riproduzione dei citati modelli per i rispettivi alunni”).

Il MIUR si limita ad un ruolo di “suggeritore”, di “accompagnamento”, in un’ottica di valorizzazione e potenziamento dell’autonomia scolastica”. Le scuole possono quindi decidere, riportare liberamente gli esempi suggeriti negli allegati, con ampia possibilità di scelta e di integrazione”. D’altra parte le Indicazioni nazionali sono provvisorie e non vincolanti, o no? Siamo, ribadisce l’estensore della circolare, il Direttore generale Criscuoli, al passaggio dalla scuola dei programmi alla scuola dei piani di studio personalizzati”. O no?

Una concezione, come abbiamo avuto modo di sottolineare altre volte, della scuola pubblica e dello Stato “leggera”. Sotto tutti i punti di vista, a quanto pare. Da quello delle linee culturali e pedagogiche di indirizzo generale a quello delle risorse finanziarie. Non c’è che dire.