Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio 2

Bozza Decreto Ministeriale

ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004


 
 

A seguito degli incontri relativi all’informativa in materia di elaborazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno 2003/2004, a conclusione delle valutazioni e degli approfondimenti effettuati sulla scorta degli elementi e dei dati acquisiti dal Sistema Informativo e degli atti in possesso, e ad integrazione del carteggio fatto tenere a codeste Organizzazioni Sindacali, si espongono con la presente nota i criteri che questo Ministero intende assumere ai fini della quantificazione e definizione delle citate consistenze di organico; tanto nell’ambito e in attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 28/12/2001, n. 448, alla legge 27/12/2002 n. 289 e al decreto legge 25/9/2002 n. 212 convertito nella legge 22/11/2002 n. 268.

Tali criteri, per chiarezza di quadro espositivo e per ragioni sistematiche vengono illustrati distintamente per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media di I° grado, per la scuola secondaria di II° grado e per le attività relative al sostegno e all’integrazione degli alunni portatori di handicap.
 


DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ


 


Scuola materna

L’organico della scuola materna sarà incrementato complessivamente di 411 posti, corrispondenti all’aumento registrato nella situazione di fatto dell’anno scolastico 2002/2003. La ripartizione di detti posti aggiuntivi per singole realtà regionali sarà effettuata nella misura degli incrementi a suo tempo autorizzati sull’organico di fatto (tabella 1).

Scuola elementare

Per la scuola elementare è prevista la riduzione di circa 2000 posti. Di questi circa 800 conseguono al previsto decremento della popolazione scolastica (oltre 8000 alunni in meno); l’ulteriore riduzione (1200 posti circa) verrà realizzata attingendo alla quota di organico funzionale "arricchito" in dotazione alle singole realtà regionali e locali, vale a dire alla quota non utilizzata per la formazione delle classi.

Per quanto riguarda la prima delle due quote sopraindicate, il criterio adottato per il contenimento dei posti nei singoli contesti regionali è quello descritto nella ipotesi 2) del documento consegnato nel corso dell’incontro del 5 febbraio scorso (50% della riduzione legata alla variazione del numero degli alunni, altro 50% della riduzione legata all’utilizzo di "indicatori"). Gli "indicatori" utilizzati sono quelli individuati nel predetto documento, integrati con quello relativo alle condizioni dell’edilizia scolastica.

Per realizzare la seconda quota di riduzione (1.200 posti circa) si sono tenute a riferimento le quantità dei posti di cui alla tabella 11 allegata al documento consegnato sempre nell’incontro del 5 febbraio, vale a dire sono state messe a confronto due ipotesi:

la prima ipotesi (vedi colonna 1) tiene conto dei posti che, in ciascuna dimensione regionale, sono stati utilizzati per attività progettuali e per iniziative di innovazione e sperimentazione [lettere m) e n)] del secondo comma del citato articolo 26;

la seconda ipotesi (vedi colonna 2) prevede la riduzione, in ciascun ambito regionale, del 25% dell’organico funzionale rimasto disponibile dopo aver detratto i posti utilizzati per le esigenze di cui al primo comma dell’art. 26 del D.M. n.331/98 (formazione delle classi, costituzione di posti di sostegno, costituzione di posti per l’insegnamento della lingua straniera ecc…). 

Questa Amministrazione ritiene che la quota relativa alla seconda ipotesi, con eventuali opportuni temperamenti, consenta una migliore e più equa distribuzione delle riduzioni da porre in essere; conseguentemente si determinerà per l’adozione di tale ipotesi.

La tabella 2 allegata riporta appunto l’applicazione di tale criterio.

Scuola media

Nella scuola media la riduzione ammonta complessivamente a 305 posti di cui:

174 riferiti all’eliminazione dei posti dell’organico funzionale;

131 (circa, considerata la valenza previsionale del dato) per effetto della formazione delle cattedre con 18 ore.

