Circolare sugli organici 2003-04

Pubblichiamo la Circolare n. 27 del 7 marzo 2003 con cui viene trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale relativo alle dotazioni organiche per il prossimo anno scolastico. 

                                                   Roma, 7 marzo 2003

CIRCOLARE n. 27
Prot. N. 561/Dip/U02

   Ai Direttori Generali
       degli Uffici Scolastici Regionali
                     LORO SEDI

OGGETTO: 

Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2003/2004 – Trasmissione schema di decreto interministeriale.
Al fine di garantire il puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico 2003/2004, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 212 convertito nella legge 22 novembre
2002 n. 268, dalla legge 28/12/2001 n. 448 (finanziaria 2002) e dalla legge 27/12/2002 n. 289 (finanziaria 2003) si rende necessario che codesti Uffici provvedano, con la massima sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente relative al citato anno scolastico; tanto anche nella considerazione che tale adempimento è preliminare rispetto alla scansione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle nomine del personale stesso.

Perché le SS.LL. possano disporre degli elementi e dei dati occorrenti per dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla citata incombenza, si trasmette, con la presente, la bozza del decreto interministeriale da assumere di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi.

In conformità delle prescrizioni normative vigenti, le dotazioni organiche vengono assegnate a livello regionale. Spetterà, pertanto, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, prendendo a riferimento gli attuali assetti delle istituzioni e delle platee scolastiche e sulla base dei criteri definiti dal decreto.

Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo succitato. Tali consistenze sono state ridimensionate rispetto a quelle degli organici di diritto dell’anno
scolastico 2002/2003 tenendo innanzitutto in considerazione l’effettiva situazione degli alunni risultante dall’organico di fatto, la previsione dell’andamento della popolazione scolastica per l’anno prossimo, nonché dei flussi di scolarità riferiti agli ultimi anni.

Inoltre, ai fini del ridimensionamento, sono stati applicati i seguenti criteri:

  • per la scuola elementare: si è ridotta la quota di organico funzionale in dotazione, non utilizzata per le esigenze di cui al comma 1 dell’art. 26 del D.M. n. 331/98 (formazione delle classi, costituzione di posti per il sostegno, costituzione di posti per l’insegnamento della lingua straniera), quota riferita, per ciascuna Regione, all’anno in corso;
  • per l’istruzione secondaria: - si è soppressa la quota dei posti utilizzati in ciascuna regione per l’istituzione, a norma del decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105, dell’ organico funzionale; - si è ricondotto a 18 ore, ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 35, comma 1 della citata legge n. 289/2002, la quantità oraria delle cattedre attualmente costituite con un orario di insegnamento inferiore.
Per quel che concerne la scuola materna, al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie e di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, è stato confermato, in ciascun ambito regionale, il numero di posti istituiti per l’anno scolastico 2002/2003, nella fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto.

Per i posti di sostegno, l’organico di diritto è stato rideterminato sulla base del rapporto di un posto ogni 138 alunni, come previsto dalla legge n. 448/97, e ricondotto nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella allegata al D.I. n. 168 del 20/11/2001.

Al riguardo, si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002 che definisce, come destinatari delle attività di sostegno ai fini dell’integrazione scolastica, “gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva”. La stessa norma, modificando le disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1994 “atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”, affida individuazione e la certificazione dell’ handicap ad accertamenti collegiali da effettuarsi secondo modalità e criteri previsti da
apposito D.P.C.M. in corso di elaborazione.

In merito a tale ultimo aspetto si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
 

Criteri di articolazione degli organici

Circa i criteri di articolazione degli organici si precisa che, fermo restando l’impianto generale definito con D.I. n.131 del 18/12/2002, il decreto interministeriale introduce alcune modifiche sia per dare
attuazione alle prescrizioni dell’art. 35 della legge n 289/2002, sia per rendere effettivamente raggiungibili gli obiettivi di contenimento fissati dalla legge n. 448/2001.
 

Scuola materna ed elementare

Nessuna modifica viene apportata, per le scuole materna ed elementare, ai criteri fissati con il D.I. n.131 del 18/12/2002.

