Disegno di Legge AS 1306-B
(testo approvato dalla 7a Commissione Senato
il 4 marzo 2003)
Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione
e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva,
delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative
della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in
coerenza con il princìpio di autonomia delle istituzioni scolastiche
e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite
ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto
dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale
sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità
della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari,
da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281
del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi
con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo
delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al
fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli
studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute
dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e per assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e
formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi
direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della
loro entrata in vigore.
Art. 2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono
il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita
e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati
livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale
ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale
e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, lo sviluppo
della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale,
alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla
formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di
una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di
tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione
e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti
su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone
in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n.
104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un
dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione
e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo
scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo
formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto
è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1
e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti
a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti
disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola
nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria
e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende
il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità
di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto
della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce
alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia
e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono
essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione
le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione
di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola
primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo
grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di
ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno,
teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in
un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo;
nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i
bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione
in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di
porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio
del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare
le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica
della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti
alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo
ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione
e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale
e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e
la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma
capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale
e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze
relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito
dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi
e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico,
delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei
hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due
periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso
disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze
e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale
e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame
di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione
e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali,
ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali
di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento
di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei
percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile
anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale,
realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere,
come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare
indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonchè di passare dal
sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi
di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni
pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche
con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni
di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei
e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono,
con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste
per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed
ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo
su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà
locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità
del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione,
e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai
docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli
stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai
fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi
di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei
docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione
della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti
e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate
le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera
e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine
del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e
su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti
che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità
di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata
e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con
le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani,
oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro
il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito
decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative
dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza
di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti
per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale
ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, la
frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi
integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi,
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori
di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di
alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione
delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo
del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti
svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio
degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti
nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale
docente.
Art. 5
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti
i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea
specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo
1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.
La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai
sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione
dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate
le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà
o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti
di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le
classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle
discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità
di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione
di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere
stage
all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione
degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi
curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto
di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione
dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica
di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi
contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio.
A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a),
le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono
nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di
apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla
lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto,
di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica
e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione
e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso
i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari
adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.
131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle
Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio
di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove
di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario,
le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli
esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione
ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire
loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola.
I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso
didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del
diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno
ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione
in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità
accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione
e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative
prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in
scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma
2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo,
ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente,
nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.
Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento,
la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione
di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi
hanno funzione abilitante.» sono soppresse.
Art. 6
(Regioni a statuto speciale e province autonome
di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare
a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici
di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la
quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei
crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti
per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti
all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi
formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera
c),
sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005
e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e
in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità
dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza
comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia
i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28
febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data
del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno
scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria,
nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le
bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente
alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati
nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829
migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare
le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo
2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto
limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella
legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni.
7-bis. I decreti legislativi di cui al
precedente comma la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore
di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7-ter. Il parere di cui all'articolo 1,
comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
8. Con periodicità annuale, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze
finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte
delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali
maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è
abrogata.
11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
Ordini del Giorno accolti dal
Governo
(7a Senato, 4 marzo 2003)
Il Governo accetta il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306-B,
recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e fondazione
professionale";
considerato l'articolo 5, comma 3,
impegna il Governo
l. per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità,
siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n 970,
nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore
di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto
musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente
alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di Maturità
magistrale, del diploma di Scuola magistrale ad adoperarsi affinchè
presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria
sia istituito un corso di formazione professionale post-specializzazione
il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame
di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria
(secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto
dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero
affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere
un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004. A questi
corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una
abilitazione e/o idoneità;
2. per i docenti che, in possesso del requisito
di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità,
ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze
della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un apposito corso
di specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia
equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno;
3. per i docenti che, in possesso del requisito
di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti
dell'abilitazione/idoneità del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle
arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio
di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità
quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale,
del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale
ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della
Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione
professionale il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore
di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola
secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati
all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare;
ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano
sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, comma 6, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004;
4. per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità
ai sensi del punto 3, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà
di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un
apposito corso di specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione
del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica
istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno.
A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso
di una abilitazione e/o idoneità;
5. per i docenti che, in possesso del requisito
di insegnamento per almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità,
nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore
di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio dì musica
o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale
afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma
di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, ad adoperarsi
affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o
altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale
il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame
di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria
(secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto
dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero
affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere
un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, comma 6, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004.
Ordini del Giorno accolti dal
Governo
(Camera, 18 febbraio 2003)
Il Governo accetta i seguenti ordini del giorno:
La Camera,
premesso che:
in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti
avvenuti a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, si avverte
in maniera sempre più urgente l'esigenza di predisporre in tempi
rapidi una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione in
grado di renderlo maggiormente competitivo;
il disegno di legge di delega del Governo, A.C.
3387, trasmesso dal Senato e attualmente in discussione in Aula, si pone
in questa direzione, prevedendo non solo le innovazioni necessarie anche
a livello europeo ma garantendo al tempo stesso il mantenimento di tutte
quelle caratteristiche positive che caratterizzano la scuola italiana;
in questo senso, a dimostrazione del fatto che
qualsiasi riforma che guardi all'Europa non può in alcun modo cancellare
i tratti indelebili dell'identità, della storia, della cultura e
delle tradizioni di una nazione, occorre sottolineare come, rispetto alla
legge n. 30 del 2000, siano stati aggiunti nell'articolato alcuni passaggi
fondamentali (in particolare il richiamo all'identità nazionale
ed alla cittadinanza europea);
quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione
della maggioranza in merito alla bontà del provvedimento in esame,
si richiama tuttavia la necessità di affrontare in sede di completamento
della riforma talune problematiche alquanto delicate e complesse;
una prima questione riguarda gli insegnanti,
per i quali - allo scopo di incentivare la professionalità - si
richiede la fissazione di criteri diretti a stabilire una progressione
di carriera onde consentire loro un minimo di apertura della stessa che
abbia risvolti anche sul piano contributivo e preveda l'acquisizione di
titoli utilizzabili per i futuri concorsi per il ruolo dirigente;
in secondo luogo, sempre per quanto riguarda
il reclutamento del personale docente, occorre stabilire una graduatoria
ad esaurimento in modo da salvaguardare i cosiddetti precari, i quali -
pur avendo superato un concorso - non hanno ancora raggiunto la sospirata
stabilizzazione;
un chiarimento interpretativo per l'utenza si
rende, inoltre, necessario in ordine ai meccanismi - già previsti
dalla legge di riforma - che consentono il passaggio dal sistema dei licei
a quello dell'istruzione e formazione professionale e viceversa (il che
dovrà avvenire secondo il metodo dei crediti certificati e «mediante
apposite iniziative didattiche»);
in un'ultima analisi, nel varare una così
importante riforma non si può non tener conto della situazione drammatica
in cui versa l'edilizia scolastica nel nostro Paese;
in tal senso, è molto urgente prevedere
un piano complessivo di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica
alle più recenti normative antisismiche,
impegna il Governo
ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei
decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale, le importanti problematiche esposte in premessa, le quali,
qualora non ricevessero una adeguata soluzione, renderebbero assai difficile
e complicata la transizione al nuovo sistema.
