Il "Florilègio" è
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riportato a margine. In nessun caso le opinioni esplicitate in questo spazio
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Statutari preposti (Assemblea Nazionale dei delegati di Base, Direzione
Nazionale, Coordinatore Nazionale). (grazia
perrone)
Florilègio
scolastico...
Le ultime
migliori pensate!
(a cura di grazia
perrone)
"Sono un'insegnante di sostegno del 2° circolo di ******, ******, a mio parere in codesto Circolo si commettono molte illeicità, che passano per il tono arrogante della Dirigente aiutata da personaggi a lei simili quali vicario e rappresentanti di plesso incutendo senso di soggezione nei docenti. Lei dirà: è mai possibile? Una sola cosa le voglio dire, devo continuamente combattere battaglie quando vogliono "smistarmi a fare supplenze" avendo il mio alunno presente. Però loro ci provano sempre ma desistono quando pretendo l'ordine di servizio. Non esiste più una supplente, tutte noi veniamo mobilitate in caso di bisogno. Alla faccia della qualità dell'insegnamento! Siccome negli altri posti in cui ho insegnato non mi sono imbattuta in situazioni anologhe, tante cose le ho rimosse ora le chiedo: quante ore di compresenza e contemporaneità massimo le colleghe devono destinare alle supplenze? (…) Ma non esiste nessun ordine di controllo per il Dirigente che non sia solo quello di chi risparmia più soldi? Arrivano in continuazione bambini extracomunitari, che non si riesce assolutamente a seguire in modo adeguato, perché le docenti sono sempre a fare supplenze. Inoltre la RSU, è anche responsabile di plesso, (oltre ad avere progetti e referenze varie), ma non esiste conflitto di interesse? A me sembra essere nella scuola della repubblica di Masaniello. Mi stia bene (…)”. (e-mail inviata il 4 marzo 2003 alle ore 13.11).
La lettera soprariportata
rappresenta una realtà tutt’altro che isolata nelle scuole italiane.
Sempre più spesso pervengono note nelle quali ci viene segnalata
l’attività di zelanti “diri-manager” che fanno uso del personale
di sostegno in attività di supplenza per ovviare alla scarsezza
di … “risorse umane”. Come sempre avviene in questi casi a rimetterci sono
i più deboli. Questi minori non sono solo oggetti per il diritto
ma anche soggetti portatori di diritti che devono essere
rispettati e attuati, primo fra tutti il diritto all'educazione e
quindi il diritto ad avere tutti gli apporti che gli sono indispensabili
per costruirsi un'adeguata identità personale e sociale. Premesso
che questi casi di "malascuola" saranno portati - dalla FISH - a
conoscenza dell'Osservatorio Nazionale per l'integrazione scolastica nella
prossima riunione già fissata per il 13/03/2003 appare opportuno
rammentare quanto - in merito al quesito posto dalla collega – ha formulato
l’avv. Salvatore Nocera che - della FISH - è il vice-presidente:
“Come
ho già scritto più volte, l'assegnazione di supplenze a docenti
per il sostegno, distogliendoli dallo svolgimento della loro attività
nella classe ove è presente l'alunno con handicap, concreta il reato
di abuso di potere, oltre che illecito contabile, giacché
, soprattutto con l'art 35 comma 7 della Legge finanziaria n. 289/02, l'insegnante
per il sostegno può essere assegnato e viene pagato esclusivamente
per l'integrazione degli alunni con handicap e non per fare supplenze in
altre classi. Sarà necessario che di queste irregolarità
ne discuta l'Osservatorio del ministero dell'Istruzione nella sua prossima
riunione dell'11/3/03.
E' necessario che quanti sono a conoscenza di
questi illeciti, oltre che denunciarli alla Procura della Repubblica, informino
l'Osservatorio ministeriale telefonando allo 06/58492414 e la Segreteria
dell'On Aprea, Sottosegretario con delega per l'integrazione scolastica
tel 06/58492430”.
Esprimi la tua opinione
indirizzando a: (grazia
perrone)
Il MOBBING fa breccia in aula
E’ questo il titolo scelto
da Italia Oggi del 4 marzo 2003 (nota a firma di Giuseppe Pennisi)
per denunciare la crescita esponenziale del numero di controversie nel
mondo della scuola riconducibili a pratiche mobbistiche.
L’editorialista, dopo aver
informato sull’esito (negativo) di una istanza finalizzata al riconoscimento
del danno biologico operato da un tribunale di Sassari (sezione Lavoro),
precisa alcune circostanze inderogabili alle quali il lavoratore (nel caso
specifico una direttrice dei Servizi generali e Amministrativi) deve
attenersi se vuole avere qualche “chance” di successo in un procedimento
giudiziale che lo obbliga (in base alle norme vigenti) all’onere della
prova.
