SE LA SCUOLA NON è SICURA

BASTA CHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO LO SEGNALI .

 

  di Gianni Gandola da Scuola oggi del  30/8/2004

 

A proposito di L.626/94 e sicurezza nelle scuole, ricordate il “caso Ada Mora”? Qualche mese fa ScuolaOggi ha dato notizia dell’assoluzione con formula piena da parte della Corte d’Appello del Tribunale di Milano della dirigente scolastica Ada Mora. Sono note ora le motivazioni della sentenza che l’ha scagionata.

Ricostruiamo brevemente i fatti, per ricordare la vicenda processuale. Il 16 dicembre del 2002 Ada Mora era stata condannata in prima istanza dal giudice del Tribunale penale di Milano a trenta giorni di reclusione (commutabili in 1.140,00 euro di multa).
L’episodio di cui era ritenuta responsabile, un incidente occorso ad un collaboratore scolastico, risaliva al dicembre 1999, tre anni prima. Ada Mora aveva ripetutamente segnalato, anche con fax, al Comune di Milano (tra gli innumerevoli interventi di manutenzione necessari richiesti) lo stato di pericolosità di vari spazi della scuola materna di via Iseo ed in particolare lo stato di degrado di alcune grate del pavimento del corridoio attiguo ai locali cucina, richiedendone la sistemazione. Un geometra del Settore Edilizia del Comune aveva fatto un sopralluogo tecnico ma nessun intervento era stato effettuato, neanche la recinzione degli spazi più a rischio con transenne, a scopo cautelativo. La direttrice, in via provvisoria, aveva provveduto a delimitare la zona con un nastro segnaletico e dei bidoni. Le condizioni di quella parte della scuola (comunque non accessibile ai bambini) erano peraltro note a tutto il personale della scuola, anche al personale ausiliario, allora dipendente comunale. Un bidello passava sopra la grata in questione portando un vaso, la griglia cedeva, il commesso precipitava nei locali sottostanti riportando lesioni (invalidità accertata di circa sei mesi).
Di lì partiva la denuncia degli Ispettori dell’ASL alla dirigente scolastica e la pesante condanna della stessa da parte del Tribunale di Milano, riconosciuta responsabile in quanto “non avrebbe fatto tutto il necessario per impedire l'incidente".

Secondo il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello, che vale la pena di citare per esteso nei suoi passaggi principali, “Il comportamento preventivo della direttrice scolastica - come si evince dall'insieme degli accertamenti - rispecchia il rispetto degli obblighi finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (…) L'aver percepito o avuto notizia che i grigliati di copertura della grata presentavano deterioramenti da cui poteva derivare un danno a chi vi accedeva, permanendo o transitando su un accesso alla cucina della scuola (implicitamente secondario), non veniva dalla Mora tralasciato o non valutato giustamente e non si verificava un'inosservanza degli obblighi gravanti sulla stessa per la sua specifica posizione di dirigente della Scuola materna, presso cui la parte lesa lavorava.
Invero - a seguito di adeguato interessamento - la Mora provvedeva ad avvertire con piena solerzia il Comune e propriamente il Settore manutenzione (anche tramite, come previsto all'epoca, il Consiglio di Zona), cui spettava attuare le tempestive verifiche tecniche, con dovuta attuazione dei lavori di salvaguardia e ripristino. Inoltre, nell'ambito attuativo degli obblighi di prevenzione infortunistica, la direttrice didattica concretizzava di iniziativa (nelle more dell'intervento di verifica dell'ente pubblico obbligato a tanto e di attuazione dei lavori di ripristino da parte dell'impresa nominata e pagata dal Comune) una sostanziale schermatura della zona a rischio, isolandola con bidoni e strisce segnaletiche che impedivano sostanzialmente l'accesso al luogo (peraltro non di ordinario transito). La temporanea limitazione di accesso e la segnalazione di un eventuale pericolo venivano poi non rafforzate e ritenute quindi adeguate dagli incaricati al ripristino.
Ad abundantiam va anche sottolineato che la parte lesa era a conoscenza del pericolo insito nel transitare sulla grata avendo proprio egli stesso segnalato inizialmente il deterioramento alla direzione della Scuola ed inoltre l'iniziativa assunta di accedere in una zona pericolosa (per prelevare e introdurre nella Scuola un vaso per la realizzazione dell'albero di Natale) era in contrasto con le iniziative divulgative del pericolo avendo la parte lesa ovviato all'impedimento di accesso travalicando e superando la delimitazione della zona a rischio.
La Mora, pur sussistendo la sua funzione di dirigente della Scuola ove è avvenuto il sinistro, non è incorsa nel reato addebitatole, avendo adempiuto agli oneri ed obblighi su di lei gravanti (pronto allertamento del Comune cui competeva verificare e organizzare il ripristino sostenendo gli oneri relativi, nonché immediata delimitazione del tratto impraticabile). Donde la riforma dell'appellata sentenza con assoluzione dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.”