9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro
Delle Vedove, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri,
Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno
di legge in esame prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti
e del comportamento degli studenti da parte dei docenti e l'affidamento
agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo;
nella medesima lettera a) del comma 1 dell'articolo
3 non è esplicitata la facoltà dei docenti di decidere, annualmente,
l'eventuale non ammissione degli studenti all'anno successivo,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi
di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la possibilità
per i docenti di ciascun consiglio di classe di deliberare, anche all'interno
del biennio valutativo, nei casi di grave e diffusa insufficienza, la non
ammissione all'anno successivo del biennio di riferimento.
9/3387/2. Sterpa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno
di legge in esame prevede la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti
e del comportamento degli studenti da parte dei docenti;
nella stessa lettera a) è previsto l'affidamento
agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici (bienni) ai
fini del passaggio al periodo successivo;
dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe
soppressa la possibilità, per i docenti, di decidere, in base alla
situazione del singolo alunno, della promozione o meno anno per anno,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi
di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la facoltà
per i docenti del singolo consiglio di classe, anche in vigenza del biennio
valutativo, sulla base dei risultati acquisiti e delle valutazioni, di
decidere sull'ammissione dell'alunno all'anno successivo o fargli ripetere
anche il primo anno.
9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti,
Castellani, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma
1, lettera b), riguardante la formazione iniziale dei docenti,
impegna il Governo
nella stesura dei decreti che disciplinano la
materia a prevedere, relativamente alla formazione iniziale dei docenti
della scuola secondaria di primo e secondo grado, crediti aggiuntivi, oltre
ai 120 della laurea specialistica, finalizzati all'acquisizione di competenze
professionali specifiche, da conseguire e certificare nell'ambito della
struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).
9/3387/4.(Testo modificato nel corso della seduta)
Anna Maria Leone.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma
1, lettera g);
tenuto conto delle opportunità di costruire
un autentico sistema binario basato sulla pari dignità culturale
e organizzativa dei due percorsi, paralleli, graduati ed interattivi,
impegna il Governo
a comprendere nel sistema dell'istruzione e della
formazione professionale la maggior parte degli istituti tecnici, gli istituti
professionali ed i centri di formazione professionale regionale, articolandoli
in diversi indirizzi per corrispondere alle molteplici esigenze della società
e del mondo del lavoro, finalizzandoli prevalentemente all'operatività
affinché venga trasmessa l'acquisizione di capacità, di abilità,
di conoscenze e di competenze culturali e professionali, dotandoli di un
forte legame con la realtà produttiva, economica e lavorativa, di
una struttura flessibile che interagisca con il sistema di istruzione e
formazione liceale, di differenti livelli di qualificazione e di certificazioni
adeguate aventi validità nazionale.
9/3387/5. Ranieli.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma
3,
impegna il Governo
a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, siano in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle
arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio
di musica Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità
quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-professionale,
del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale,
scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie,
l'ammissione con il riconoscimento dei crediti maturati, anche in soprannumero
alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o ai corsi
di laurea in scienza della formazione primaria per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già
in possesso di una abilitazione.
9/3387/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Giuseppe
Drago.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma
1, lettere e) ed f),
impegna il Governo
a graduare il più possibile, nel tempo,
l'applicazione della norma riguardante le iscrizioni al primo anno della
scuola dell'infanzia e della scuola primaria al fine di apprestare le condizioni
necessarie di carattere organizzativo ed economico per un regolare svolgimento
dell'attività scolastica.
9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta).
Volontè.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante
la formazione degli insegnati;
affermata l'esigenza di adottare criteri di equità
nel trattamento del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi
per la costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti acquisiti,
impegna il Governo
a valutare positivamente l'equiparazione dei
tre titoli di abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali
n. 153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione SSIS)
attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria permanente
e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma transitoria, impegna
ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari
a 24 punti e attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS
un ulteriore bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3
del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i
soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario,
previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere l'inizio
dell'anno scolastico 2003-2004.
9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta).De
Laurentiis.
La Camera,
il testo della delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale;
considerata la necessità di tutelare le
esperienze più qualificate e più rinomate della storia scolastica
del Paese che tuttora mantengono un proficuo rapporto con la società
e con il mondo economico e produttivo,
impegna il Governo
a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali
e d'arte, caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative
e operative e di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza,
unici sul territorio nazionale, possano conservare un ordinamento speciale,
evitando di conformarli completamente al nuovo modello istituzionale.
9/3387/9. Mereu.
La Camera,
premesso che:
lo stato giuridico del personale docente della
scuola è dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n.
417 del 1974 ed è pertanto decisamente superato;
non appare possibile definire le norme generali
ed i livelli essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione
e di formazione senza alcun riferimento alla condizione «giuridica»
e professionale degli insegnanti;
la qualità della scuola è fondata
sulla qualità della condizione e della funzione dei docenti;
la difficoltà di realizzazione della stessa
autonomia scolastica è anche dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento
della professionalità e delle competenze del docente;
la raccomandazione sullo status degli insegnanti
redatta dall'UNESCO nel 1996 ha posto autorevolmente la questione della
«professionalizzazione» dell'insegnamento;
la tutela costituzionale sia della libertà
di insegnamento sia del diritto all'istruzione impone la definizione legislativa
di uno specifico stato giuridico degli insegnanti,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema
di istruzione e di formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi,
le finalità e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della delega in esame, a:
a) definire le caratteristiche generali attraverso
cui si esplica la funzione docente quale funzione professionale dei sistemi
pubblici di istruzione e formazione;
b) diversificare ed articolare la funzione docente,
anche in rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione dell'autonomia
didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
c) individuare specifiche modalità di
verifica e di valutazione delle prestazioni collegate alla valorizzazione
professionale.
