BOZZA DPCM

REGOLAMENTO INDIVIDUAZIONE ALUNNI

IN SITUAZIONE DI HANDICAP

dal presidente FADIS Nicola Quirico, 26/11/2003

(il testo della bozza)

Presentiamo la seconda bozza dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio che attraverso il regolamento in fase di emanazione ha lo scopo di ridefinire le modalità e i criteri per il rilascio delle certificazioni per l'individuazione degli alunni in situazione di handicap. La bozza pubblicata nel sito FADIS è stata illustrata dal Sottosegretario di Stato On. Valentina Aprea all'Osservatorio Permanente per l'Integrazione Scolastica in occasione del Seminario nazionale di studio e produzione promosso dal MIUR "Organizzare la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap" tenutosi a Imola nei giorni 10-11-12 Novembre 2003.

Il DPCM è stato previsto dall'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e riguarda l'applicazione dell'articolo 3 del comma 1 della legge 104/92 rela-tivo all'individuazione delle persone in situazione di handicap.
Prima della sua emanazione definitiva dovrà acquisire i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Il decreto conferma l'intenzione del Governo di una revisione dei destinatari delle attività di sostegno che andranno rivolte ai soli alunni che presen-tano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata e progressiva.

Ricordiamo che l'individuazione delle persone in situazione di handicap comporta l'attivazione di diverse prestazioni assistenziali da parte dello Stato. Dal punto di vista normativo le principali prestazioni rivolte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, prevedono l'assegnazione dell'insegnante di sostegno specializzato e di altre figure specialisti-che come gli assistenti alla comunicazione e all'autonomia, l'individuazione all'interno dell'istituzione scolastica degli assistenti all'igiene, l'assegnazione da parte degli Enti Locali del trasporto gratuito casa-scuola e viceversa, l'assegnazione di fondi per l'acquisto di materiali e ausili e l'iscrizione in una classe che un numero di alunni ridotto. Inoltre dal punto di vista metodologico e didattico l'alunno in situazione di handicap può avvalersi della programmazione individualizzata e della valutazione differenziata riferita al PEI in tutti gli ordine e gradi della scuola.

ANALISI TECNICA DPCM
Rispetto alla precedente bozza del DPCM, presentata lo scorso 11 marzo c.a. all'Osservatorio Permanente, sono state introdotte sostanziali modifiche che possiamo individuare nei seguenti punti:

- Conferma ai genitori o a chi esercita la podestà genitoriale la possibilità di presentare la richiesta documentata di accertamento e per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap.

- Assegna alle commissioni mediche previste dall'art. 4 della legge 104/92, che possono es-sere integrate da specialisti, la competenza per il rilascio delle certificazioni. L'individuazione della commissione medica come soggetto deputato al rilascio delle certifi-cazioni non era mai stata prevista dalla normativa precedente che manteneva distinte la certificazione ai fini del sostegno scolastico da quella previste per l'invalidità. In particolare l'articolo 2, comma 1 della legge n. 423 del 27 ottobre 1993 precisa: "L'individuazione dell'alunno come persona handicappata non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge 104 del 5 febbraio 1993, ma è effettuato secondo i criteri stabili dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'articolo 12 della stessa legge".

  • Prevede che la commissione predisponga un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Inoltre precisa che la certificazione dovrà fare riferimento agli indicatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ICD10 per le patologie che presentano carattere di particolare gravità.
  • Prevede che la successiva diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, dovrà essere redatta secondo i criteri previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ICF.
  • Assegna ai gruppi di lavoro e di studio, che operano all'interno delle istituzioni scolastiche, coerentemente con il piano educativo individualizzato il compito di formulare le proposte relative all'individuazione del numero delle ore di sostegno e delle altre figure specialistiche predisposte all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap nelle sezioni e classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado.
  • Favorisce la sottoscrizione di accordi tra Enti locali, Direzioni Scolastiche Regionali e Direzioni Sanitarie Regionali finalizzati ad una maggiore coordinazione e razionalizzazione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
  • Conferma ai Direttori Scolastici Regionali l'autorizzazione dei posti di sostegno in deroga.


Dall'analisi del provvedimento si può prevedere una riduzione del numero delle certificazioni degli alunni in situazione di handicap e di conseguenza delle possibilità offerte alle istituzioni scolastiche per affrontare con strumenti e risorse adeguate i bisogni educativi speciali degli studenti più in difficoltà.
Pertanto nell'anno europeo delle persone disabili e in considerazioni degli impegni europei as-sunti anche dall'Italia per la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica il DPCM potrebbe nella sua applicazione escludere dal diritto all'istruzione e all'educazione proprio gli alunni più bisognosi di interventi adeguati.

Il presidente FADIS
Nicola Quirico

Vedi il il testo della bozza.