Commento sulla bozza di circolare

sulla Valutazione.

Indicazioni per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento
degli studenti e per la certificazione delle competenze
acquisite nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.

 

 di Bruna Sferra e Domenico Montuori da Retescuole del 5/12/2004

 

La "bozza" è composta da:

  • una premessa;

  • sei paragrafi:

    A) Il quadro normativo,

    B) Obiettivi e contenuti della valutazione, certificazione delle competenze;

    C) Strumenti per la valutazione;

    D) Scrutini, non ammissione alla classe successiva, validazione dell’anno ed esami;

    E) Esame di idoneità alla classe successiva;

    F) Valutazione esterna;

  • quattro allegati:

    a) Esempi di indicatori di apprendimento per le diverse discipline della scuola primaria;

    b) Esempi di indicatori di apprendimento per le diverse discipline della scuola secondaria di I grado;

    c) Esempio di scheda personale dell’alunno per la scuola primaria;

    d) Esempio di scheda personale dell’alunno per la scuola secondaria di I grado.

 

Elementi caratterizzanti il testo sono:

la piena coerenza con l’impianto filosofico della L. 53/03 e del decreto n.59/04 che, in ogni disposizione, tendono a frammentare, rendere disomonogeneo e differenziare il sistema organizzativo- didattico della scuola italiana; le contraddizioni normative; l’assoluta mancanza di contenuti docimologici (tanta aria fritta!) in un contesto fatto di confusione sintattica e continue ripetizioni; il costante riferimento al Regolamento dell’autonomia scolastica (elemento che non può considerarsi confortante).

Già nella premessa, infatti, se da una parte si sostiene che vengono introdotte “innovazioni significative nella valutazione degli apprendimenti e nella certificazione delle competenze acquisite”, dall’altra si afferma che tale intervento “completa il processo di innovazione del sistema di valutazione avviato dal Regolamento dell’autonomia scolastica (D.P.R. n. 275/1999), in forza del quale spetta alle istituzioni scolastiche l’individuazione delle modalità e dei criteri di valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti degli alunni.”

È proprio in questo duplice riferimento continuo a “innovazione” e “autonomia delle istituzioni” che si basa la volontà del legislatore di immiserire il contesto educativo-didattico e progettuale della scuola.

È chiarissimo quanto il Regolamento sull’autonomia scolastica sia utile a soddisfare l’esigenza di questa riforma che vuole la differenziazione tra le singole scuole che, nel caos normativo, dovrebbero organizzarsi attraverso una falsa autonomia.

 

A. Il quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento è:

l’ art.17 del DPR 275/99 , l’art.19 del D.Lgs. 59/04 nei quali viene abrogata la scheda di valutazione rispettivamente per la scuola elementare e la scuola media; l’art.8 del DPR 275/99 che assegna “al Ministro dell’istruzione la competenza nella definizione degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni”, l’art.10 del DPR 275/99 che “prevede l’adozione, da parte del Ministero dell’Istruzione, di nuovi modelli per le certificazioni”. Ciò che prevedono questi ultimi due articoli deve essere INTEGRATO “alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004”.

“ L’art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 per la scuola primaria dispone che siano affidate esclusivamente ai docenti dell’équipe pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio):

- la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni,

- la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo,

- l’eventuale eccezionale possibilità di non ammissione alla classe successiva all’interno del periodo biennale,

- la certificazione delle competenze acquisite dall’alunno.

L’art. 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 per la scuola secondaria di I grado dispone che siano affidate esclusivamente ai docenti dell’équipe pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio):

- la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni,

- la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo,

- l’eventuale eccezionale possibilità di non ammissione alla classe successiva all’interno del periodo biennale,

- la certificazione delle competenze da essi acquisite,

- la validazione dell’anno scolastico per ciascun alunno in base al numero delle sue presenze alle attività didattiche (non inferiore ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato).”

 

Si evince immediatamente l’evidente contraddizione presente in tale quadro: cosa significa che il Regolamento sull’autonomia va integrato al DL n.59/04 ? Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 del DPR 275/99 escludono quelle presenti nella “bozza”.
È appena il caso di ricordare che qualsiasi integrazione, modifica e abrogazione della normativa vigente devono essere effettuate dal Parlamento.

La circolare sostiene che “dal nuovo quadro normativo emerge con chiarezza ( chiarezza???) che le istituzioni scolastiche autonome e i docenti hanno la piena responsabilità della valutazione degli alunni, senza dipendenze da linee di indirizzo dell’Amministrazione scolastica e con il solo vincolo di operare nell’ambito degli obiettivi formativi previsti dal sistema nazionale di istruzione.”

