Cessazioni dal servizio personale della scuola.

In attuazione dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.M. del 9 dicembre 2004 ha fissato al 10 gennaio 2005, per il personale docente, educativo, Ata, nonché per i dirigenti scolastici, il termine per la presentazione delle domande per la cessazione dal servizio.
 

 da La Tecnica della Scuola del 13/12/2004

 

Con la circolare ministeriale n. 88 del 9 dicembre 2004 è stato trasmesso il Decreto ministeriale per mezzo del quale il Miur fornisce le indicazioni operative relative alle cessazioni dal servizio e al trattamento di quiescenza del personale della scuola. Termine ultimo per la presentazione delle domande è il 10 gennaio 2005.

Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché i dirigenti scolastici possono, entro il termine sopra citato, può presentare domanda di:

– collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio;

– dimissioni volontarie dal servizio;

– trattenimento in servizio a qualsiasi titolo oltre il raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2004;

– eventuale revoca di tali domande.

Il termine di cui sopra riguarda anche il personale che intenda:

– cessare prima della data finale fissata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio;

– chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

A decorrere dalla suddetta data le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile ai fini pensionistici, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio per le fattispecie previste dall'art. 509, commi 2, 3, 5 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297 saranno considerate accettate senza l'emissione del provvedimento formale.

Per le domande di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età prodotte ai sensi dell'art. 1/quater della legge n. 186 del 27 luglio 2004, trattandosi di facoltà dell'Amministrazione accoglierle, è necessario un provvedimento formale. Su questa tipologia di istanze il Miur fa riserva di diramare successive precisazioni, fermo restando che dette domande vanno presentate entro il termine perentorio del 10 gennaio 2005.

 

  Circolare Ministeriale n. 88 del 10 dicembre 2004.

  Decreto Ministeriale 9 dicembre 2004.