9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani,
Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere
valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità
scolastica e sociale;
nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della
Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione
con la quale si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli
insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione
a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano
privi del titolo di abilitazione;
in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale,
sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale
25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle
SSIS, sin dal corrente anno accademico, degli insegnanti di sostegno laureati
privi di abilitazione, ma le università non hanno ancora dato relativa
esecuzione;
il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge
in esame contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministero della
pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio
richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi
relativi all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge
in esame, una norma transitoria specifica che, tenendo conto del dovuto
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del previgente
ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per i docenti
specializzati anche privi dell'attuale prescritto titolo di studio, la
nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti;
il tutto alla luce della dovuta valutazione del titolo di specializzazione
valutato abilitante dalla legge n. 104 del 1992.
9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani,
Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
la modifica del titolo V della Costituzione ha
elevato il concetto di «autonomia scolastica» al rango costituzionale,
inserendolo nell'articolo 117;
tale articolo, infatti, nel prevedere tra le
materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella
dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole istituzioni
scolastiche;
la legge di riforma dei sistemi di istruzione
e di formazione deve valorizzare e sostanziare l'attuazione dell'autonomia
scolastica;
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo
2, comma 1, lettera l), che i «piani di studio personalizzati»
contengano un nucleo fondamentale uguale per tutti «su base nazionale»
ed una quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle
istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di progettazione didattica
che viene loro riconosciuta dalla Costituzione;
lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo
7, comma 1, nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione
del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale
e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;
da più parti sono state espresse forti
riserve su tale aspetto del provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione
per l'annientamento della capacità progettuale autonoma delle singole
istituzioni scolastiche,
impegna il Governo:
ad attuare il principio costituzionale di autonomia
delle istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei
rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte
orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta formativa
rispetto ai bisogni degli utenti;
a prevedere che tale quota venga utilizzata per
comporre in sintesi formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti
con la domanda espressa dagli enti locali e dalle regioni;
a prevedere, altresì, nell'ambito dei
regolamenti attuativi citati, la determinazione del monte orario obbligatorio
suddiviso come dinanzi evidenziato.
9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani,
Maggi, Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede
una nuova fase di formazione con successiva nuova forma di reclutamento
degli insegnanti;
nella fase transitoria, le vigenti modalità
di accesso all'insegnamento possono creare disparità di trattamento
nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie
permanenti;
tra le finalità del disegno di legge in
esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del
personale docente;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo
17, comma 111, sottolinea l'esigenza, in riferimento all'accesso al pubblico
impiego, di tenere in considerazione anche le professionalità prodotte
dai dottorati di ricerca,
impegna il Governo:
nell'ambito della formazione delle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare
parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che
abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione
a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che abbiano conseguito
l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine
delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341;
a mettere in atto ogni utile accorgimento perché
venga dato opportuno riconoscimento all'alta formazione conseguente al
dottorato di ricerca, sia ai fini dell'accesso ai ruoli docenti della scuola
italiana, sia ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.
9/3387/13. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli,
Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli,
Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera b), del disegno
di legge in esame prevede la individuazione delle classi dei corsi di laurea
specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;
per la formazione degli insegnamenti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea
specialistica verranno individuate con riferimento all'insegnamento delle
discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità
di approfondimento disciplinare,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito delle discipline
impartite per la formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi
aspetti didattici ed epistemologici.
9/3387/14. Castellani, Angela Napoli, Landolfi,
Stagno d'Alcontres, Maggi, Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli,
Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
tra le finalità del disegno di legge in
esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del
personale docente e ad iniziative di formazione iniziale e continua del
personale stesso;
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione
degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina
della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo
e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà realizzarsi nelle
università presso i corsi di laurea specialistica ad accesso programmato,
con preminente finalità di approfondimento disciplinare per la formazione
degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo;
percorsi abbreviati sono già previsti
dallo stesso articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame per alcune
categorie di laureati in possesso di titolo di studio post lauream;
al momento dell'introduzione del nuovo regime
di formazione iniziale, vi saranno aspiranti docenti ammessi alle lauree
specialistiche in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata
conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli
di studio post lauream, tra cui il dottorato di ricerca, a norma di legge
il più alto titolo di studio conseguibile in Italia, oltre che i
laureati in possesso di laurea di primo livello di durata triennale;
è nel primario interesse del mondo dell'istruzione
favorire l'inserimento di personale docente ad alta qualificazione, la
quale discende anche direttamente dalla durata del percorso di studi nel
quale sia stato curato l'approfondimento disciplinare e dal conseguente
livello di formazione conseguito, a cui si aggiunge l'elevato valore aggiunto
della formazione alla ricerca conseguibile con il dottorato di ricerca,
impegna il Governo
a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti
della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano
esplicitamente il riconoscimento di abbreviazioni del percorso formativo
significative per gli aspiranti docenti in possesso di laurea quadriennale
o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché
di titoli di studio di livello superiore, quali il dottorato di ricerca.
9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi,
Stagno d'Alcontres, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli,
Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
è auspicabile che l'individuazione e la
valorizzazione di talenti musicali, nonché l'apprendimento di uno
strumento musicale finalizzato anche a future scelte professionali, avvengano
in età precoce;
è necessario assicurare la possibilità
di accedere, da parte di talenti, ad un insegnamento di uno strumento musicale
altamente qualificato;
la classe di concorso di strumento musicale (A077)
è attualmente ben distinta da quelle di educazione musicale (A031
e A032);
la formazione iniziale di tutti i docenti è
di grado universitario;
anche a seguito della legge n. 508 del 1999,
la formazione abilitante dei docenti di educazione musicale è di
competenza dei corsi di didattica della musica nei conservatori di musica;
è necessario che anche la formazione abilitante
dei docenti di strumento musicale sia di competenza dei conservatori di
musica;
altra condizione irrinunciabile per un aspirante
docente di strumento musicale è l'avere svolto un'adeguata attività
artistica,
impegna il Governo
alla emanazione degli atti necessari a garantire
che:
a) fin dalla scuola primaria sia presente lo
studio di uno strumento musicale e della musica d'insieme;
b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione
all'insegnamento di uno strumento musicale, la formazione dei docenti sia
di competenza dei conservatori di musica;
c) venga assicurata per i talenti, la possibilità
di accedere ad un insegnamento di strumento musicale altamente qualificato.