Saranno inoltre operate compensazioni tra le diverse regioni tenendo conto del fatto che la popolazione scolastica, complessivamente stabile a livello nazionale, fa registrare variazioni in più o in meno a seconda dei contesti interessati.

La tabella 3 riporta la ripartizione dei posti derivanti dall’applicazione dei succitati criteri.
 

Scuola secondaria di II grado

Nella scuola secondaria di II grado la riduzione complessiva ammonta a circa 6.150 posti. Di questi 2.500 verranno meno per effetto della diminuzione della popolazione scolastica che, come è noto, ha subito un calo di circa 46.000 alunni nella situazione di fatto rispetto alla previsione dell’organico di diritto; per l’anno scolastico 2003/2004 si prevede che tale dato subirà un incremento di circa 4.000 alunni.

I restanti 3.629 posti saranno dimensionati sulla base dei criteri di seguito indicati:

 2.037 in conseguenza dell’eliminazione dell’organico funzionale;

1.106 (circa, considerata la valenza previsionale del dato) per effetto della formazione delle cattedre con 18 ore;

486 (circa, considerata la valenza previsionale del dato) derivanti dall’aver reso inderogabile il numero di 20 alunni che, a norma del D.M. 331/98, si richiedono per l’attivazione delle prime classi degli indirizzi e delle sperimentazioni funzionanti con un solo corso, nonché dal divieto di costituire classi prime articolate in gruppi relativi ad indirizzi di studio diversi.

Per realizzare la riduzione dei 2.500 posti legati all’andamento della popolazione scolastica quest’Amministrazione ritiene che il criterio meglio rispondente alle esigenze del territorio sia quello enunciato al punto 1) del carteggio consegnato nella riunione del 5 febbraio u.s.(tabella 4). Si rammenta che tale criterio tiene conto del solo dato numerico degli alunni riferito alle diverse realtà territoriali

Tuttavia, in relazione a quanto emerso nel precedente incontro, si è ritenuto opportuno rielaborare la "seconda ipotesi", che aveva tenuto conto degli indicatori socio economici, introducendo anche l’ indicatore relativo alle condizioni dell’edilizia scolastica.

Questa Amministrazione, anche alla luce dei risultati della predetta simulazione, ritiene che la prima delle ipotesi prospettate sia complessivamente la più equa e pertanto si determinerà per l’adozione della stessa.

Sostegno

Per il sostegno è prevista la riduzione di circa 1.000 posti. Tale riduzione viene operata in ossequio all’art. 40 della legge finanziaria n. 449 del 27/12/1997 ripristinando, per ciascuna regione, il numero dei posti "consolidati" previsto dal decreto interministeriale per l’anno scolastico 2001/2002: ciò, ovviamente, nei limiti in cui non si determineranno esuberi a livello regionale (tabella 5).

Tra l’altro è noto che la previsione dei posti di sostegno in organico di diritto non condiziona le quantità occorrenti nell’ambito delle situazioni di fatto, costituendo queste ultime una variabile indipendente rispetto alla previsione stessa.

Si allega una nota dell’EDS dalla quale si evincono i criteri utilizzati per le variazioni in più o in meno del numero dei posti legate all’andamento degli alunni: la previsione è stata formulata tenendo conto del numero degli alunni, nonché delle classi e dei posti istituiti nella situazione di fatto ( allegato 6).

Si allegano, inoltre, le simulazioni effettuate applicando l’indicatore dell’edilizia scolastica per la scuola elementare e secondaria di II grado come sopra specificato ( allegati 7 e 8), nonché una tabella riepilogativa delle riduzioni con esclusione dei posti di sostegno (allegato 9).
 
 

ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANICI


 


Per quanto riguarda i criteri per l’articolazione degli organici si precisa che, fermo restando l’impianto generale definito con D.I. n.131 del 18/12/2002, quest’Amministrazione intende apportare alcune modifiche sia per dare attuazione alle prescrizioni dell’art. 35 della legge n 289/2002, sia per rendere effettivamente conseguibili gli obiettivi di contenimento fissati dalla legge n. 448/2001.

