Privacy : Garante e TAR d'accordo ,
trasparenza a scuola.
di Mauro Giannini dall'Ossevatorio
della Legalità
pubblicato su Orizzonte Scuola il 4/12/2004
"Non e' vero che i voti scolastici devono
restare segreti, non e' vero che gli studenti devono 'nascondere' la
propria fede religiosa, non e' vero che i risultati degli scrutini
devono rimanere clandestini". Lo afferma l'Autorita' Garante per la
privacy (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro
Paissan) in ordine a talune notizie riguardanti la il mondo della
scuola.
Nonostante le pronte e numerose precisazioni del Garante, infatti,
notizie come queste non smettono di essere riportate anche da
quotidiani a carattere nazionale, senza le necessarie verifiche. L'Authority
parla addirittura di "leggenda metropolitana" e chiarisce che non
esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i
voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, ne'
di consegnarli agli alunni in busta chiusa, ne' tantomeno un tale
provvedimento e' previsto dall'attuale Codice in materia di tutela dei
dati personali.
Il Garante ricorda che dal 1997 con ogni mezzo ribadisce che i
risultati degli scrutini – che non sono, peraltro, dati sensibili,
soggetti a speciali tutele - devono essere pubblicati anche dopo
l'avvento della normativa sulla privacy, per questioni di trasparenza.
In ciascun albo scolastico, dove va pubblicato l'esito degli esami,
l'unica forma di attenzione, come stabilito dal competente ministero,
e' l'"indicazione della dizione non promosso nel caso di esito
negativo".
E nessun Istituto puo' dotarsi, in nome dell'autonomia scolastica, di
un proprio arbitrario regolamento sui dati "sensibili". Anche per
quanto riguarda la pubblicita' data alla propria fede religiosa, il
garante chiarisce che il necessario rispetto dell'eventuale volonta'
di riservatezza non va confuso con la liberta' garantita dalla
Costituzione, di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche
di natura religiosa.
Il Garante rileva che la privacy e' stata utilizzata come un alibi per
non applicare altre disposizioni di legge. Puo' configurarsi in
quest'ultimo caso la vicenda sulla quale nei giorni scorsi il TAR
della Basilicata e' stato chiamato a decidere che vedeva la famiglia
di un alunno minorenne contrapporsi al preside dell'Istituto superiore
frequentato dal figlio a Matera.
La vicenda, trascinatasi per tre anni, era nata per il rifiuto da
parte del Preside di consentire la visione dei documenti scolastici
del ragazzo. La famiglia invocava "la legge 241/90 (meglio conosciuta
come legge sulla trasparenza) che sancisce il diritto del cittadino ad
accedere agli atti della pubblica amministrazione che lo riguardano
personalmente al fine di tutelare determinati interessi giuridici che
potrebbero essere compromessi da un comportamento lesivo adottato
dalla p.a.".
I genitori dell'allievo commentavano anche che "oltre alla legge sulla
trasparenza, il mondo della scuola e' regolamentato da numerose
circolari ministeriali e, non per ultimo, dallo stesso statuto delle
studentesse e degli studenti che sanciscono che i documenti scolastici
non sono ne' tabu' ne' tanto meno 'top secret'", per cui, prima di
adire il Tribunale Amministrativo Regionale avevano cercato una
soluzione bonaria investendo del caso tutte le autorita' scolastiche
superiori.
Infine il ricorso al TAR, che ha ordinato l'esibizione dei documenti,
ovviamente limitatamente agli estratti riguardanti il solo figlio dei
ricorrenti per quanto non reso pubblico per legge.