9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi,
Butti, Castellani, Maggi, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi,
delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della
magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione
di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura
della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo
e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità,
la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto
costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità
organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente
di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della
sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia
e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle
precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica»
ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio
e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di
distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura
mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività
svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono
rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono
esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni
avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori
da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro
utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione
dei piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza civile,
il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/18. Misuraca, Marinello.
La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi,
delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della
magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione
di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura
della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo
e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità,
la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto
costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità
organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente
di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della
sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia
e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle
precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla «res publica»
ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio
e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di
distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura
mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività
svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono
rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono
esserne parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni
avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori
da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro
utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione
dei piani di studio, all'interno dell'educazione alla convivenza civile,
il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/19. Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi,
Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi
fondamentali della formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria
e ludico sportiva;
anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni
per la formulazione dei piani di studio del primo ciclo viene opportunamente
sottolineato il valore formativo dell'educazione fisica e sportiva e a
tale disciplina si riserva un adeguato rilievo, sia sotto il profilo didattico
che dell'organizzazione dei piani di studio stessi;
l'impostazione flessibile e personalizzata dei
piani di studio del secondo ciclo apre nuove possibilità di caratterizzare
i corsi degli istituti e dei licei destinando sia l'orario annuale obbligatorio
sia quello aggiuntivo all'acquisizione di particolari competenze degli
studenti per la realizzazione del loro profilo educativo, culturale e professionale;
con l'istituzione delle facoltà e dei
corsi di laurea in scienze motorie è opportuno prevedere un percorso
formativo specificamente indirizzato alla cultura del movimento,
impegna il Governo
a prevedere, nei piani di studio dei licei e
nel sistema di istruzione e formazione professionale, un'adeguata intensificazione
della formazione culturale e professionale in ambito motorio e sportivo;
a promuovere nel secondo ciclo di istruzione
del sistema scolastico nazionale, con le opportune risorse e con la collaborazione
delle organizzazioni sportive e degli enti locali, indirizzi sportivi in
cui dare particolare impulso allo studio degli insegnamenti afferenti alle
scienze motorie e alla pratica delle discipline a carattere espressivo
e sportivo che caratterizzano il movimento umano e con essi la diffusione
dell'associazionismo sportivo scolastico.
9/3387/21. Santulli, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere
valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità
scolastica e sociale;
nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della
Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione
con la quale si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli
insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione
a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano
privi del titolo di abilitazione;
l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in
esame contiene norme specifiche per consentire un'abbreviazione del percorso
formativo al fine del conseguimento, a seconda dei casi, dell'abilitazione
all'insegnamento secondario o della laurea abilitante in scienze della
formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna od elementare:
a) a coloro che, in possesso del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto
del ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del
titolo di studio (laurea o diploma di ISEF, di accademia di belle arti,
di istituto superiore per le industrie artistiche, di conservatorio di
musica e di istituto musicale pareggiato) richiesto per l'ammissione alle
scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario;
b) a coloro che, in possesso del predetto diploma
di specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola secondaria
superiore, abbiano superato le prove di accesso al corso di laurea in scienze
della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna o nella
scuola elementare;
da molti anni la scuola si sta avvalendo per
l'insegnamento su posti di sostegno:
a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso
per le quali il vigente ordinamento non richiede il possesso del diploma
di laurea, di insegnanti non abilitati con diploma di scuola secondaria
superiore (insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata) specializzati
per il sostegno;
b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti
non specializzati, abilitati e non abilitati;
c) nella scuola materna e nella scuola elementare,
di insegnanti abilitati e non abilitati e non specializzati per il sostegno,
nonché di insegnanti della scuola elementare abilitati all'insegnamento
per la scuola elementare ma che non hanno completato il corso dell'istituto
magistrale con l'anno integrativo di cui all'articolo 191, comma 6, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non specializzati;
vanno considerate l'opportunità e l'esigenza
per la scuola che non vada disperso il pluriennale e prezioso patrimonio
di esperienza acquisito dai predetti docenti,
impegna il Governo
a prendere in considerazione la situazione delle
predette categorie di docenti al fine di consentire loro, limitatamente
a coloro che hanno prestato servizio continuativo per almeno tre anni sul
posto di sostegno, di essere ammessi, in sovrannumero, alle scuole di specializzazione
o ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con percorsi
abbreviati, per conseguire l'abilitazione e/o la specializzazione, a seconda
dei casi;
a porre allo studio i necessari provvedimenti
volti ad agevolare l'assunzione, su posti di sostegno, di coloro che hanno
maturato un'adeguata e specifica esperienza.
9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f),
prevede che alla scuola primaria si possono iscrivere anche le bambine
e i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico
di riferimento;
la questione dell'utilità e opportunità
della previsione dell'ingresso anticipato a scuola non si risolve in maniera
incontrovertibile, evidenziandosi posizioni completamente distinte all'interno
dell'opinione pubblica e delle stesse forze politiche presenti in Parlamento,
anche di maggioranza,
impegna il Governo
a disciplinare la previsione dell'iscrizione
anticipata, nei decreti attuativi, configurandola chiaramente quale libera
scelta riconosciuta alla singola famiglia, che giudicherà sulla
base della maturità fisica, psichica e relazionale del proprio figlio.
9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge
in esame prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di
un piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge discendente dal disegno di
legge in esame, per la realizzazione delle finalità della legge
medesima;
il medesimo comma elenca le singole voci di cui
si compone la riforma della scuola;
tale meccanismo generale di copertura non presenta
carattere di rigidità, comportando un significativo grado di discrezionalità,
tenuto conto dei vincoli generali di copertura e di compensazione cui esso
sottostà,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione
del Consiglio dei ministri, il parere delle competenti Commissioni parlamentari
sul piano programmatico finanziario.