Dunque, ciò che viene chiesto ai docenti è un pericoloso “fai da te” in cui ogni scuola potrà decidere i suoi criteri e i suoi strumenti di valutazione con la conseguenza del la perdita di documenti che siano omogenei e validi su tutto il territorio nazionale.

 

B. Obiettivi e contenuti della valutazione, certificazione delle competenze

La stesura di questo quadro è una brutta e miserrima copia delle modalità valutative preesistenti, svuotate del loro aspetto più significativo (fondato sulla sistematicità nel raccogliere ” informazioni relative allo sviluppo dei quadri di conoscenza e di abilità, alla disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé di ogni alunno”-PROGRAMMI DIDATTICI DPR 104/85) a favore di un caotico e vuoto dettame, funzionale soltanto all’attuazione della L53/03 e dei suoi decreti attuativi.

Altra novità della L53/03 è considerare di nuovo il COMPORTAMENTO come oggetto di valutazione. Il testo della “bozza” recita:

“ Il comportamento personale dell’alunno viene considerato in ordine al grado e al modo di interesse e di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola, all’impegno, allo spirito di iniziativa e alla relazione con gli altri.”

Nei modelli di scheda suggeriti si consiglia, inoltre, di utilizzare per esso un giudizio sintetico o analitico aperto!

Probabilmente questa è tra le innovazioni più gravi e pericolose che la riforma introduce in merito alla valutazione. Viene chiesto ai docenti di emettere un giudizio sul comportamento, la cui osservazione è stata,invece, nei dettami ormai consolidati della moderna pedagogia, lo strumento essenziale per la conoscenza degli aspetti che riguardano la personalità dell’alunno. Un certo comportamento può essere il segnale di un disagio che non necessariamente proviene da fattori esterni alla scuola ma potrebbe essere causato dalla stessa. Il comportamento umano è il risultato di vari fattori che interagiscono ed ha una sua dimensione psicologica legata alla sfera cognitiva, affettiva e motivazionale.

Come si può valutare il comportamento alla stessa stregua di una disciplina?

I comportamenti di una persona sono la persona stessa! Torneremo forse a considerare “cattivi” i bambini che hanno difficoltà a condividere le regole di vita comune, o quelli più egocentrici, o chi manifesta atteggiamenti aggressivi oppure i demotivati?

Una volta emesso il giudizio non sarà più nostro compito rimuovere le difficoltà e gli ostacoli?

Non terremo più conto delle differenze culturali, familiari e sociali e delle frustrazioni di chi ha difficoltà ad ottenere risultati adeguati? Che giudizio ci suggerisce la ministra di emettere sul comportamento, per esempio, di un bambino/a portatore di handicap?

I bambini “cattivi” saranno etichettati tali fino alla fine del loro percorso scolastico?!?

 

Altra pessima e grave novità è che “Altri insegnanti o esperti, eventualmente impiegati nello svolgimento di attività e insegnamenti facoltativi e opzionali, concorrono alla valutazione, con apporto di adeguate relazioni oppure in altro modo deliberato autonomamente dalle istituzioni scolastiche.”

È chiara la volontà di far diventare la scuola sempre più un supermercato dove è possibile effettuare ogni sorta di attività gestite da personale esterno che (sic!) concorrerà alla valutazione. È finita dunque l’epoca in cui le attività laboratoriali erano considerate propedeutiche e trasversali alle discipline, strumento necessario per il superamento di difficoltà d’apprendimento, di relazione, di comunicazione e come tali necessariamente svolte dagli insegnanti di classe. Ora si esprimerà un giudizio anche sul rendimento dell’alunno che partecipa a tali attività e i laboratori non saranno più quegli spazi liberi d’espressione di tutti i linguaggi ma i luoghi dove, in modo sconnesso, si farà ciò che piace magari ai genitori o che dà più lustro alla scuola. E, visto che sono facoltativi, chi non ne usufruirà sarà quindi, probabilmente, considerato meno bravo.

 

C. Strumenti per la valutazione

SCHEDA PERSONALE

In questo quadro si dispone che “non è più previsto un modello nazionale di scheda personale dell’alunno” “né è previsto un modello nazionale di attestato finale” e che “le istituzioni scolastiche, nella loro autonoma determinazione, possono predisporre una scheda personale dell’alunno, secondo modelli propri da utilizzare in sinergia con il portfolio delle competenze individuali.”

