BOZZA DPCM REGOLAMENTO INDIVIDUAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP dal presidente FADIS Nicola Quirico, 26/11/2003 Presentiamo la seconda bozza dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio che attraverso il regolamento in fase di emanazione ha lo scopo di ridefinire le modalità e i criteri per il rilascio delle certificazioni per l'individuazione degli alunni in situazione di handicap. La bozza pubblicata nel sito FADIS è stata illustrata dal Sottosegretario di Stato On. Valentina Aprea all'Osservatorio Permanente per l'Integrazione Scolastica in occasione del Seminario nazionale di studio e produzione promosso dal MIUR "Organizzare la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap" tenutosi a Imola nei giorni 10-11-12 Novembre 2003. Il
DPCM è stato previsto dall'articolo 35 comma 7 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e riguarda l'applicazione
dell'articolo 3 del comma 1 della legge 104/92 rela-tivo all'individuazione
delle persone in situazione di handicap. Ricordiamo che l'individuazione delle persone in situazione di handicap comporta l'attivazione di diverse prestazioni assistenziali da parte dello Stato. Dal punto di vista normativo le principali prestazioni rivolte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, prevedono l'assegnazione dell'insegnante di sostegno specializzato e di altre figure specialisti-che come gli assistenti alla comunicazione e all'autonomia, l'individuazione all'interno dell'istituzione scolastica degli assistenti all'igiene, l'assegnazione da parte degli Enti Locali del trasporto gratuito casa-scuola e viceversa, l'assegnazione di fondi per l'acquisto di materiali e ausili e l'iscrizione in una classe che un numero di alunni ridotto. Inoltre dal punto di vista metodologico e didattico l'alunno in situazione di handicap può avvalersi della programmazione individualizzata e della valutazione differenziata riferita al PEI in tutti gli ordine e gradi della scuola. ANALISI
TECNICA DPCM - Conferma ai genitori o a chi esercita la podestà genitoriale la possibilità di presentare la richiesta documentata di accertamento e per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap. - Assegna alle commissioni mediche previste dall'art. 4 della legge 104/92, che possono es-sere integrate da specialisti, la competenza per il rilascio delle certificazioni. L'individuazione della commissione medica come soggetto deputato al rilascio delle certifi-cazioni non era mai stata prevista dalla normativa precedente che manteneva distinte la certificazione ai fini del sostegno scolastico da quella previste per l'invalidità. In particolare l'articolo 2, comma 1 della legge n. 423 del 27 ottobre 1993 precisa: "L'individuazione dell'alunno come persona handicappata non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge 104 del 5 febbraio 1993, ma è effettuato secondo i criteri stabili dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'articolo 12 della stessa legge".
Vedi il il testo della bozza. |