COLLOCAMENTO
A RIPOSO:
DOMANDE
ENTRO IL 10 GENNAIO 2004
di Sebastiano Calogero,
La Tecnica della Scuola del 25/11/203
In
attuazione dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351
il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
con D.M. del 30 ottobre 2003 ha fissato al 10 gennaio 2004 per il
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario,
nonché per i dirigenti scolastici, il termine per la presentazione
delle domande.
In attuazione dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351
il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
con D.M. del 30 ottobre 2003 ha fissato al 10 gennaio 2004 per il
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario,
nonché per i dirigenti scolastici, limitatamente a quanto non
previsto dal C.C.N.L. dell'1/3/2002 dell'Area V della dirigenza scolastica,
il termine per la presentazione delle domande di:
-
collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio;
-
dimissioni volontarie dal servizio;
-
trattenimento in servizio a qualsiasi titolo oltre il raggiungimento
del 65° anno di età, a valere, per gli effetti dal 1°
settembre 2004;
-
eventuale revoca di tali domande.
Il termine
di cui sopra riguarda anche il personale che intenda:
-
cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento
di trattenimento in servizio;
-
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione ai sensi
del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
A chi
presentare le domande
Per la C.M. n. 85/N/2003 prot. n. 586/N del 21 novembre 2003 il personale
docente, educativo ed Ata deve indirizzare le sopracitate domande, compresa
l'eventuale revoca delle medesime, alla scuola di titolarità
(tramite la sede di servizio, se diversa da quella di titolarità)
e, per co-noscenza, al competente Centro servizi amministrativi (ex
Provveditorato agli Studi).
Alla domanda occorre allegare la "Dichiarazione dei servizi"
necessaria all'Amministrazione per verificare l'eventuale maturazione
del diritto al trattamento di quiescenza. Si consiglia di alle-gare,
qualora già in possesso, copia del decreto di computo, riscatto,
valutazione e ricongiun-zione dei servizi pre-ruolo ai fini pensionistici.
Relativamente al personale che chieda al trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo parzia-le con attribuzione contestuale del trattamento
pensionistico purché in possesso delle condizio-ni di cui al
D.M. 29/7/1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, la circolare
precisa che deve ritenersi esclusa, da parte degli interessati, la possibilità
di presentare contempora-neamente un'istanza di dimissioni volontarie
e altra istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale. Ciò per il fatto che le operazioni vengono
effettuate in tempi diversi, e diversi sono i presupposti giuridici
per l'accettazione delle medesime. Infatti, l'accettazione delle domande
di dimissioni volontarie non è subordinata ad alcuna condizione
per cui le relative cattedre e posti da essi occupati possono essere
inseriti nelle operazioni di trasferimento; l'accettazione delle istanze
di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
è subordinata sia al numero delle medesime che all'eventuale
assenza di personale in esubero dopo le operazioni di mobilità.
Considerata quindi, l'incompatibilità del-le due istanze, ove
esse vengano presentate, dovrà ritenersi valida esclusivamente
quella di dimissioni volontarie. Ciò vuol dire, in altri termini,
che la domanda deve essere unica.
I requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità e per
vecchiaia nonché i modelli di do-manda saranno riportati nella
nostra prossima rassegna n. 7 del 5 dicembre 2003.
Norme
da consultare:
Circolare
ministeriale n. 85 del 21/11/2003.
Decreto
ministeriale del 30/10/2003.
Decreto
Presidente della Repubblica del 28/4/1998 n. 351.
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