Disegno di Legge AC 3387
(testo approvato dalla Camera il 18 febbraio 2003)
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la
crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno
e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il princìpio di autonomia
delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla
Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in
relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali,
e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti
legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione
e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente
previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale
sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle
finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari,
da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281
del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con
la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo
delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al
fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli
studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute
dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e per assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e
formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive
e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo
4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi
direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della
loro entrata in vigore.
Art. 2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo
1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita
e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati
livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale
ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e
morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, lo sviluppo
della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale,
alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla
formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di
una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di
tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione
e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti
su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone
in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n.
104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un
dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione
e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo
scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo
formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto
è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1
e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti
a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti
disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola
nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria
e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende
il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità
di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto
della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce
alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia
e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono
essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione
le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione
di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola
primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo
grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di
ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno,
teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in
un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo;
nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i
bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione
in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di
porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio
del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare
le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica
della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti
alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo
ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione
e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale
e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e
la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma
capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale
e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze
relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito
dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi
e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico,
delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei
hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due
periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso
disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze
e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale
e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame
di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione
e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali,
ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali
di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento
di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei
percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile
anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale,
realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere,
come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare
indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonchè di passare dal
sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi
di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni
pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero
anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e
formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione
e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università,
con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono,
con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste
per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed
ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo
su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà
locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo
1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione,
e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai
docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli
stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai
fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi
di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei
docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della
qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche
e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla
qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche
e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le
funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera
e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine
del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e
su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare
agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la
possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa
in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza
e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare,
entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa,
un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza
di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti
per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale
ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, la
frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi
integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi,
coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori
di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di
alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione
delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo
del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente
incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi
che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro
della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo
1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione
iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge
nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui
accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli
accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della
medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili,
per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate
le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà
o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti
di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le
classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle
discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità
di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione
di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere
stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione
degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi
curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto
di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione
dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica
di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi
contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio.
A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a),
le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono
nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di
apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla
lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto,
di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica
e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo
1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti
di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti
cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui
al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti
dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui
al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché
del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione
fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per
le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto
diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti
didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli
studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero
al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della
formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di
corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso
di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore,
abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto
a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti
a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste
dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia
e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è
integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto
di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante.»
sono soppresse.
Art. 6
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme
di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
Art. 7
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione
e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici
di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la
quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei
crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti
per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti
all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi
formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di
cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento
una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici
2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di
gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la
disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni,
secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti
posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno
della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni
di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al
primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie
di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età
entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente
articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola
primaria statale, determinati entro il limite massimo di 12.731 migliaia
di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede
a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto
del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano
programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. I decreti legislativi
attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, hanno attuazione nell'ambito dei finanziamenti
disposti a norma del comma 6.
8. Con periodicità
annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle
occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma,
a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine.
Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
10. La legge 10 febbraio
2000, n. 30, è abrogata.
11. La legge 20 gennaio 1999,
n. 9, è abrogata.
Ordini del Giorno ed emendamenti accolti dalla Camera
(18 febbraio 2003)
La Camera approva gli emendamenti: 7.100 e 7.101
Il Governo accetta gli ordini del giorno:
Fatuzzo n. 9/3387/1,
Sterpa n. 9/3387/2,
Maggi n. 9/3387/3,
Anna Maria Leone n. 9/3387/4: «impegna il Governo nella stesura
dei decreti che disciplinano la materia, a prevedere, relativamente alla
formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, crediti aggiuntivi, oltre ai 120 della laurea specialistica, finalizzati
all'acquisizione di competenze professionali specifiche, da conseguire
e certificare nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma
1, lettera e)».
Ranieli n. 9/3387/5
Giuseppe Drago n. 9/3387/6: «Impegna il Governo a consentire
ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario,
siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno, di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore
di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica istituto
musicale pareggiato e del diploma di maturità quinquennale afferente
alle classi di concorso area tecnico-professionale, del diploma di maturità
magistrale, del diploma di scuola magistrale, scuole di specializzazione
per l'insegnamento nelle scuole secondarie, l'ammissione, con il riconoscimento
dei crediti maturati anche in soprannumero alle scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario o ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria con il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. A questi
corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di un'abilitazione».