9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione
prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia,
in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria
di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei
ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione
degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, prevede la valutazione
dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
una valutazione negativa al termine del biennio
implica, per lo studente, la ripetizione dei due anni costituenti il biennio,
con un notevole investimento di tempo,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità
che, in sede di valutazione annuale ed in presenza di una valutazione negativa
degli apprendimenti che non lasci ragionevolmente prevedere il recupero
e l'esito positivo al termine del biennio, si disponga la ripetizione del
primo anno del biennio senza dover attendere il termine dell'anno successivo.
9/3387/25. Didonè, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione
prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia,
in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria
di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei
ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f),
stabilisce che la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle
prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi,
ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea
oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo;
è importante individuare accorgimenti
di carattere dispensativi e compensativi e/o sussidi che tengano conto
delle difficoltà specifiche dei ragazzi e che non mortifichino le
loro effettive capacità intellettuali, né incidano pesantemente
sulla loro necessaria auto-stima,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina
del primo ciclo, forme di dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta
voce, verifica scritta, eccetera) e l'uso di alcuni strumenti (calcolatrice,
tavola pitagorica, registratore, eccetera) per gli alunni con difficoltà
specifiche di apprendimento (DSA)
9/3387/27. Ercole, Bianchi Clerici
La Camera,
premesso che:
negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi
della presenza femminile nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla
perdita di prestigio sociale ed economico che ha investito questa figura
professionale;
tale situazione è stata favorita dalla
possibilità di conciliare l'impegno del lavoro e la famiglia, grazie
all'orario di lavoro meno impegnativo rispetto ad altre professioni;
tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei
processi educativi e di maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi,
a cui vengono a mancare modelli di riferimento e di imitazione necessari
alla loro crescita,
impegna il Governo
a studiare forme di incentivi, costituzionalmente
compatibili, al fine di incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi,
in particolare nel ciclo secondario.
9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione
prevede che il sistema educativo si articoli nei seguenti gradi di scuola:
scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di
secondo grado;
l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede
l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi;
tra i criteri direttivi e i princìpi direttivi
è previsto che la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti
e del comportamento degli studenti, e la certificazione delle competenze
da essi acquisite, siano affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione
e formazione frequentate,
impegna il Governo
a prevedere che la valutazione degli alunni con
handicap non riguardi esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo
i princìpi fissati nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, i quali prevedono quattro ambiti valutativi dell'integrazione
scolastica: la crescita in autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione,
nella socializzazione e negli scambi relazionali.
9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.
La Camera,
premesso che:
si pone come esigenza prioritaria per la formazione
iniziale degli insegnanti realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti
della preparazione disciplinare, della preparazione psico-pedagogico-didattica
e della concreta esperienza nella scuola;
tale equilibrio deve essere diverso nella formazione
degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria in ragione dei ruoli e delle funzioni anche profondamente
differenti che, nei diversi gradi scolastici, competono ai momenti disciplinari
o predisciplinari rispetto a quelli più ampiamente educativi e formativi;
la pari dignità nella formazione di tutti
gli insegnanti va realizzata assicurando a ciascun insegnante una preparazione
adeguata ai complessi e delicati compiti cui è chiamato, diversi
in relazione alle diverse fasce di età;
occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza
positiva in corso della collaborazione fra università e scuola nella
formazione universitaria degli insegnanti,
impegna il Governo
a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo
5 del disegno di legge in esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri:
1) intervenire sulla disciplina delle classi
delle lauree triennali in modo che sia assicurata la possibilità
di percorsi di studi finalizzati alla formazione degli insegnanti della
scuola dell'infanzia e della scuola primaria che dall'inizio prevedano
sia una equilibrata preparazione nei campi psico-pedagogico, umanistico,
scientifico, artistico e dell'educazione corporea, sia attività
di laboratorio e tirocinio;
2) delineare i rapporti tra le facoltà
e le strutture di ateneo o di interateneo di cui al comma 1, lettera e),
dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, quanto alle responsabilità
di programmazione e governo dei corsi di cui alla lettera a) dello stesso
comma, nel senso di affidare alle facoltà competenze preminenti
per gli aspetti di preparazione disciplinare, e alle strutture di ateneo
o di interateneo responsabilità di coordinamento dei corsi per gli
aspetti comuni e gli insegnamenti trasversali;
3) prevedere che i corsi di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame comprendano
esperienze di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola,
da organizzare e gestire con l'apporto coordinato di università
e scuola, e che la valutazione positiva di tali esperienze sia condizione
perché la laurea specialistica conseguita abbia valore abilitante;
4) anche in relazione a quanto indicato al punto
3, indicare che allo scopo di salvaguardare le preminenti finalità
di approfondimento disciplinare di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
5 del disegno di legge in esame, parte della formazione relativa alle didattiche
disciplinari possa essere svolta nella fase del tirocinio di cui alla lettera
e) del medesimo comma;
5) stabilire che le attività di tirocinio
di cui al comma1 lettera e) dell'articolo 5 del disegno di legge in esame
siano valutate e che la valutazione positiva sia condizione necessaria
al fine dell'accesso ai ruoli organici del personale docente;
6) valutare la possibilità che la laurea
specialistica per gli insegnanti della scuola dell'infanzia possa essere
conseguita con un numero di crediti più limitato rispetto a quelli
necessari per le altre lauree, considerata la minore necessità di
crediti in insegnamenti disciplinari;
7) prevedere che la formazione in servizio degli
insegnanti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 5 del disegno di
legge in esame sia realizzata in collaborazione con le strutture dell'amministrazione
scolastica;
8) prevedere adeguate e specifiche modalità
di accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo
5 del disegno di legge in esame e di riconoscimento dei crediti formativi
maturati per i laureati secondo il vecchio ordinamento.
