Riforma:
Ordini del Giorno del Senato
accolti dal Governo (II).
Il Governo accetta il seguente ordine del giorno:
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306-B,
recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e fondazione
professionale";
considerato l'articolo 5, comma 3,
impegna il Governo
l. per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità,
siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n 970,
nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore
di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto
musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente
alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di Maturità
magistrale, del diploma di Scuola magistrale ad adoperarsi affinchè
presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria
sia istituito un corso di formazione professionale post-specializzazione
il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame
di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria
(secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto
dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero
affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere
un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004. A questi
corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una
abilitazione e/o idoneità;
2. per i docenti che, in possesso del requisito
di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità,
ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze
della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un apposito corso
di specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia
equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno;
3. per i docenti che, in possesso del requisito
di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti
dell'abilitazione/idoneità del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle
arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio
di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità
quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale,
del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale
ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della
Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione
professionale il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore
di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola
secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati
all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare;
ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano
sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, comma 6, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004;
4. per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità
ai sensi del punto 3, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà
di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un
apposito corso di specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione
del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica
istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno.
A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso
di una abilitazione e/o idoneità;
5. per i docenti che, in possesso del requisito
di insegnamento per almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità,
nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore
di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio dì musica
o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale
afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma
di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, ad adoperarsi
affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o
altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale
il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame
di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria
(secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto
dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero
affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere
un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, comma 6, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004. |