L’intervento di riduzione è stato operato sulla quota di organico funzionale della scuola elementare non utilizzata per le esigenze di cui al citato comma 1 dell’art. 26 del D.M. n. 331/98, (formazione delle classi, costituzione di posti di sostegno, costituzione di posti per l’insegnamento della lingua straniera), ed è stato effettuato con criteri di proporzionalità rispetto alle consistenze complessive di ciascuna realtà regionale. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della scuola elementare, si fa riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, anche in relazione ai prevedibili effetti del provvedimento di legge “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione”. 

Analoga riserva si ritiene di dover formulare in ordine ad eventuali revisioni delle quantità organiche relative alla prima classe dell’istruzione primaria, in dipendenza dell’eventuale ammissione degli alunni alla frequenza anticipata. 
 

Istruzione secondaria di I e di II grado 

 Per l’organico delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado sono introdotte le seguenti innovazioni e modifiche:

Riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina.

Stante quanto precisato al riguardo dalla citata legge finanziaria, la norma viene applicata nei limiti in cui non si determinino situazioni di soprannumerarietà, ad eccezione delle titolarità sulle cattedre costituite tra più scuole sulle quali la possibilità di mantenimento della titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne

I posti acquisiti al sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Per la scuola media di I° grado, atteso che le cattedre di orario inferiore alle 18 ore sono in linea di massima presenti nelle scuole con classi funzionanti a tempo prolungato, al fine di garantire gli spazi di flessibilità che tale forma di organizzazione scolastica richiede, la riconduzione a 18 ore è operata solo se sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne

Riconduzione nella configurazione ordinamentale della dotazione organica delle scuole che hanno attivato l’organico funzionale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari. 

Per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal D.M. n 331/1998, viene modificato il comma 4 dell’art. 18 del citato D.M. 331/98 nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l’istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile, e pertanto non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo o la “sperimentazione” richiesti. 

Le predette disposizioni hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l’attivazione di indirizzi di studio anemici che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni. 

Sempre con riferimento all’istruzione secondaria di II grado si ritiene di dover evidenziare che l’eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio, ferma restando l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia, non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti  complessivamente assegnati
 

Educazione degli adulti 

Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti, le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2002/2003.
Ciò anche in previsione di una revisione e di una disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente, l’esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL. volte a stabilire se le consistenze stesse, in relazione all’andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni. 
 

Situazioni di fatto

Per quanto riguarda le situazioni di fatto, la legge n. 268 del 22/11/2002, come è noto, ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 3, I° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.

Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell’organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi, ma sono anche tenuti ad operare i
necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/98.

Poiché la corrispondenza tra la previsione dell’organico di diritto e la situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la corretta e razionale gestione delle risorse, nonché per il tempestivo avvio dell’anno scolastico, si richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui sono affidate le proposte per la formazione delle classi e la definizione degli organici, affinché le previsioni siano improntate alla massima oculatezza, avendo cura di tenere in considerazione la serie storica dei flussi di scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che concorrono alla determinazione delle platee scolastiche. Al riguardo si richiama, poi, l’attenzione sulla necessità di una attenta gestione del fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un’istituzione scolastica all’altra, che spesso determina, da una parte, il mantenimento di classi ingiustificatamente anemiche, dall’altra, la formazione di un numero di classi superiore a quello previsto nell’organico di diritto.

Sulla materia si richiama, parimenti, la responsabilità degli Uffici regionali i quali valuteranno puntualmente le proposte dei dirigenti scolastici, anche nell’ottica complessiva delle disponibilità delle
risorse.

Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è fatto divieto di sdoppiamento e di istituzione di nuove classi dopo il 1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni.

La stessa legge finanziaria n.289/02 dispone inoltre che la necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore Regionale che provvede alle necessarie
autorizzazioni.
 

Verifiche e monitoraggio

Gli Uffici regionali, al fine di poter disporre in ogni momento di un quadro chiaro e aggiornato delle situazioni, che consenta di valutare l’impiego razionale e oculato delle risorse, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, effettueranno un costante monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici. I medesimi Uffici cureranno, inoltre, il monitoraggio delle attività di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e verificando che gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno costituire un’apposita struttura permanente, corrispondente all’analoga struttura istituita e funzionante presso questo Ministero, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 – e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale (n. fax 0658492997 - e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.
 

                                           IL CAPO DIPARTIMENTO
                                             - Pasquale Capo -