In primo luogo una precisazione. L’istanza di risarcimento del danno biologico (da mobbing) è proposta dal dipendente nei confronti del datore di lavoro (e il dirigente scolastico è tale ai sensi delle nuove norme vigenti) poiché civilmente responsabile (ai sensi dell’art. 2087 CPC) per i danni e i rischi derivanti dall’ambiente di lavoro. Ragione per la quale il dirigente scolastico è tenuto a prevedere (nel Piano di valutazione dei rischi formulato ai sensi della Legge 626/94) e rimuovere le cause che potrebbero pregiudicare l’integrità fisica e la personalità professionale e morale di tutti i lavoratori sottoposti alla sua giurisdizione discrezionale.
Il ricorrente dal canto suo
deve provare davanti al giudice monocratico:
a) i fatti considerati persecutori che devono avere una cadenza periodica e perdurare nel tempo;
b) gli effetti (ovvero la patologia lamentata) determinati dall’attività illecita sulla salute psicofisica del ricorrente.
***
Chiarito questo propongo
alla cortese attenzione dei lettori una nota di cronaca sul tema in oggetto
con una breve, premessa. Accade sempre più spesso – nella scuola
dell’autonomia – che la tutela di un diritto soggettivo giuridicamente
rilevante (quale, ad esempio, il diritto di accesso ai documenti, l’esercizio
delle prerogative sindacali, la libertà di parola o di espressione,
il beneficio di usufruire permessi per esercitare il diritto allo studio
e/o per assistere un parente disabile – ai sensi e per effetto della Legge
104/92 …) sia visto in “malo modo” dall’Amministrazione scolastica.
Che reagisce in modo … “scomposto”. Diciamo così. Quella che segue
è la scarna cronaca di una ordinaria manifestazione di “diritti
negati” in un ambiente – quello didattico-educativo – che dovrebbe essere
pervaso da spirito di collaborazione, di tolleranza, di rispetto, di integrazione
sociale. Se ciò non è stato – nel caso in specie – lo deciderà
la giurisprudenza penale. Ed è una cosa che – a prescindere dagli
esiti processuali – non può che far male. Alla scuola e a noi stessi.
Fonte: LA
SICILIA ON LINE - 2 marzo 2003
Mobbing preside a giudizio
Insegnanti contro
Dovrà comparire davanti ai giudici del tribunale penale il modicano Vincenzo Di Martino Russo, 62 anni, dirigente scolastico dell'Istituto «Scrofani-E.Ciaceri» di Modica, finito avanti ai magistrati in quanto ritenuto responsabile dei reati di abuso d'ufficio ed ingiurie. E' stata questa la decisione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, Maurizio Gurrieri che, accogliendo la richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Domenico Platania, ha stabilito il rinvio a giudizio del preside. A denunciare i fatti all'autorità giudiziaria sarebbe stata un'insegnante di materie letterarie dell'istituto a capo del quale si trova il prof. Di Martino Russo. Secondo la denunciante, stante i termini della querela, dietro i comportamenti del dirigente ci sarebbe un caso di cosiddetto «mobbing». La vicenda che avrebbe quale presunta vittima la stessa denunciante, costituitasi parte civile tramite il difensore di fiducia, avvocato Vincenzo Iozzia, sarebbe iniziata circa tre anni fa quando l'anziana madre convivente si ammalava e, dunque, si trovava nella necessità di essere assistita. Da quel momento sarebbero nati i primi contrasti fra l'insegnante ed il proprio superiore, responsabile dell'Istituto. Quest'ultimo avrebbe, sempre secondo la presunta "vittima" , diluito l'orario settimanale delle lezioni della giovane professoressa in tutti i sei giorni settimanali anzichè in cinque giorni, eliminando così il riposo settimanale riconosciuto a tutti gli insegnanti. Inoltre il preside avrebbe negato alla docente di usufruire dei tre giorni mensili di permesso previsti dalla legge del 5 febbraio 1992 n. 104 a favore dei dipendenti che convivono con familiari bisognosi di essere accuditi. Sembra, inoltre, che il preside, nel corso di una discussione con l'insegnante scaturita appunto per ragioni d'ufficio, avesse profferito frasi offensive, in presenza di altre persone. L'insegnante lamenta anche che i dispiaceri dovuti ai contrasti sorti con il proprio superiore le abbiano causato gravi problemi di salute. La donna, che avrebbe somatizzato i continui dissapori, sarebbe attanagliata da crisi di ansia che l'avrebbero costretta a ricorrere alla cure dei sanitari. I particolari della vicenda si conosceranno nel corso del processo la cui prima udienza è fissata per il prossimo 28 maggio.