Il Garante interviene

sulle "leggende metropolitane"

sul rispetto della privacy a scuola.

 

 di Luigi Franco da Italiascuola dell'8/12/2004

 

Il Garante per la protezione dei dati personali torna a occuparsi di scuola e lo fa attraverso un comunicato stampa dal titolo eloquente: "Molte falsità sulla privacy a scuola". L'authority della privacy definisce come "leggende metropolitane" le molte notizie, riportate anche da quotidiani a diffusione nazionale, che attribuiscono alla necessità di applicare il Codice in materia di tutela dei dati personali (il D. Lgs. n. 196/03) una serie di misure e provvedimenti, in realtà mai previsti, come l'obbligo di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o degli scrutini, o di consegnarli agli alunni in busta chiusa. "Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono 'nascondere' la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini" recita, con un tono al limite dell'esasperazione, il Garante nel suo intervento. In effetti, fin dal 1997, la massima autorità in materia di privacy del nostro Paese ha chiarito a più riprese che i risultati degli scrutini, che peraltro non sono dati sensibili e quindi non sono soggetti a particolari tutele, devono essere invece al contrario pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo ai principi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Il Garante inoltre fa presente anche che, lo scorso 9 febbraio (ma analoghe specificazioni erano state date anche negli anni passati), un'ordinanza del Miur ha contribuito a fare ulteriore chiarezza in materia, specificando come anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell'albo degli istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l'esito degli esami, "con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo".

Infine, sulla questione della professione di una fede religiosa, il comunicato specifica che non esiste alcun provvedimento che proibisca agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacoli le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione. "Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa".

Questo intervento del Garante conferma le indicazioni che Italiascuola.it ha fornito, e sta continuando a fornire, alle scuole nel corso dei suoi interventi a supporto della dirigenza scolastica in merito agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/03.