Riforma: 
Ordini del Giorno del Senato 
accolti dal Governo (II).
 

Il Governo accetta il seguente ordine del giorno:

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306-B, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e fondazione professionale"; 
considerato l'articolo 5, comma 3, 
impegna il Governo 
l. per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di Maturità magistrale, del diploma di Scuola magistrale ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale post-specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità; 
2. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità, ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un apposito corso di specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno;
3. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004;
4. per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità ai sensi del punto 3, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un apposito corso di specializzazione il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità; 
5. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio dì musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, ad adoperarsi affinchè presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinchè al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo l, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004.