La bozza fornisce, in allegato, modelli di schede a cui le istituzioni scolastiche possono liberamente (?!?) ispirarsi. In tali modelli le discipline cambiano denominazione adeguandosi alle Indicazioni nazionali; viene introdotto il giudizio sul comportamento e la religione cattolica non ha una sua distinta scheda ma è insieme alle altre discipline.
Un bel tuffo indietro di quarant’anni!

Pensiamo che si debba far sentire, ancora più forte, la resistenza nella scuole, continuando a rifiutare il portfolio e deliberando nei Collegi dei Docenti la “vecchia” scheda di valutazione, con le discipline attualmente in vigore (Programmi ’85). Ricordiamo che il portfolio è descritto solo nelle Indicazioni nazionali( documento, tra l’altro di nessuno spessore culturale) allegate al Dlgs 59/04 con forma dalla legittimità assai dubbia,

 

PORTFOLIO

Viene ribadito che all’interno del portfolio dovrà esserci una sezione dedicata alla valutazione, in cui documentare “il processo di apprendimento di ciascun alunno, nonché gli elementi di rilievo del comportamento, mediante notazioni sul conseguimento degli obiettivi formativi delineati nei Piani di studio personalizzati”.

Valutazione,portfolio, piano di studi personalizzato costituiscono insieme la struttura portante della riforma attraverso la quale è chiarissima la volontà di operare fin da subito la discriminazione tra alunni che si concluderà alle superiori quando sarà stato scelto per loro il percorso tra istruzione e formazione professionale.

Viene scritto, inoltre, che “la cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo sia affidata al docente incaricato di funzione tutoriale che si avvale dell’apporto degli altri docenti. Per quanto riguarda più specificamente la cura della sezione del portfolio relativa alla valutazione, tale apporto dovrà essere organico e continuativo stante la diretta responsabilità di tutti i docenti titolari delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati (articoli 8 e 11 dello stesso decreto).”

Ricordiamoci, allora, che finché nelle scuole, i Collegi dei Docenti, non delibereranno i criteri per la nomina dei tutor, non potrà esserci nessun docente incaricato alla cura del portfolio o altra documentazione riguardante la valutazione e che questa dovrà continuare ad essere uno dei compiti della funzione docente basata sulla corresponsabilità e la collegialità. Oltretutto nessun criterio di individuazione della funzione tutoriale può essere definito in quanto non sono stati ancora attivati i corsi di formazione specifici.

 

ALTRI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE

Sparisce l’obbligo di adottare nella scuola elementare l’Agenda della programmazione.

Risulta evidente che in quello che può sembrare un semplice snellimento nella compilazione dei registri si nasconde l’annullamento del valore della programmazione stessa intesa come mezzo imprescindibile per la costruzione di un percorso didattico-pedagogico adeguato ai tempi e alle capacità del gruppo classe e del singolo alunno.

 

Per quanto riguarda la non ammissione alla classe successiva che richiedeva “di conformarsi al parere del consiglio di interclasse. La competenza ora è rimessa esclusivamente solo ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati”. Siamo in piena coerenza con il disegno di legge di modifica degli Organi Collegiali della Scuola che prevede la cancellazione dei Consigli di Classe e di Interclasse sostituiti dall’equipe dei docenti e con l’impianto della riforma che annulla la collegialità tra docenti e la cooperazione tra tutte le componenti scolastiche.

Viene inoltre ribadito che ”già dal corrente anno scolastico non viene più effettuato l’esame di licenza elementare” in contraddizione con l’art.19 del D.Lgs. 59/04 che recita: “Le seguenti disposizioni […] sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle classi funzionanti secondo il precedente ordinamento”. Ciò vuol dire che non dovrebbero più fare gli esami di licenza elementare i nuovi iscritti in prima nell’anno scolastico 2005/06.

 

Altro elemento caratterizzante la “bozza” è l’autoritarismo normativo. Infatti vengono “integrate” e “modificate” precedenti leggi e ordinanze ministeriali senza alcun rispetto dell’iter legislativo ma con un semplice atto amministrativo quale è una circolare ministeriale.

 

Infine alle Scuole viene demandato l’onere, anche economico, di predisporre gli strumenti per la valutazione. Considerando che le risorse disponibili per le Scuole Statali sono sempre più esigue è più che probabile che i genitori dovranno farsi carico di questa ulteriore spesa.

 

 

Cobas Scuola, Roma