Riforma:
Ordini del Giorno del Senato accolti
dal Governo (I).
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306,
concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale,
visto l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge,
che prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un
piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge per la realizzazione delle finalità
della legge medesima;
tenuto conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce
che all'attuazione del piano programmatico si provvede mediante finanziamenti
da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto
previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria;
considerato che il Governo è tenuto a
presentare alle Camere entro il termine del 30 giugno 2002 il Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006;
ravvisata la necessità di realizzare sin
dall'anno 2003 interventi finanziari a sostegno dell'istruzione e della
formazione,
impegna il Governo:
a predisporre il piano programmatico di interventi
finanziari di cui in premessa anche prima del completamento dell'iter parlamentare
del disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi utili per la previsione,
già nella legge finanziaria 2003, delle risorse finanziarie da destinare
all'avvio dell'attuazione del piano stesso; il piano dovrà destinare
complessivamente, nel periodo 2003-2007, risorse da 7.746 a 10.283 milioni
di euro, pari a lire da 15.000 a 19.910 miliardi, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali
e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
d) della valorizzazione professionale del personale
docente;
e) delle iniziative di formazione iniziale e
continua del personale;
f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
g) della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
h) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere
di istruzione e formazione;
i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione
e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
l) degli interventi di adeguamento delle strutture
di edilizia scolastica;
ad indicare conseguentemente nel Documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, ai fini di
quanto sopra, gli obiettivi da conseguire nel settore dell'istruzione e
della formazione, in coerenza con le aree di intervento predette.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306,
concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale,
premesso:
che la riforma delle norme generali dell'istruzione
prevede che il sistema educativo si articola nei seguenti gradi di scuola:
scuola dell'infanzia; scuola primaria e scuola secondaria di primo e di
secondo grado;
che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306,
al comma 1, lettera g), prevede che l'attività didattica della scuola
secondaria di primo grado si articola in un primo biennio seguito da un
anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare, e quella della
scuola secondaria di secondo grado in due periodi biennali e in un quinto
anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare;
che il medesimo disegno di legge prevede, inoltre,
all'articolo 3 l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi,
contemplando, tra i criteri e principi direttivi, quello delle valutazioni
biennali dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
che quanto previsto costituisce, senza dubbio,
un importante passo avanti rispetto al sistema dei debiti infiniti previsti
dalla normativa vigente voluta dal Governo di centrosinistra, sistema che
non garantisce una seria valutazione;
che le valutazioni biennali, nell'ottica del
proponente, sono state concepite per responsabilizzare gli studenti,
impegna il Governo:
a valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore
della legge di riforma dell'istruzione, gli effetti concreti della innovazione
ivi prospettata e, in particolare, se tale finalità di responsabilizzazione
dello studente si sia nei fatti verificata; in caso negativo, a prevedere
valutazioni annuali ai fini del passaggio al periodo didattico successivo.
Il Senato,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi,
delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della
magistratura e delle forze dell'ordine nonché della legislazione
di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura
della legalità deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo
e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità,
la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto
costituisce uno dei modi più efficaci per lottare la criminalità
organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente
di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della
sottoposizione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia
e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nella
pregressa narrativa avvicina il giovane cittadino alla «res publica»
ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio
e rendendolo compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di
distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura
mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;
le manifestazione sulla legalità e l'attività
svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono
rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo ma devono essere
parte integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni
avverso l'attività anzi accennata e coloro che ne sono gli animatori
da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro
utilità,
impegna il Governo:
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione
dei piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza civile,
il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306,
concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale;
premesso che:
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione
degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina
della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo
e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà realizzarsi nelle
università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso
è programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni
regione e nei ruoli organici;
vi sono proposte di vario genere miranti alla
istituzione di una laurea specialistica didattico-pedagogica quale unico
titolo per accedere all'insegnamento;
appare necessario, invece, che i corsi di laurea
specialistica in funzione dell'insegnamento siano principalmente di approfondimento
disciplinare, posto che altrimenti la preparazione nella relativa disciplina
si limiterebbe a soli tre anni indebolendola rispetto al vecchio ordinamento,
impegna il Governo:
a mantenere la formazione degli insegnanti della
scuola secondaria inferiore e superiore nell'ambito delle lauree specialistiche
di riferimento per le rispettive discipline (in storia per i futuri insegnanti
di storia, in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia, e così
via);
a non attivare alcun tipo di laurea specialistica
a carattere didattico-pedagogico quale percorso comune di formazione degli
insegnanti.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306,
concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale;
premesso che l'articolo 5, comma 1, lettera a),
prevede che la formazione iniziale degli insegnanti sia di pari dignità
e durata per tutti i docenti;
accertato che attualmente solo una piccola parte
dei docenti della scuola dell'infanzia è in possesso di laurea;
constatato che le competenze oggi richieste per
operare nella scuola dell'infanzia non possono essere fornite in modo esauriente
dalle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo pedagogico;
accertato che nella scuola vi è una diffusa
tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel corso della carriera, a cicli
e gradi superiori, se in possesso dei titoli necessari;
previsto che la disposizione contenuta nell'articolo
5, comma 1, lettera a), determinerebbe per molti anni nella scuola dell'infanzia
la compresenza di docenti in possesso di titoli di studio qualitativamente
molto diversi,
impegna il Governo:
ad adeguare in modo progressivo la durata della
formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia;
ad istituire, nel contempo, corsi di aggiornamento
presso le università per docenti in possesso di diplomi di scuola
secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306,
concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale,
impegna il Governo:
a prevedere che la programmazione e la realizzazione
dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli
insegnanti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avvengano previa
apposita convenzione tra le singole università e uno o più
istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di docenti
dei medesimi istituti.
Il Senato
impegna il Governo a consentire che i docenti,
i quali abbiano conseguito la laurea specialistica (di cui alla lettera
a) dell'articolo 5), debitamente formati, possano svolgere anche attività
di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti
per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei».
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306,
concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale,
visto l'articolo 6 riguardante le regioni a statuto
speciale
considerato che, in base agli articoli 38, 39
e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta-Legge costituzionale 26
febbraio 1948, n.4:
nelle scuole della regione Valle d'Aosta all'insegnamento
della lingua francese vengono attribuite tante ore quante quelle dedicate
all'insegnamento della lingua italiana;
la lingua francese fa parte integrante dell'intero
curricolo scolastico;
considerato che l'articolo 21, comma 20-bis,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), confermato
in sede di votazione di questo disegno di legge, ha introdotto in aggiunta
alle altre prove scritte dell'esame di Stato, previste dalla legge 10 dicembre
1997, n.425, una ''quarta prova scritta di lingua francese'';
preso atto pertanto che l'esame di Stato svolto
e superato in Valle d'Aosta certifica anche la conoscenza della lingua
francese;
ritenuto opportuno valorizzare in ambito nazionale
ed europeo tali competenze linguistiche,
impegna il Governo a prendere le opportune iniziative
perché il titolo di studio rilasciato in Valle d'Aosta, a conclusione
deI superamento dell'esame di Stato comprensivo della quarta prova di lingua
francese, venga riconosciuto come attestato della conoscenza della lingua
francese su tutto il territorio nazionale e, in prospettiva, anche a livello
europeo. |