Questa sentenza costituisce senza dubbio un precedente di notevole importanza: in essa si afferma nella sostanza che le responsabilità (e le competenze) del dirigente scolastico si esauriscono nel momento in cui: 1) segnala agli organi tecnici e amministrativi competenti (l’ente locale proprietario degli edifici scolastici e i suoi uffici tecnici) lo stato di precarietà o di pericolosità di ambienti e strutture e 2) provvede ad isolare, con i mezzi provvisori che ha a disposizione, la zona a rischio, segnalando il pericolo e impedendone l’accesso, in attesa degli interventi necessari da parte dei settori tecnici competenti.
Resta il fatto che - sottolineiamo il principio implicitamente affermato dalla sentenza - la competenza ad effettuare le necessarie perizie e valutazioni tecniche, ad attuare gli interventi di emergenza, di prevenzione e ripristino, ad effettuare gli interventi strutturali necessari in via definitiva per eliminare gli elementi di rischio spetta all’ente locale proprietario degli edifici scolastici (in questo caso il Comune di Milano).

Con questa sentenza si riconosce insomma il fatto che qualora il dirigente scolastico ravvisi uno “stato di pericolo”, poiché non ha alcuna competenza tecnica (non é né un geometra, né un ingegnere né un architetto), non può far altro che informare immediatamente l’ente locale, proprietario degli edifici scolastici, al quale spetta per legge la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Da lì all’arrivo dei tecnici del Comune (o della Provincia) deve certamente mettere in atto tutte le misure preventive atte a contenere il rischio. Ma una volta che vi è il sopralluogo dei tecnici, la valutazione della situazione e la decisione sulle misure da adottare (e quindi la responsabilità) è di loro competenza, non certo e non più del dirigente scolastico.

La sentenza fa giustizia, in questo senso, della “impropria equiparazione”, dell’assimilazione tout court del dirigente scolastico al “datore di lavoro” in tema di 626 e sicurezza nelle scuole. Da tempo sosteniamo, come Coordinamento dirigenti scolastici CGIL-CISL di Milano, che il dirigente scolastico è quantomeno un “datore di lavoro atipico”, e soprattutto non è il proprietario degli immobili. Se certe responsabilità, relative all’attuazione della 626 e alle norme per la sicurezza degli ambienti di lavoro, possono essere attribuite al dirigente scolastico (in merito alla sorveglianza, alla formazione/informazione del personale, alle prove di evacuazione degli edifici, ecc.), il capo d’istituto non ha però alcuna competenza in ordine alla valutazione tecnica dei rischi (non a caso le scuole devono ricorrere a esperti e consulenti esterni per la stesura del relativo “documento”) né tanto meno - e soprattutto - ha effettivi poteri di intervento sulle strutture e competenze in merito alla manutenzione degli edifici scolastici.

Ricordiamo peraltro che i dirigenti scolastici milanesi da tempo denunciano lo stato di incuria e/o insicurezza di molti edifici e strutture scolastiche e ne richiedono la messa a norma nei tempi più rapidi possibili. Hanno continuamente segnalato, in questi anni, la necessità e l’urgenza di diversi interventi manutentivi, così come hanno inviato agli Enti locali documenti di rilevazione dei rischi con l’indicazione dettagliata delle opere necessarie.
Hanno fatto insomma opera di informazione e di sensibilizzazione, sottolineando che la “sicurezza delle e nelle scuole” non è un problema esclusivo o “privato” del dirigente scolastico, ma prima di tutto un diritto degli alunni e dei cittadini. Su questo terreno hanno registrato un’importante convergenza con i genitori (vedi ad es. il Comitato genitori delle scuole milanesi “Al fuoco!”). Hanno inoltre proposto (per la verità senza ottenere risposta alcuna) al Comune di Milano un protocollo d’Intesa, una Convenzione relativa alle rispettive competenze, agli ambiti di intervento, agli adempimenti, con definizione delle modalità operative e dei tempi, sulla scia di analoghi accordi raggiunti in altri Comuni (Piacenza, Settimo milanese, ecc.).
A questo punto almeno - e con questa sentenza – competenze e responsabilità annesse e connesse sono chiare: ciascuno faccia la propria parte, senza alibi e confusione di ruoli.