Volontè n. 9/3387/7 (soppressa la parola «ritardare»)
Laurentiis n. 9/3387/8: «Impegna il Governo a valutare positivamente
l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione (corsi riservati, di cui
alle ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 01 del
2001, concorso ordinario e di abilitazione SSIS), attualmente valutabili
all'atto di inserimento in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata
attuazione di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso
abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e ad attribuire ai soggetti
in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in accordo
e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998
ed un bonus di 3 punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita
con il concorso ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque,
senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004».
Mereu n. 9/3387/9,
Angela Napoli n. 9/3387/10,
Landolfi n. 9/3387/11
Butti n. 9/3387/12, fino al terzo capoverso
Stagno d'Alcontres n. 9/3387/13,
Castellani n. 9/3387/14,
Cannella n. 9/3387/16,
Rositani n. 9/3387/17,
Misuraca n. 9/3387/18
Antonio Pepe n. 9/3387/19,
Santulli n. 9/3387/21,
Licastro Scardino n. 9/3387/22,
Vascon n. 9/3387/23,
Sergio Rossi n. 9/3387/24,
Didonè n. 9/3387/25,
Ercole n. 9/3387/27,
Bianchi Clerici n. 9/3387/28
Francesca Martini n. 9/3387/29
Garagnani n. 9/3387/39
Galvagno n. 9/3387/42
Palmieri n. 9/3387/43
Ascierto n. 9/3387/44: «impegna il Governo a statuire, con successivi
provvedimenti legislativi, l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione
e formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi
e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico
a tempo indeterminato»;
Brugger n. 9/3387/45,
Strano n. 9/3387/46
Fratta Pasini n. 9/3387/49, limitatamente al secondo capoverso.
Il Governo accetta come raccomandazione gli ordini del giorno
Gamba n. 9/3387/35
Zanella n. 9/3387/36
Spina Diana n. 9/3387/40
Boccia n. 9/3387/41 (il Governo si impegna a portare questo tema sul
tavolo contrattuale)
Ordini del Giorno accolti dal Senato
(06-12 dicembre 2002)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
visto l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, che prevede l'approvazione,
da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi
finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge per la realizzazione delle finalità della legge medesima;
tenuto conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce che all'attuazione del
piano programmatico si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento
di programmazione economico-finanziaria;
considerato che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro
il termine del 30 giugno 2002 il Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2003-2006;
ravvisata la necessità di realizzare sin dall'anno 2003 interventi
finanziari a sostegno dell'istruzione e della formazione,
impegna il Governo:
a predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui in
premessa anche prima del completamento dell'iter parlamentare del
disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi utili per la previsione,
già nella legge finanziaria 2003, delle risorse finanziarie da destinare
all'avvio dell'attuazione del piano stesso; il piano dovrà destinare
complessivamente, nel periodo 2003-2007, risorse da 7.746 a 10.283 milioni
di euro, pari a lire da 15.000 a 19.910 miliardi, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con
la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche;
d) della valorizzazione professionale del personale docente;
e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica;
ad indicare conseguentemente nel Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2003-2006, ai fini di quanto sopra, gli obiettivi da conseguire
nel settore dell'istruzione e della formazione, in coerenza con le aree
di intervento predette.
Il Senato,
in sede di esame del disegno
di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale,
premesso:
che la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema
educativo si articola nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia;
scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;
che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al comma 1, lettera g),
prevede che l'attività didattica della scuola secondaria di primo
grado si articola in un primo biennio seguito da un anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare, e quella della scuola secondaria di
secondo grado in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare;
che il medesimo disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 3 l'emanazione
di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, contemplando, tra
i criteri e principi direttivi, quello delle valutazioni biennali dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
che quanto previsto costituisce, senza dubbio, un importante passo avanti
rispetto al sistema dei debiti infiniti previsti dalla normativa vigente
voluta dal Governo di centrosinistra, sistema che non garantisce una seria
valutazione;
che le valutazioni biennali, nell'ottica del proponente, sono state concepite
per responsabilizzare gli studenti,
impegna il Governo:
a valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma
dell'istruzione, gli effetti concreti della innovazione ivi prospettata
e, in particolare, se tale finalità di responsabilizzazione dello
studente si sia nei fatti verificata; in caso negativo, a prevedere valutazioni
annuali ai fini del passaggio al periodo didattico successivo.
