Riforma Organi Collegiali: si riparte!
dalla Gilda di Foggia, 3/12/2004
La VII Commissione Cultura della Camera torna a discutere delle riforma degli Organi Collegiali, sulla base di un nuovo testo, predisposto dal Comitato ristretto, che unifica le diverse proposte fin qui presentate sulla materia: C. 774 Angela Napoli, C. 1186 Grignaffini, C. 1954 Gambale, C. 2010 Adornato e C. 2221 Titti De Simone. Il testo unificato, comunque, non sembra ottenere il consenso di tutti i gruppi, come riferito da Ferdinando Adornato, presidente della Commissione, nella riunione del 17 novembre scorso. Le modifiche introdotte adeguano il precedente disegno di legge C. 1186, approvato dalla Commissione nell’ormai lontano febbraio 2002, alla riforma Moratti e alla riforma della Costituzione. Invariata resta la struttura complessiva degli organi della scuola, compresa l’abolizione del consiglio di classe. Ecco, in sintesi, le principali novità.
Art. 1 (Governo delle istituzioni scolastiche) Al comma 5 si afferma che gli obiettivi educativi e formativi, che trovano espressione nel Piano dell’Offerta Formativa, devono essere coerenti «con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53» (riforma Moratti). Si precisa inoltre che il POF «tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie».
Art. 5 (Composizione del consiglio della scuola)
Continua ad
essere composta da undici membri, ma diminuisce da cinque a quattro la
componente genitori e studenti, mentre aumenta da tre a quattro numero
dei docenti (nel precedente ddl era prevista la presenza di tre
docenti in tutti gli ordini di scuola e di cinque genitori nella
scuola materna, elementare e media, e tre genitori e due studenti
nella scuola superiore). Tenuto conto delle dimensioni della scuola,
il regolamento di istituto può prevedere l’aumento della composizione
del consiglio fino ad un massimo di quattro unità, suddivise
pariteticamente tra docenti e genitori primo ciclo di istruzione, o
tra docenti, genitori e studenti nel secondo ciclo.
Art. 6 (Collegio dei docenti) Il collegio dei docenti è composto, oltre che dal personale a tempo indeterminato e determinato in organico nella scuola, anche dai «docenti a contratto e dagli esperti che svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali secondo quanto previsto dalle norme in vigore». Il POF deve essere «comprensivo delle attività educative e didattiche, sia obbligatorie che facoltative ed opzionali, sulla base dell’orario per esse previste dalle norme emanate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53». Il presidente del collegio è sempre il dirigente scolastico, che però «è coadiuvato da un vice presidente, da lui scelto tra i docenti di ruolo, al quale può delegare specifici compiti» (la figura del vice presidente non era prevista nel testo del 2002).
Art 9 (Nuclei di valutazione del funzionamento della scuola) Il «nucleo di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio» è ora presieduto dal dirigente scolastico (nel precedente testo il dirigente nemmeno vi faceva parte) ed è composto da un genitore (prima era il garante dell’utenza) e da un docente «diversi da quelli che fanno parte del consiglio della scuola», nonché da un soggetto esterno all’istituzione scolastica.
Art. 10 Comitato per la valutazione del servizio dei docenti) Questo articolo mancava del tutto nel precedente testo. Il suo compito principale consiste nella «valutazione dell’attività di insegnamento svolta sulla base degli appositi contratti di formazione e lavoro previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53».
Art. 11 (Disposizioni finanziarie) All’articolo è stato aggiunto un comma che stabilisce la totale gratuità della partecipazione agli organi collegiali.
3 dicembre 2004 Riforma Organi Collegiali - Testo unificato predisposto dal comitato ristretto |