9/3387/39. Garagnani, Santulli, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta
i principi e criteri direttivi in tema di formazione degli insegnanti;
la costruzione della cittadinanza europea assume
carattere prioritario sia nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione
Europea, sia nel quadro formativo e didattico culturale delle politiche
scolastiche di tutti i Paesi membri;
il diritto alla mobilità culturale e professionale
costituirà uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta
costituzionale europea in via di stesura;
tale diritto deve poter essere pienamente esercitato
anche dagli insegnati italiani e a tale obiettivo essi devono risultare
adeguatamente preparati sia in sede di formazione iniziale che di formazione
continua;
esiste una grande difformità di strategie
operanti a favore della formazione del diritto alla mobilità culturale
e professionale dei cittadini europei nelle diverse dimensioni nazionali,
in considerazione delle differenze storiche e culturali dei Paesi membri
che costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'Unione europea;
è necessario promuovere e sviluppare,
in regime di sussidiarietà, l'armonizzazione dei processi concorrenti
a sviluppare senso e visione della cittadinanza europea, unitariamente
all'esercizio diffuso del diritto alla mobilità culturale e professionale;
è imminente l'assunzione da parte del
Governo italiano della presidenza di turno dell'Unione europea,
impegna il Governo
ed in particolare il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della ricerca, a concertare con i colleghi dei
Paesi membri dell'Unione europea e a promuovere unitariamente iniziative
e strategie, assistite dalla Commissione europea, che assicurino l'armonizzazione
progressiva
dei curricoli di formazione iniziale degli insegnanti;
a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari,
che consentano agli italiani il pieno esercizio del loro diritto, in quanto
cittadini europei, alla più ampia e libera mobilità culturale,
professionale e lavorativa in seno all'Unione europea.
9/3387/42. Galvagno.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa
salve le competenze delle regioni a statuto speciale;
l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo
1997, n. 59, ha aggiunto all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta
un'ulteriore prova scritta di lingua francese;
l'attuale articolazione dell'esame di maturità
in Valle d'Aosta, che penalizza gli studenti valdostani rispetto ai loro
colleghi del resto d'Italia, è stata a più riprese contestata
dal mondo della scuola valdostana nella sua più completa articolazione
(studenti, insegnanti, genitori);
un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel
giugno scorso dalla «Fondazione E. Chanoux», con il patrocino
della Presidenza della regione valdostana, ha attestato al di sotto del
due per cento la presenza di una comunità francofona in Valle d'Aosta;
per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame
di maturità in Valle d'Aosta è necessaria una modifica della
legislazione statale sopra richiamata;
è necessario agire nel rispetto del principio
della libertà di scelta educativo-culturale, nell'ambito della tutela
dell'identità nazionale e della specificità regionale della
Valle d'Aosta, anche al fine di evitare penalizzazioni ai maturandi,
impegna il Governo
a predisporre, d'intesa con la regione Valle
d'Aosta, le opportune modificazioni legislative a valere dalla maturità
del prossimo anno scolastico affinché, nel rispetto dei principi
esposti, l'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta preveda:
a) in affiancamento alla maturità in lingua
italiana, articolata secondo omogenei criteri e principi nazionali, la
possibilità di scelta, da parte dello studente, di una maturità
parallela e alternativa, strutturata totalmente o parzialmente in lingua
francese;
b) il conferimento, a seguito di positivo superamento
della maturità francofona, di un attestato con valore legale di
piena conoscenza della lingua francese.
9/3387/43. Palmieri, Garagnani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno
di legge in esame prevede che «la formazione iniziale è di
pari dignità per tutti i docenti»;
sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria
di secondo grado, sia quella futura del ciclo scolastico secondario, configurano
una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano,
sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là
degli attuali inquadramenti;
in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124,
all'articolo 5, comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica
e la funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti
gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza,
risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto legislativo citato,
del tutto paritariamente con titolari delle unitarie materie scolastiche
cui sono preposti congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un docente
tecnico teorico, come hanno peraltro ulteriormente precisato sia la circolare
ministeriale n. 28 del 2000, sia i decreti ministeriali sugli esame di
Stato emanati a far data entrata in vigore della legge predetta;
la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo
8, comma 3, ha inoltre disposto che «Il personale di ruolo che riveste
il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali,
in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è trasferito
alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti
tecnico-pratici», e tali docenti sono oggi totalmente inquadrati
tra i docenti tecnico-pratici;
i docenti di trattamento testi, già docenti
di stenografia e dattilografia, a loro volta, hanno attualmente ed hanno
sempre avuto totale parità di funzione con tutti gli altri docenti
degli istituti di istruzione secondaria nei quali insegnano,
impegna il Governo
a statuire, con successivi provvedimenti legislativi,
l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti
i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti
tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato.
9/3387/44. (Testo modificato nel corso della
seduta).Ascierto, Castellani, Gamba, Angela Napoli.
La Camera,
nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia
di definizione delle norme generali sull'istruzione;
rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge
in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare anche più
decreti legislativi in coerenza però con le scelte educative della
famiglia e con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante
«norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione», all'articolo 1, comma 3, sancisce
che: «Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi»,
pregiudicando in tal modo la facoltà delle scuole private, nell'esercizio
della loro autonomia, di stabilire nel progetto formativo proposto criteri
particolari di merito per accedere a tali scuole da sempre rinomate come
scuole prestigiose e per questo scelte dalle famiglie per l'educazione
dei propri figli;
impegna il Governo
ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti
legislativi delegati, norme volte a garantire l'effettivo dispiegarsi dei
principi di autonomia delle istituzioni scolastiche e di cooperazione tra
scuola e genitori, come richiamati dall'articolo 1, al fine di assicurare
alle scuole paritarie la possibilità di salvaguardare la propria
specificità formativa e qualitativa, anche attraverso una valutazione
dei pregressi meriti scolastici e dei crediti formativi degli studenti
che chiedono l'iscrizione.
9/3387/45. Brugger, Zeller, Widman, Detomas,
Collè, Bressa.
La Camera,
premesso:
che gli scambi culturali costituiti anche dai
soggiorni individuali di studio nella scuola secondaria superiore, inquadrati
nella cosiddetta «mobilità studentesca internazionale»
disciplinata dalle circolari ministeriali 17 marzo 1997 n. 181 e 8 ottobre
1999 n. 236, negli scorsi anni hanno dato ottima prova, contribuendo in
modo assai importante alla formazione culturale di molti studenti italiani;
che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione
e formazione, appare opportuno non solo mantenere la possibilità
per gli studenti italiani di partecipare a soggiorni di studio all'estero,
ma anzi ampliarla e rendere più facile l'accesso alla «mobilità
studentesca internazionale»;
impegna il Governo
ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute
nelle ricordate circolari alle eventuali diverse evenienze derivanti dall'emanazione
delle norme delegate di riforma del sistema dell'istruzione e della formazione.
9/3387/46.Strano, Gamba, Airaghi.