Scuola materna ed elementare

Nessuna modifica viene apportata ai criteri definiti con il citato D.I. n.131 del 18/12/2002.

Istruzione secondaria di I e di II grado

Per l’organico delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado si attueranno le seguenti modifiche:

riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina.
Stante quanto precisato al riguardo dalla citata legge finanziaria, la norma sarà applicata nei limiti in cui non determini situazioni di soprannumerarietà ad eccezione delle titolarità sulle cattedre che nell’anno scolastico 2002/2003 sono costituite tra più scuole.

I posti acquisiti al sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità non saranno disponibili per le operazioni di mobilità.

In relazione a quanto disposto dal citato D.I. n.131/2002 con riguardo alla disapplicazione della norma riguardante l’attuazione dell’organico funzionale nelle scuole dell’istruzione secondaria, la dotazione organica delle scuole stesse sarà ricondotta nella configurazione originaria indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.

Per quanto riguarda la formazione delle classi, rimangono invariati i limiti massimi previsti dal D.M. n 331/1998; sarà, tuttavia, modificato il comma 4 dell’art. 18 del citato D.M. 331/98 nel senso di rendere inderogabile il numero minimo di alunni (20) per l’istituzione delle prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso.

Inoltre, sarà modificato il primo periodo del comma 6^ del citato art. 18 nel senso che le prime classi non possono essere articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio. 

I competenti Uffici Scolastici Regionali e locali si faranno carico di operare la ridistribuzione degli alunni tra istituti diversi sia nei casi di esubero che insufficiente numero degli stessi ai fini della costituzione delle classi.
 
 

Educazione degli adulti Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti, le relative consistenze di organico non potranno superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’a.s. 2002/2003. Ciò in attesa di una disciplina aggiornata della materia, ferma restando, ovviamente, l’esigenza di puntuali verifiche da parte delle Direzioni Generali volte a stabilire se tale consistenza, in relazione all’andamento delle effettive frequenze, debba subire riduzioni.
 
 
Scuole annesse agli educandati femminili
Si darà un assetto più stabile alle scuole annesse agli educandati femminili statali previsti dalla legge 10/10/1957 n. 1036.

Si tratta di sei educandati ["SS: Annunziata" di Firenze, "delle Fanciulle" di Milano, "agli Angeli" di Verona, "Maria Adelaide" di Palermo, "Uccellis" di Udine e "San Benedetto" di Montagnana (Padova)] per i quali la citata legge prevede le tipologie delle scuole annesse e, per ciascuna, un limitatissimo numero di posti in organico di diritto. 

Si tratta, in realtà, di scuole che nel tempo hanno assunto dimensioni notevoli e che offrono un servizio ormai indispensabile per il territorio.

Per questo la situazione attuale delle stesse, caratterizzata da un altissimo tasso di precarietà di personale, sembra non corrispondere più alle esigenze dell’utenza né alla ratio che a suo tempo ispirò le disposizioni citate.

Questo Ministero ritiene perciò di dover prevedere, con l’emanando decreto interministeriale, l’assunzione nell’organico dei posti funzionanti secondo i criteri previsti per la generalità delle istituzioni scolastiche.

Organico di fatto

Per quanto riguarda la fase dell’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, le modifiche sono legate all’attuazione della legge n. 268 del 22/11/2002 e riguardano l’accorpamento delle classi nel caso di diminuzione degli alunni e il divieto di sdoppiamento e di nuova istituzione di classi e di indirizzi dopo il 1° settembre.

Come disposto dalla legge finanziaria n.289/02 è anche previsto che l’istituzione di posti di sostegno in deroga sia autorizzata dal competente Direttore Regionale una volta accertata la gravità dell’handicap ai sensi del comma 7 dell’art. 35.

Roma, 11.2.2003