Pubblichiamo il testo della bozza di decreto
legislativo sulla certificazione degli alunni disabili in applicazione
dell’art.35, comma 7 della L. 289 ( l’ultima legge finanziaria ); testo approvato
dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2003.
Vi proponiamo una lettura
integrata con gli articoli od i commi della legge 104/92 richiamati espressamente
dal testo.
Sui singoli punti:
- la Commissione Medica deputata alla
certificazione resta la stessa indicata dalla Legge 104/92 che viene integrata
dagli specialisti della patologia fisica, psichica o sensoriale segnalata.
- La commissione medica deve operare nei
30 giorni successivi alla richiesta dei genitori
- Gli accertamenti devono essere eseguiti
in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico ( la genericità della
formulazione è tale da non garantire nessun diritto poiché
non è vincolata ai periodi “canonici” in cui si determino degli organici)
- Il verbale della certificazione deve essere
codificata in base agli indicatori dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità - ICD10
- Il verbale può contenere un termine
per la rivedibilità
- Dopo la certificazione si predispone la
diagnosi funzionale che sarà curata dalla unità multiplisciplinare
( composta dal medico specialista nella patologia segnalata, da uno specialista
in neuropsichiatria infantile, da un terapista della riabilitazione, dagli
operatori sociali)
- Val la pena di ricordare che la diagnosi
funzionale, finalizzata al recupero del soggetto disabile, deve
tenere conto delle potenzialità registrabili in ordine agli aspetti
cognitivi, affettivo-relazionali, linguistici, sensoriali, motorio-prassici,
neuropsicologici e dell’ autonomia personale e sociale
- Il profilo dinamico funzionale e il piano
educativo individualizzato, successivi alla diagnosi funzionale, vanno definiti
entro il 30 luglio sempre dal gruppo composto dagli operatori sanitari,
dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e in collaborazione
con i genitori.
- Compete a questo gruppo di lavoro:
“la individuazione delle risorse necessarie, ivi comprese la indicazione
del numero delle ore di sostegno nonché quelle di eventuale assistenza”.
- I diversi soggetti responsabili del progetto
di vita devono adottare le misure di propria competenza per permettere la
formazione delle classi (nessuna data è però qui indicata)
- Per gli alunni già certificati il
decreto dispone verifiche e controlli : “con riferimento a ciascuno dei passaggi
ai successivi cicli di istruzione di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53 e,
all’interno del primo ciclo, al passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado”.
- Resta confermata ed invariata la
disposizione della legge finanziaria che sottopone i posti in deroga alla
discrezionalità dei Direttori Regionali che possono operare solo sulla
certificazione di particolare gravità. Minacciosa, infine, l’ultima
disposizione che prevede, d'intesa con Conferenza unificata, la ridefinizione
organica delle procedure finalizzate alla realizzazione dell’integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap.
Insomma un testo che appare “ ammorbito” negli
aspetti che attengono alla certificazione ( di competenza del Ministro della
Sanità) che conserva tutte le inaccettabili rigidità
sulla scuola: vaghezza ed incertezza sugli organici; discrezionalità
del Direttore Regionale che limita l’autonomia delle scuole e soprattutto
“gradua” la gravità delle disabilità, incertezza sulla esigibilità
del diritto all’integrazione scolastica. E per di più, ci dicono,
questo è solo l’antipasto, visto che ridefiniremo l’integrazione scolastica.
Non c’è ragione per essere sereni anche se siamo ancora di fronte
ad una bozza. |