La nuova figura obbligatoria sarà nominata dai presidi

entro l’inizio dell’anno scolastico.

 

Conto alla rovescia sul tutor

 

Ma restano i dubbi di illegittimità e violazione dell’autonomia .

Incerto il numero di ore dedicate.

L’istituto inadempiente potrà essere sanzionato
dal ministero dell’istruzione. (!)

 

 di Giovanni Scaminaci, Il Sole 24Ore di mercoledí  19 Agosto 2004

 

ROMA • Mancano meno di due settimane all’avvio dell’anno scolastico e alla partenza della riforma Moratti. Si inizia con la scuola dell’infanzia, le cinque classi della primaria (ex elementare) e le prime classi della secondaria di I grado (ex scuola media). Fra i problemi più spinosi e ancora non del tutto definiti c’è quello dei docenti tutor, fonte di polemiche, di prese di posizione nettamente contrarie, di possibile conflitto tra i docenti e tra questi e i capi d’istituto. Dubbi e tensioni che aumentano, con l’approssimarsi del settembre.

 

Caratteristiche del tutor. Quella del tutor non è una nuova figura professionale, ma una funzione rientrante nella professionalità di qualunque docente. La legge prevede una specifica formazione, ma in atto non sono previsti requisiti particolari per ottenere la nomina. Il tutor svolge alcune funzioni indirizzate agli allievi (orientamento, assistenza e ascolto), altre rivolte ai colleghi della classe (coordinamento delle attività educative e didattiche). Cura inoltre i rapporti con le famiglie e la documentazione del percorso didattico degli alunni, in collaborazione con gli altri insegnanti. E quindi il punto di riferimento privilegiato per alunni e famiglie, ma non si trova in posizione gerarchica superiore rispetto ai colleghi. Nei primi tre anni della scuola primaria deve assicurare «un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali». Se ne può dedurre che può dedicare all’attività di tutorato le rimanenti 4 ore di servizio. Nella scuola secondaria di primo grado e nelle ultime due classi della prima ria non sono previsti sconti all’ orario di insegnamento per svolgere le funzioni di tutor. (!!)


I problemi della nomina.
I tutor sono scelti dal dirigente scolastico (!!!) sulla base dei criteri stabiliti dagli organi collegiali della scuola. Considerato che tale figura è prevista da norme di legge (decreto legislati vo 59/04) e da disposizioni ministeriali (circolare 29/04). è evidente che le scuole sono obbligate a individuare i tutor prima dell’inizio delle lezioni. Chi ritiene che tale obbligo non sussista fa leva sulla presunta illegittimità delle norme citate, ma dimentica che questa eventualità non può comunque essere dichiarata dalle scuole. Che le norme violino l’autonomia scolastica riconosciuta dalla Costituzione o che vi sia un eccesso di delega nel decreto è possibile, in astratto, ma ciò non può avere conseguenze finché l’illegittimità non viene accertata e dichiarata dagli organi competenti. Fermo restando l’attuale quadro normativo, quindi, il rifiuto di nominare i tutor sarebbe un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare. Anche l’idea di nominare tutor tutti i docenti sarebbe solo un espediente per eludere le norme.

Perché ad alcuni non piace il tutor. E’ inevitabile che agli occhi degli alunni e delle famiglie il tutor diventi una figura privilegiata rispetto agli altri insegnanti. La legge cerca di risolvere il problema con frequenti richiami alla collegialità nella conduzione della classe e alla corresponsabilità dei risultati, ma chi paventa una rottura dell’unitarietà della funzione docente fa una previsione attendibile. Si tratterà di capire fino a che punto, nelle singole realtà, si riuscirà a trovare l’equilibrio giusto. E sarà ancora più importante capire se i tutor riusciranno ad assicurare quell’unitarietà per cui questa figura è stata istituita.

Le altre questioni aperte. Il ministero dell’Istruzione, che già nel lo scorso mese di marzo riconosceva le carenze del quadro normativo relativo al tutor, non è ancora riuscito a impartire le “ulteriori indicazioni e precisazioni” promesse. La lacuna più importante riguarda «le modalità di svolgimento della funzione tutoriale», che peraltro sono materia di contrattazione collettiva e non possono essere definite unilateralmente dal ministero. In particolare, non è previsto in quali tempi la funzione debba essere svolta dai tutor che esauriscono l’orario setti manale in attività di insegnamento. E’ evidente che le ore prestate in più debbono essere retribuite, anche con una quantificazione forfetaria.

In attesa del completamento del quadro normativo, per cui sarà necessario un accordo sindacale, le scuole possono ricorrere alle normali procedure per pagare le ore aggiuntive prestate dai tutor. Può essere cioè utilizzato il fondo d’istituto (!!!!) con le garanzie normative che prevedono delle specifiche competenze sia dei consigli d’istituto che dei rappresentanti sindacali.