Il Senato,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi, delle istituzioni
e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle
forze dell'ordine nonché della legislazione di riferimento, dell'attività
di promozione e diffusione della cultura della legalità deve ritenersi
indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole
che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei
modi più efficaci per lottare la criminalità organizzata,
ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere
l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottoposizione
al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni
similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nella pregressa narrativa avvicina
il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua
gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo
compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed
estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e,
comunque, alla violazione delle regole;
le manifestazione sulla legalità e l'attività svolta in istituti
scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti
isolati del percorso didattico e formativo ma devono essere parte integrante
e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività
anzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità
dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna il Governo:
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio,
all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo
e didattico illustrato in premessa.
Il Senato,
in sede di esame del disegno
di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso che:
l'articolo 5, recante norme
in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi
dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà
realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica,
il cui accesso è programmato in base ai posti effettivamente disponibili
in ogni regione e nei ruoli organici;
vi sono proposte di vario
genere miranti alla istituzione di una laurea specialistica didattico-pedagogica
quale unico titolo per accedere all'insegnamento;
appare necessario, invece,
che i corsi di laurea specialistica in funzione dell'insegnamento siano
principalmente di approfondimento disciplinare, posto che altrimenti la
preparazione nella relativa disciplina si limiterebbe a soli tre anni indebolendola
rispetto al vecchio ordinamento,
impegna il Governo:
a mantenere la formazione
degli insegnanti della scuola secondaria inferiore e superiore nell'ambito
delle lauree specialistiche di riferimento per le rispettive discipline
(in storia per i futuri insegnanti di storia, in filosofia per i futuri
insegnanti di filosofia, e così via);
a non attivare alcun tipo
di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico quale percorso
comune di formazione degli insegnanti.
Il Senato,
in sede di esame del disegno
di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso che l'articolo
5, comma 1, lettera a), prevede che la formazione iniziale degli
insegnanti sia di pari dignità e durata per tutti i docenti;
accertato che attualmente
solo una piccola parte dei docenti della scuola dell'infanzia è
in possesso di laurea;
constatato che le competenze
oggi richieste per operare nella scuola dell'infanzia non possono essere
fornite in modo esauriente dalle scuole secondarie di secondo grado ad
indirizzo pedagogico;
accertato che nella scuola
vi è una diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel corso
della carriera, a cicli e gradi superiori, se in possesso dei titoli necessari;
previsto che la disposizione
contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera a), determinerebbe per
molti anni nella scuola dell'infanzia la compresenza di docenti in possesso
di titoli di studio qualitativamente molto diversi,
impegna il Governo:
ad adeguare in modo progressivo
la durata della formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia;
ad istituire, nel contempo,
corsi di aggiornamento presso le università per docenti in possesso
di diplomi di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale,
quinquennale.
Il Senato,
in sede di esame del disegno
di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale,
impegna il Governo:
a prevedere che la programmazione
e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche
alla formazione degli insegnanti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), avvengano previa apposita convenzione tra le singole università
e uno o più istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire
la presenza di docenti dei medesimi istituti.
Il Senato
impegna il Governo a consentire
che i docenti, i quali abbiano conseguito la laurea specialistica (di cui
alla lettera a) dell'articolo 5), debitamente formati, possano svolgere
anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea
specialistici abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposita
tra scuole ed atenei».
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
visto l'articolo 6 riguardante le regioni a statuto speciale
considerato che, in base agli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta-Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4:
nelle scuole della regione Valle d'Aosta all'insegnamento della lingua
francese vengono attribuite tante ore quante quelle dedicate all'insegnamento
della lingua italiana;
la lingua francese fa parte integrante dell'intero curricolo scolastico;
considerato che l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa), confermato in sede di votazione
di questo disegno di legge, ha introdotto in aggiunta alle altre prove
scritte dell'esame di Stato, previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.425,
una ''quarta prova scritta di lingua francese'';
preso atto pertanto che l'esame di Stato svolto e superato in Valle d'Aosta
certifica anche la conoscenza della lingua francese;
ritenuto opportuno valorizzare in ambito nazionale ed europeo tali competenze
linguistiche,
impegna il Governo a prendere le opportune iniziative perché il
titolo di studio rilasciato in Valle d'Aosta, a conclusione deI superamento
dell'esame di Stato comprensivo della quarta prova di lingua francese,
venga riconosciuto come attestato della conoscenza della lingua francese
su tutto il territorio nazionale e, in prospettiva, anche a livello europeo.
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