La Camera,
premesso che,
la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento
che riguarda la lettura e la scrittura. La difficoltà di lettura
(lentezza, errori) può essere più o meno grave e spesso si
accompagna a problemi nella scrittura (scambio e inversione di lettere,
lentezza, errata direzionalità nella scrittura, inesatta legatura
dei segni e delle parole, errato uso della spazio su foglio) e/o nel calcolo
(difficoltà nel contare all'indietro, salto nella numerazione, difficoltà
ad imparare le tabelline, eccetera);
essa può verificarsi in ragazzi con normale
intelligenza, in altre parole senza handicap neirologici o sensoriali (uditivi,
visivi) e in assenza di situazioni di svantaggio sociale;
si tratta di un problema piuttosto frequente,
che in Italia interessa il 4 per cento della popolazione scolastica;
i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela
specifica, a differenza di quanto accade in numerosi paesi europei (in
particolare in Inghilterra);
è necessario trovare riferimenti didattici
e riferimenti legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano
mettere a frutto la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e
creative abilità;
è necessario rivedere la didattica e modificarla
in modo da semplificare il godimento del sapere permettendo l'uso di strumenti
che facilitino la conquista della conoscenza;
l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici
e conseguenti consapevolezze e sensibilità, non consentono, o meglio
non rendono opportuno, nella maggioranza dei casi, l'utilizzo della legge
n. 104 del 1992, che permette un percorso agevolato, ma richiede una segnalazione
di handicap;
impegna il Governo a:
riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone
con disturbi specifici d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate
al raggiungimento del successo formativo delle persone con DSA;
prevedere la formazione degli insegnanti, sulle
difficoltà specifiche d'apprendimento DSA.
9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.
Il Governo accetta come raccomandazione i seguenti
ordini del giorno
La Camera,
premesso che:
vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera
del nostro Paese, dove l'industria dell'ospitalità costituisce settore
fondamentale dell'economia nazionale ed in riferimento alla quale è
richiesta una sempre maggiore uniformità di standard formativi degli
operatori, anche per continuare a garantire l'alto livello in termini occupazionali
che la ha fino ad ora contraddistinta;
l'attuale sistema rappresentato dagli istituti
turistici ed alberghieri di Stato costituisce un «fiore all'occhiello»
dell'istruzione italiana, i cui alunni da sempre primeggiano nel confronto
con i propri omologhi degli altri Paesi, anche nei concorsi internazionali,
e spesso, in unione con i propri insegnanti tecnico-pratici di settore,
si pongono al servizio di enti ed istituzioni dello Stato in occasione
di manifestazioni ed eventi di alto livello;
nell'ambito della riforma del sistema scolastico
e formativo, appare opportuno mantenere uno specifico indirizzo che garantisca
per il settore un'adeguata qualità dell'istruzione-formazione a
livello nazionale,
impegna il Governo
a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà
l'istituendo liceo economico, un indirizzo turistico-alberghiero.
9/3387/35. Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso,
Arrighi, Delmastro delle Vedove, Strano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, lettera h), del disegno
di legge in esame definisce assaigenericamente i percorsi del futuro sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare
una forte contrarietà tra i docenti degli istituti tecnici e professionali,
che saranno presumibilmente inseriti nel sistema dell'istruzione e della
formazione professionale e sentono a rischio di svalorizzazione innanzi
tutto il loro decisivo contributo pedagogico-didattico e di professionalizzazione
a livello alto, ha ingenerato preoccupazione e disagio anche in altre vaste
fasce di cittadini, ed in particolare tra moltissimi genitori, che vi leggono
il rischio di una futura preponderanza, nel canale professionale che sarà
probabilmente scelto dai loro figli, di una preparazione professionale
eccessivamente specifica e quindi non adeguata alle odierne esigenze di
preparazione al lavoro, e tra gli imprenditori, timorosi di scelte attuative
che pregiudichino la futura preparazione di quei quadri intermedi, oggi
validamente «sfornati» dagli istituti tecnici, e di quei tecnici
specifici di consistente bagaglio generale ora garantiti dagli istituti
professionali, costituenti complessivamente l'ossatura tecnico-operativa
principale delle aziende ed in generale del Paese,
impegna il Governo
a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti
attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, che all'interno
dei percorsi di istruzione e formazione professionale siano individuati
tre distinti ambiti di strutturazione dei livelli delle prestazioni essenziali,
equivalenti rispettivamente ai livelli di formazione culturale generale
e di preparazione professionalizzante attualmente espressi nell'istruzione
tecnica, nell'istruzione professionale e nella formazione professionale.
9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.
La Camera,
premesso che:
recenti e approfondite ricerche scientifiche
stanno dimostrando che la dislessia è un disturbo complesso difficilmente
riconoscibile, se non negli aspetti più acuti, in quanto non collegabile
ai normali parametri dell'intelligenza.
sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella
scuola italiana che, pur soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti
e assistiti come dislessici con gravi conseguenze di apprendimento e di
emarginazione scolastica;
appare pertanto necessario che, dopo la prima
fase di frequenza scolastica, siano apportati nella scuola e presso le
famiglie accertamenti volti a scoprire gli aspetti silenti e nascosti di
tale disturbo,
impegna il Governo
a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra
il sistema scolastico e il sistema sanitario locale per indagini specialistiche
volte ad individuare l'entità del disturbo nella popolazione scolastica,
al fine di provvedere alla necessaria rieducazione.
9/3387/40. Spina Diana, Parodi.
La Camera,
premesso che:
esiste un'ingiusta sperequazione delle retribuzioni
degli insegnanti in rapporto ai carichi di lavoro, gli orari di lavoro,
le funzioni ed i compiti che ciascuno di essi ha,
impegna il Governo
a porre in essere ogni utile iniziative affinché
ciascun insegnante sia retribuito, anche utilizzando misure «accessorie»,
in rapporto ai carichi di lavoro, all'orario di lavoro, ai compiti ed alle
funzioni che svolge.
9/3387/41. Boccia.
