La nuova
figura obbligatoria sarà nominata dai presidi
entro
l’inizio dell’anno scolastico.
Conto alla rovescia sul tutor
Ma restano i dubbi di illegittimità e violazione
dell’autonomia .
Incerto il numero di ore dedicate.
L’istituto inadempiente potrà essere
sanzionato
dal ministero dell’istruzione. (!)
di Giovanni
Scaminaci, Il Sole 24Ore di mercoledí
19 Agosto 2004
ROMA • Mancano meno di due settimane all’avvio
dell’anno scolastico e alla partenza della riforma Moratti. Si inizia
con la scuola dell’infanzia, le cinque classi della primaria (ex
elementare) e le prime classi della secondaria di I grado (ex scuola
media). Fra i problemi più spinosi e ancora non del tutto definiti c’è
quello dei docenti tutor, fonte di polemiche, di prese di posizione
nettamente contrarie, di possibile conflitto tra i docenti e tra
questi e i capi d’istituto. Dubbi e tensioni che aumentano, con
l’approssimarsi del settembre.
Caratteristiche del tutor. Quella del
tutor non è una nuova figura professionale, ma una funzione rientrante
nella professionalità di qualunque docente. La legge prevede una
specifica formazione, ma in atto non sono previsti requisiti
particolari per ottenere la nomina. Il tutor svolge alcune funzioni
indirizzate agli allievi (orientamento, assistenza e ascolto), altre
rivolte ai colleghi della classe (coordinamento delle attività
educative e didattiche). Cura inoltre i rapporti con le famiglie e la
documentazione del percorso didattico degli alunni, in collaborazione
con gli altri insegnanti. E quindi il punto di riferimento
privilegiato per alunni e famiglie, ma non si trova in posizione
gerarchica superiore rispetto ai colleghi. Nei primi tre anni della
scuola primaria deve assicurare «un’attività di insegnamento agli
alunni non inferiore alle 18 ore settimanali». Se ne può dedurre che
può dedicare all’attività di tutorato le rimanenti 4 ore di servizio.
Nella scuola secondaria di primo grado
e nelle ultime due classi della prima ria non sono previsti sconti
all’ orario di insegnamento per svolgere le funzioni di tutor. (!!)
I problemi della nomina. I
tutor sono scelti dal dirigente scolastico (!!!)
sulla base dei criteri stabiliti dagli organi collegiali della scuola.
Considerato che tale figura è prevista da norme di legge (decreto
legislati vo 59/04) e da disposizioni ministeriali (circolare 29/04).
è evidente che le scuole sono obbligate a individuare i tutor prima
dell’inizio delle lezioni. Chi ritiene che tale obbligo non sussista
fa leva sulla presunta illegittimità delle norme citate, ma dimentica
che questa eventualità non può comunque essere dichiarata dalle
scuole. Che le norme violino l’autonomia scolastica riconosciuta dalla
Costituzione o che vi sia un eccesso di delega nel decreto è
possibile, in astratto, ma ciò non può avere conseguenze finché
l’illegittimità non viene accertata e dichiarata dagli organi
competenti. Fermo restando l’attuale quadro normativo, quindi, il
rifiuto di nominare i tutor sarebbe un comportamento sanzionabile sul
piano disciplinare. Anche l’idea di nominare tutor tutti i docenti
sarebbe solo un espediente per eludere le norme.
Perché ad alcuni non piace il tutor. E’ inevitabile che agli
occhi degli alunni e delle famiglie il tutor diventi una figura
privilegiata rispetto agli altri insegnanti. La legge cerca di
risolvere il problema con frequenti richiami alla collegialità nella
conduzione della classe e alla corresponsabilità dei risultati, ma chi
paventa una rottura dell’unitarietà della funzione docente fa una
previsione attendibile. Si tratterà di capire fino a che punto, nelle
singole realtà, si riuscirà a trovare l’equilibrio giusto. E sarà
ancora più importante capire se i tutor riusciranno ad assicurare
quell’unitarietà per cui questa figura è stata istituita.
Le altre questioni aperte. Il ministero dell’Istruzione, che
già nel lo scorso mese di marzo riconosceva le carenze del quadro
normativo relativo al tutor, non è ancora riuscito a impartire le
“ulteriori indicazioni e precisazioni” promesse. La lacuna più
importante riguarda «le modalità di svolgimento della funzione
tutoriale», che peraltro sono materia di contrattazione collettiva e
non possono essere definite unilateralmente dal ministero. In
particolare, non è previsto in quali tempi la funzione debba essere
svolta dai tutor che esauriscono l’orario setti manale in attività di
insegnamento. E’ evidente che le ore prestate in più debbono essere
retribuite, anche con una quantificazione forfetaria.
In attesa del completamento del quadro
normativo, per cui sarà necessario un
accordo sindacale, le scuole possono
ricorrere alle normali procedure per pagare le ore aggiuntive prestate
dai tutor. Può essere cioè utilizzato il fondo d’istituto (!!!!)
con le garanzie normative che prevedono delle specifiche competenze
sia dei consigli d’istituto che dei rappresentanti sindacali.