Come ti attuo la riforma

Breve sintesi del primo decreto attuativo della legge n° 53 di riforma della scuola

di Serafina Gnech, da Professione Docente di novembre 2003

La legge n° 53 del 28 marzo 2003, conosciuta come Riforma Moratti, è una legge molto scarna. E tale vuole essere. Perché la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha conferito “soggettività” alle regioni e agli enti locali, ha tracciato uno spartiacque. Uno spartiacque ampio, che segna una netta demarcazione fra un prima e un dopo. E il dopo vede lo Stato presente, nel panorama dell’istruzione, solo, per così dire, a monte e a valle del sistema. Con funzioni che possono essere genericamente definite di indirizzo e di controllo.


La legge n° 53 è inoltre una legge delega, una legge cioè che affida al governo tutti i passaggi successivi ad essa. Da qui la sua titolazione: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.

Nell’espletamento della delega conferitagli, il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 12 settembre 2003, il primo decreto attuativo relativo alla scuola dell’infanzia e al “primo ciclo” di istruzione, che comprende la scuola primaria (ex scuola elementare) e la scuola secondaria di 1° grado (ex scuola media). Ed ora il decreto segue un iter che contempla due passaggi essenziali: il primo presso le Commissioni Cultura di Camera e Senato e il secondo presso la Conferenza Unificata Stato regioni.

Ma quali sono le trasformazioni previste? Le riassumeremo raggruppandole in tre macro aree.


Le trasformazioni strutturali. La prima importante trasformazione è già prevista nel testo di legge e riguarda l’articolazione della scuola italiana in due cicli anziché tre: il primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado ed il secondo ciclo che è costituito dalla scuola secondaria di 2° grado. I cicli hanno inoltre (come previsto sempre dalla legge) una suddivisione interna in periodi didattici, che configura lo schema 1+2+2, per la scuola primaria e lo schema 1+2 per la secondaria di 1° grado. L’effetto conseguente a questa diversa articolazione consiste nella riduzione degli esami, che passano da due a uno. Per quello che riguarda l’eventuale ripetenza all’interno dei due cicli, il decreto formalmente non esclude – come sembrava fare la legge – la possibilità della ripetenza anche all’interno dei periodi, ma richiede per essa una “specifica motivazione”, limitandola inoltre nella scuola primaria a “casi eccezionali”. Possiamo far rientrare fra le trasformazioni strutturali anche quelle relative all’orario. Esse prevedono la riduzione del monte ore totale: dividendo per 33,3 settimane si hanno infatti da 25 a 51 ore nella scuola dell’infanzia, 30 ore nella scuola primaria e 33 nella scuola secondaria. Oltre a questo, si ha – nella scuola primaria e nella secondaria di 1° grado - una suddivisione del monte ore in due pacchetti, di cui il primo comprende le ore “di lezione” ed il secondo le ore di “attività e insegnamenti” che vengono organizzate dalle singole scuole o dalle scuole in rete “tenendo conto delle prevalenti richieste della famiglie”.

Le trasformazioni “didattiche”. Il decreto attuativo segna, nell’ambito della didattica, il punto d’arrivo del percorso avviato dal Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ovvero dal DPR. 275 del 1999. Il regolamento dell’autonomia parlava, all’art. 1, di interventi di educazione, formazione e istruzione adeguati alle “caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti”; il decreto attuativo stabilisce che l’insegnamento debba essere ad personam - piani di studio personalizzati - e che debba essere raccolta “la documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo”. Sia la strutturazione del percorso formativo che la redazione della documentazione – raccolta nel cosiddetto portfolio - coinvolgono docenti, genitori e studenti.

Le trasformazioni che investono la figura ed il ruolo del docente. Sono notevoli ed investono due diversi livelli. Per prima cosa viene prevista, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria, la figura del tutor, “docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2 della legge (le attività e gli insegnamenti scelti dalle famiglie, n.d.r), di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo con l’apporto di altri docenti”. La scelta del docente tutor, coniugata alla personalizzazione dei percorsi, realizza l’obiettivo di trasformare la scuola in servizio di tipo privato, in cui operano precettori posti al servizio della famiglia. Ma la trasformazione della docenza avviene anche ad un altro livello. Il decreto attuativo prevede infatti che nella scuola, oltre ai docenti tradizionali, possano operare anche dei cosiddetti “esperti”. Si tratterebbe di dipendenti non stabili, assunti con contratto di prestazione d’opera per ottemperare alle variegate e mutevoli richieste provenienti dalle famiglie.


Serafina Gnech