(il Governo si impegna a portare questo tema
sul tavolo contrattuale)
Ordini del Giorno accolti dal
Governo
(Senato, 06-12 dicembre 2002)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
visto l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, che prevede l'approvazione,
da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi
finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge per la realizzazione delle finalità della legge medesima;
tenuto conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce che all'attuazione del
piano programmatico si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento
di programmazione economico-finanziaria;
considerato che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro
il termine del 30 giugno 2002 il Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2003-2006;
ravvisata la necessità di realizzare sin dall'anno 2003 interventi
finanziari a sostegno dell'istruzione e della formazione,
impegna
il Governo:
a predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui in
premessa anche prima del completamento dell'iter parlamentare del
disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi utili per la previsione,
già nella legge finanziaria 2003, delle risorse finanziarie da destinare
all'avvio dell'attuazione del piano stesso; il piano dovrà destinare
complessivamente, nel periodo 2003-2007, risorse da 7.746 a 10.283 milioni
di euro, pari a lire da 15.000 a 19.910 miliardi, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi
con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche;
d) della valorizzazione professionale del personale docente;
e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai
docenti;
g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica;
ad indicare conseguentemente nel Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2003-2006, ai fini di quanto sopra, gli obiettivi da conseguire
nel settore dell'istruzione e della formazione, in coerenza con le aree
di intervento predette.
Il
Senato,
in
sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
premesso:
che la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema
educativo si articola nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia;
scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;
che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al comma 1, lettera g),
prevede che l'attività didattica della scuola secondaria di primo
grado si articola in un primo biennio seguito da un anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare, e quella della scuola secondaria di
secondo grado in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare;
che il medesimo disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 3 l'emanazione
di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, contemplando, tra
i criteri e principi direttivi, quello delle valutazioni biennali dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
che quanto previsto costituisce, senza dubbio, un importante passo avanti
rispetto al sistema dei debiti infiniti previsti dalla normativa vigente
voluta dal Governo di centrosinistra, sistema che non garantisce una seria
valutazione;
che le valutazioni biennali, nell'ottica del proponente, sono state concepite
per responsabilizzare gli studenti,
impegna
il Governo:
a valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma
dell'istruzione, gli effetti concreti della innovazione ivi prospettata
e, in particolare, se tale finalità di responsabilizzazione dello
studente si sia nei fatti verificata; in caso negativo, a prevedere valutazioni
annuali ai fini del passaggio al periodo didattico successivo.
Il
Senato,
premesso
che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi, delle istituzioni
e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle
forze dell'ordine nonché della legislazione di riferimento, dell'attività
di promozione e diffusione della cultura della legalità deve ritenersi
indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole
che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei
modi più efficaci per lottare la criminalità organizzata,
ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere
l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottoposizione
al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni
similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nella pregressa narrativa avvicina
il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua
gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo
compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed
estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e,
comunque, alla violazione delle regole;
le manifestazione sulla legalità e l'attività svolta in istituti
scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti
isolati del percorso didattico e formativo ma devono essere parte integrante
e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività
anzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità
dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna
il Governo:
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio,
all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo
e didattico illustrato in premessa.
Il
Senato,
in
sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso
che:
l'articolo
5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che
i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti
della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
tale
formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi
di laurea specialistica, il cui accesso è programmato in base ai
posti effettivamente disponibili in ogni regione e nei ruoli organici;
vi
sono proposte di vario genere miranti alla istituzione di una laurea specialistica
didattico-pedagogica quale unico titolo per accedere all'insegnamento;
appare
necessario, invece, che i corsi di laurea specialistica in funzione dell'insegnamento
siano principalmente di approfondimento disciplinare, posto che altrimenti
la preparazione nella relativa disciplina si limiterebbe a soli tre anni
indebolendola rispetto al vecchio ordinamento,
impegna
il Governo:
a
mantenere la formazione degli insegnanti della scuola secondaria inferiore
e superiore nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento per
le rispettive discipline (in storia per i futuri insegnanti di storia,
in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia, e così via);
a
non attivare alcun tipo di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico
quale percorso comune di formazione degli insegnanti.
Il
Senato,
in
sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso
che l'articolo 5, comma 1, lettera a), prevede che la formazione
iniziale degli insegnanti sia di pari dignità e durata per tutti
i docenti;
accertato
che attualmente solo una piccola parte dei docenti della scuola dell'infanzia
è in possesso di laurea;
constatato
che le competenze oggi richieste per operare nella scuola dell'infanzia
non possono essere fornite in modo esauriente dalle scuole secondarie di
secondo grado ad indirizzo pedagogico;
accertato
che nella scuola vi è una diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi,
nel corso della carriera, a cicli e gradi superiori, se in possesso dei
titoli necessari;
previsto
che la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera a),
determinerebbe per molti anni nella scuola dell'infanzia la compresenza
di docenti in possesso di titoli di studio qualitativamente molto diversi,
impegna
il Governo:
ad
adeguare in modo progressivo la durata della formazione iniziale dei docenti
della scuola dell'infanzia;
ad
istituire, nel contempo, corsi di aggiornamento presso le università
per docenti in possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado
di durata triennale, quadriennale, quinquennale.
Il
Senato,
in
sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
impegna
il Governo:
a
prevedere che la programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea
specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti, di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), avvengano previa apposita convenzione
tra le singole università e uno o più istituti scolastici
autonomi finalizzata a garantire la presenza di docenti dei medesimi istituti.
Il
Senato
impegna
il Governo a consentire che i docenti, i quali abbiano conseguito la laurea
specialistica (di cui alla lettera a) dell'articolo 5), debitamente
formati, possano svolgere anche attività di tutoraggio e supporto
didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti per l'insegnamento,
previa convenzione apposita tra scuole ed atenei».
Il
Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
visto l'articolo 6 riguardante le regioni a statuto speciale
considerato che, in base agli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta-Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4:
nelle scuole della regione Valle d'Aosta all'insegnamento della lingua
francese vengono attribuite tante ore quante quelle dedicate all'insegnamento
della lingua italiana;
la lingua francese fa parte integrante dell'intero curricolo scolastico;
considerato che l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa), confermato in sede di votazione
di questo disegno di legge, ha introdotto in aggiunta alle altre prove
scritte dell'esame di Stato, previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.425,
una ''quarta prova scritta di lingua francese'';
preso atto pertanto che l'esame di Stato svolto e superato in Valle d'Aosta
certifica anche la conoscenza della lingua francese;
ritenuto opportuno valorizzare in ambito nazionale ed europeo tali competenze
linguistiche,
impegna il Governo a prendere le opportune iniziative perché il
titolo di studio rilasciato in Valle d'Aosta, a conclusione deI superamento
dell'esame di Stato comprensivo della quarta prova di lingua francese,
venga riconosciuto come attestato della conoscenza della lingua francese
su tutto il territorio nazionale e, in prospettiva, anche a livello europeo.