Scheda di valutazione.

 

 di Piero Castello (Cobas) da Retescuole del 16/12/2004

 

“La valutazione degli alunni va inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole del I ciclo d’istruzione e nell’ambito dei principi, delle norme e degli obiettivi definiti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dalle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati (di cui agli allegati B e C, facenti parte integrante del decreto medesimo) che, come è noto, sostituiscono i vecchi programmi della scuola elementare e media e costituiscono il nuovo assetto pedagogico, didattico e organizzativo della scuola del I ciclo di istruzione.”

Così esordisce, con un falso plateale, la Circolare ministeriale n. 85: “Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.” Le Indicazioni Nazionali non hanno alcun fondamento giuridico, è del tutto falso ed infondato che i “vecchi programmi della scuola elementare e media” siano stati sostituiti da alcunché, essi sono pienamente vigenti ed operanti. Partendo da questo assunto, infondato e falso, la circolare procede in una sequenza di illeciti ed illegali contorsioni per cui tutta la legislazione e la normativa vigente in materia di valutazione degli alunni viene abrogata “motu proprio” dal Direttore Generale Silvio Criscuoli che ha redatto la Circolare. Sul piano procedurale il Criscuoli attraverso successive “integrazioni” e “contestualizzazioni” stabilisce che a legificare in materia sia la Sua Circolare. Sul piano del merito e dei contenuti la scheda “suggerita” raccoglie il peggio del peggio delle Indicazioni nazionali: il ripristino della valutazione separata del comportamento (vecchio voto di condotta!), l’inserimento della valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica nella scheda in palese contrasto con l’articolo 306 del T.U. che prevede “una nota separata” vista la facoltatività dell’IRC, assume la nomenclatura delle discipline adottata dalle illegali Indicazioni nazionali, si dovrebbe esprimere un giudizio sulle attività svolte nelle ore opzionali e facoltative che la stragrande maggioranza dei collegi non ha nemmeno preso in considerazione, etc. Già solo per queste ragioni un Collegio Docenti serio e responsabile dovrebbe rifiutare il modello suggerito.

E’ indubbio che l’articolo 144 (scheda delle elementari) del TU è stato abrogato nel 1999 dal D.P.R. 275 (autonomia scolastica), e che l’articolo 177 (scheda delle medie) è abolito dal decreto attuativo 59/04. Ma non è stata abolita la scheda certificativa, documentativa e di comunicazione alle famiglie che la normativa vigente continua a prevedere e per la quale il ministero, il Parlamento, il CNPI, vengono investiti di precise responsabilità.

Lo stesso D.P.R. 08.03.1999, n. 275 recita testualmente:

Art. 4, comma 7: 7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

Art.8, comma 1: 1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:…

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;

Art.10, comma 3: 3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

 

Da tutto questo di deduce chiaramente che:

1) il documento di CERTIFICAZIONE, COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE E DOCUMENTAZIONE NON PUO’ ESSERE ALTRO CHE NAZIONALE e deve essere emanato con un apposito DECRETO e seguendo un iter preciso.

2) il ministero è stato omissivo dal 1999 non avendo provveduto ad approvare un nuovo modello di scheda, oppure reiterare, sempre attraverso la procedura prevista, la scheda vigente.

3) In nessun caso possono essere le scuole a supplire le manchevolezze del ministro, né tantomeno ad accollarsi i costi di riproduzione e stampa dei modelli, che devono essere realizzati dai Poligrafici di Stato ed inviati alle scuole come sempre.

Cosiderando tutto questo, diamo indicazione alle scuole, costrette dal ministro, che non vuole stampare ed inviare le schede, a “dover fare da sole”, di fotocopiare i vecchi modelli, senza modificare alcuna voce, per tutte le classi di scuola elementare e scuola media.

 

IL PORTFOLIO

I talebani della riforma Moratti e i pasdaran dell’autonomia, che spesso coincidono con i dirigenti e gli ispettori più ottusi, in alcune situazioni provano a dire che la scheda verrà sostituita dal portfolio delle competenze individuali. Questa proposta è del tutto infondata per le seguenti ragioni:

1) Il portfolio non ha nessun fondamento normativo: esso non è nominato né nella legge 53/03 né nel Decreto Legislativo 59/04 attuativo della legge. Non solo non viene definito a livello normativo ma esso non viene nemmeno citato tra la documentazione che deve essere approntata dagli insegnanti, proprio la parola portfolio non è mai scritta.

2) Il “Portfolio delle competenze individuali” viene definito soltanto nelle Indicazioni (allegati A,B,C) del decreto 59. Lo stesso decreto però avverte che tali allegati vengono adottati “in via Transitoria fino all’emanazione del relativo regolamento governativo”. In merito a tutta questa materia ha valore dirimente il fatto che i programmi del 1985 e del 1979 non sono stati aboliti e sono tuttora pienamente in vigore.

3) Il portfolio, quand’anche andasse a regime nel futuro, non potrà mai sostituire la scheda personale di valutazione che comunque dovrà restare per assolvere la funzione di certificazione, di comunicazione e di documentazione ufficiale alle famiglie.

Alcuni collegi (pochi e manipolati da Dirigenti irresponsabili) hanno intrapreso la via del “fai da te”, non tenendo in nessun conto la normativa vigente e il valore irrinunciabile di un sistema scolastico unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, il valore legale dei titoli di studio di cui la scheda personale di valutazione è un segmento importante.

Spesso questi collegi e, in qualche caso, direttamente i dirigenti acefali si sono incartati in un dedalo di procedure e di scartoffie, di “non sense” il cui esito è di gettare nel marasma più totale la scuola e di moltiplicare il lavoro burocratico degli insegnanti.

Ci sono nello stesso quartiere scuole elementari che hanno adottato, “in via sperimentale” le Indicazioni provvisorie del Ministro, e scuole medie che saggiamente hanno come punto di riferimento per i contenuti dell’ insegnamento i programmi vigenti (o viceversa). Che succederà ai bambini, ed anche agli insegnanti, quando gli alunni passeranno da una scuola all’altra? Che succederà ad una bambina/o che si trasferisce in un’altra scuola a fine d’anno o nel corso dell’anno? E se nella stessa scuola insegnanti di classi diverse o della stessa classe intendono produrre schede diverse in nome dell’autonomia?

In questo caso, come in altri frangenti nelle scuole nel prossimo futuro, conviene, è più saggio e responsabile, attenersi ai programmi del 1979 (medie) e 1985 (elementari), adottare la scheda personale di valutazione vigente in questi anni, senza alcuna modifica.

Il ministro vuole scaricare il costo della scuola sui genitori e abolire il valore legale del titolo di studio da un lato, favorire la scuola privata dall’altro:

con una mano gratta qualche migliaio di Euro dal bilancio della scuola pubblica scaricando sulle scuole il costo della stampa delle schede, con l’altra firma le immissioni in ruolo per 9.000 insegnanti di religione cattolica, scelti dal vescovo, mentre tutti gli altri precari non hanno alcuna prospettiva di assunzione!

IN OGNI CASO, ADOTTIAMO LE SCHEDE DI VALUTAZIONE VIGENTI SENZA ALCUNA MODIFICA, PER TUTTE LE CLASSI: fotocopiamole, compiliamole, e consegnamole ai genitori come nel precedente anno scolastico.

Ricordiamo che il Collegio dei Docenti è sovrano in materia (Art.7, comma 2, D.Lvo 297/94) e i Dirigenti scolasti devono attenersi e dare attuazione alle delibere degli Organi Collegiali:

“2. Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;”…..

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.