Ipotesi di Contratto Collettivo
Nazionale Quadro
in materia di procedure di conciliazione
ed arbitrato
ai sensi degli articoli 59 bis
e 69 bis del D.lgs n.29/1993 (ora artt.56 e 66 del D.lgs n.165/2001) nonché
dell’art.412-ter c.p.c., stipulato il 23/01/20
Il giorno 19 marzo 2003,alle ore 11 presso la
sede dell’Aran ha avuto luogo l’incontro tra
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l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Amministrazioni
nella persona del prof.Mario Ricciardi;
-
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni
sindacali:
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISAL,
CONFEDIR, COSMED,RDB/CUB, UGL, USAE.
Art.1
1: Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia
di procedure di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001
è prorogato integralmente.
2: Il presente accordo ha efficacia a partire
dal 1 febbraio 2003 fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia.
Art. 2
Le richieste di ricorso all’arbitro unico presentate
alle camere arbitrali successivamente al 31 gennaio 2003 si ritengono validamente
effettuate, così come le comunicazioni inviate da o alle amministrazioni
di volersi avvalere dell’arbitro unico per la risoluzione della controversia
insorta.
Art.3
1: Tutte le procedure di cui all’art.2 sono rimesse
nei termini dal momento della comunicazione alle parti della remissione
stessa, da farsi a cura della camera arbitrale entro 30 giorni dalla sottoscrizione
del presente accordo.
2: Sono ugualmente valide le richieste rivolte
ai sensi dell’art.6 del CCNQ del 23gennaio 2001 ai Collegi Arbitrali di
Disciplina ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso.
Art.4
Le procedure instaurate prima del 31/01/03 e terminate
successivamente a questa data, conservano a pieno la loro validità
ed efficacia.
Art.5
L’art.6 del CCNQ del 23/1/2001 non modifica il termine
di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedura
arbitrali, sia di fronte all’arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali
di cui ai commi 8 e 9 art.55 d.lgs n.165/2001. Tale termine rimane pertanto
di 20 giorni dall’applicazione della sanzione così come previsto
dall’art.55 comma 7 del d.lgs n.165/2001 e dall’art.7 comma 6 della legge
300/1970. |