Riforma: 
Ordini del Giorno del Senato accolti dal Governo (I).

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
visto l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, che prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione delle finalità della legge medesima;
tenuto conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce che all'attuazione del piano programmatico si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria;
considerato che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il termine del 30 giugno 2002 il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006;
ravvisata la necessità di realizzare sin dall'anno 2003 interventi finanziari a sostegno dell'istruzione e della formazione,
impegna il Governo:
a predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui in premessa anche prima del completamento dell'iter parlamentare del disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi utili per la previsione, già nella legge finanziaria 2003, delle risorse finanziarie da destinare all'avvio dell'attuazione del piano stesso; il piano dovrà destinare complessivamente, nel periodo 2003-2007, risorse da 7.746 a 10.283 milioni di euro, pari a lire da 15.000 a 19.910 miliardi, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
d) della valorizzazione professionale del personale docente;
e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica;
ad indicare conseguentemente nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, ai fini di quanto sopra, gli obiettivi da conseguire nel settore dell'istruzione e della formazione, in coerenza con le aree di intervento predette.

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
premesso:
che la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articola nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia; scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;
che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al comma 1, lettera g), prevede che l'attività didattica della scuola secondaria di primo grado si articola in un primo biennio seguito da un anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare, e quella della scuola secondaria di secondo grado in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare;
che il medesimo disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 3 l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, contemplando, tra i criteri e principi direttivi, quello delle valutazioni biennali dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
che quanto previsto costituisce, senza dubbio, un importante passo avanti rispetto al sistema dei debiti infiniti previsti dalla normativa vigente voluta dal Governo di centrosinistra, sistema che non garantisce una seria valutazione;
che le valutazioni biennali, nell'ottica del proponente, sono state concepite per responsabilizzare gli studenti,
impegna il Governo:
a valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma dell'istruzione, gli effetti concreti della innovazione ivi prospettata e, in particolare, se tale finalità di responsabilizzazione dello studente si sia nei fatti verificata; in caso negativo, a prevedere valutazioni annuali ai fini del passaggio al periodo didattico successivo.

Il Senato,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottoposizione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nella pregressa narrativa avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
le manifestazione sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo ma devono essere parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività anzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna il Governo:
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa. 

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso che:
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni regione e nei ruoli organici;
vi sono proposte di vario genere miranti alla istituzione di una laurea specialistica didattico-pedagogica quale unico titolo per accedere all'insegnamento;
appare necessario, invece, che i corsi di laurea specialistica in funzione dell'insegnamento siano principalmente di approfondimento disciplinare, posto che altrimenti la preparazione nella relativa disciplina si limiterebbe a soli tre anni indebolendola rispetto al vecchio ordinamento,
impegna il Governo:
a mantenere la formazione degli insegnanti della scuola secondaria inferiore e superiore nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento per le rispettive discipline (in storia per i futuri insegnanti di storia, in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia, e così via);
a non attivare alcun tipo di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico quale percorso comune di formazione degli insegnanti. 

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso che l'articolo 5, comma 1, lettera a), prevede che la formazione iniziale degli insegnanti sia di pari dignità e durata per tutti i docenti;
accertato che attualmente solo una piccola parte dei docenti della scuola dell'infanzia è in possesso di laurea;
constatato che le competenze oggi richieste per operare nella scuola dell'infanzia non possono essere fornite in modo esauriente dalle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo pedagogico;
accertato che nella scuola vi è una diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel corso della carriera, a cicli e gradi superiori, se in possesso dei titoli necessari;
previsto che la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera a), determinerebbe per molti anni nella scuola dell'infanzia la compresenza di docenti in possesso di titoli di studio qualitativamente molto diversi,
impegna il Governo:
ad adeguare in modo progressivo la durata della formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia;
ad istituire, nel contempo, corsi di aggiornamento presso le università per docenti in possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale.

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
impegna il Governo:
a prevedere che la programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avvengano previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di docenti dei medesimi istituti.

Il Senato
impegna il Governo a consentire che i docenti, i quali abbiano conseguito la laurea specialistica (di cui alla lettera a) dell'articolo 5), debitamente formati, possano svolgere anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei». 

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
visto l'articolo 6 riguardante le regioni a statuto speciale
considerato che, in base agli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta-Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4:
nelle scuole della regione Valle d'Aosta all'insegnamento della lingua francese vengono attribuite tante ore quante quelle dedicate all'insegnamento della lingua italiana;
la lingua francese fa parte integrante dell'intero curricolo scolastico;
considerato che l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), confermato in sede di votazione di questo disegno di legge, ha introdotto in aggiunta alle altre prove scritte dell'esame di Stato, previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.425, una ''quarta prova scritta di lingua francese'';
preso atto pertanto che l'esame di Stato svolto e superato in Valle d'Aosta certifica anche la conoscenza della lingua francese;
ritenuto opportuno valorizzare in ambito nazionale ed europeo tali competenze linguistiche,
impegna il Governo a prendere le opportune iniziative perché il titolo di studio rilasciato in Valle d'Aosta, a conclusione deI superamento dell'esame di Stato comprensivo della quarta prova di lingua francese, venga riconosciuto come attestato della conoscenza della lingua francese su tutto il territorio nazionale e, in prospettiva, anche a livello europeo.