Giornata libera. di Grazia Perrone, da Fuoriregistro del 15/12/2004
Il contratto collettivo di diritto comune (come quello instaurato nella scuola pubblica in seguito alla privatizzazione del rapporto di lavoro ai sensi e per effetto della legge n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni) può avere non solo una funzione normativa - in quanto volto a conformare il contenuto dei contratti individuali di lavoro -, ovvero una funzione obbligatoria - quale si esprime nella instaurazione di rapporti obbligatori destinati a vincolare soltanto le parti stipulanti lo stesso contratto collettivo (organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un lato, e, dall'altro, organizzazioni dei datori di lavoro o, nel caso di contratto aziendale, lo stesso datore di lavoro), ma anche una funzione gestionale, diretta essenzialmente alla composizione di conflitti (di diritti o di interessi) in forma di transazione o di accertamento, che spiega la propria efficacia diretta nei confronti delle parti stipulanti - anche se, indirettamente, può incidere anche su singoli lavoratori - e non è soggetta ai limiti, circa l'efficacia "erga omnes", stabliti costituzionalmente per i contratti collettivi. In questo contesto giuridico la prassi consolidata - per il personale docente - di una giornata libera settimanale assurge al rango di diritto inalienabile giuridicamente tutelato. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 10591 del 2004, ha consolidato il diritto – derivante da una prassi generalizzata in uso in tutte le istituzioni scolastiche – di fruire di una giornata libera all’interno della settimana lavorativa anche in assenza di una, precisa, norma contrattuale. Dalla sentenza si evince la piena applicazione del principio di cui all’art. 2078 del cod. civ., [1] il quale consente l’integrazione del contratto individuale con gli usi che comportano per i dipendenti l’attribuzione generalizzata di un trattamento più favorevole confermando un'altra sentenza della Suprema Corte (la n. n. 11634 del 22 giugno 2004) secondo la quale (...)"ai contratti collettivi non è consentito, in forza del principio della intangibilità dei diritti quesiti, di incidere su diritti soggettivi, che siano già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi (..)".
Efficacia degli usi In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge. Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
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