Scheda di valutazione, scrutini e privacy.

 da Tuttoscuola di giovedì 9 dicembre 2004

 

Proprio in concomitanza con l’uscita della circolare ministeriale sulla valutazione degli alunni (avvenuta lunedì 6 dicembre) e con il dibattito che sta accompagnando la questione della scheda personale, il Garante per la protezione dei dati personali interviene con decisione a smentire le voci "del tutto infondate riguardanti la privacy nelle scuole".

"Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti - afferma l’Autorità per la protezione dei dati personali - non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini", si tratta di una sorta di "leggenda metropolitana".

Non esiste infatti alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa.

"Il 9 febbraio di quest'anno - ricorda sempre il Garante - un'ordinanza del Ministro per l'istruzione ricorda peraltro che anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell'albo degli istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l'esito degli esami, 'con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo".

Riguardo infine a supposti regolamenti privacy sui dati sensibili, l’autorità presieduta da Stefano Rodotà è chiarissima: "nessun istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati 'sensibili'. Il 'Codice' contiene già regole chiare e ciò che manca al riguardo è solo un unico regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante".

La ferma presa di posizione del Garante dovrebbe chiarire una volta per tutte questa questione della riservatezza dei voti e degli scrutini, anche se, come si sa, le leggende metropolitane sono dure a morire...

 

Fede religiosa e privacy

Non è vero che gli studenti devono 'nascondere' la propria fede religiosa: un’altra leggenda da sfatare e da chiarire, come ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali.

Così come non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa.

"La privacy - afferma il Garante - ha costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge. Una corretta informazione è quindi importante".

L’intervento del Garante non può non richiamare immediatamente alla mente il divieto del velo islamico deciso per le scuole francesi, per il quale il ministro Moratti ha già da tempo dichiarato la propria non condivisione.

La nota del Garante potrebbe però ora riaprire il dibattito su una questione sopita.