Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Uffici di supporto e collaborazione
con il Capo Dipartimento
Ufficio 2
Bozza Decreto
Ministeriale
ORGANICI DEL PERSONALE
DOCENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2003/2004
A seguito degli incontri relativi all’informativa
in materia di elaborazione delle dotazioni organiche del personale docente
per l’anno 2003/2004, a conclusione delle valutazioni e degli approfondimenti
effettuati sulla scorta degli elementi e dei dati acquisiti dal Sistema
Informativo e degli atti in possesso, e ad integrazione del carteggio fatto
tenere a codeste Organizzazioni Sindacali, si espongono con la presente
nota i criteri che questo Ministero intende assumere ai fini della quantificazione
e definizione delle citate consistenze di organico; tanto nell’ambito e
in attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 28/12/2001, n. 448,
alla legge 27/12/2002 n. 289 e al decreto legge 25/9/2002 n. 212 convertito
nella legge 22/11/2002 n. 268.
Tali criteri, per chiarezza di quadro espositivo
e per ragioni sistematiche vengono illustrati distintamente per la scuola
materna, per la scuola elementare, per la scuola media di I° grado,
per la scuola secondaria di II° grado e per le attività relative
al sostegno e all’integrazione degli alunni portatori di handicap.
DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ
Scuola materna
L’organico della scuola materna sarà
incrementato complessivamente di 411
posti, corrispondenti all’aumento registrato nella situazione di fatto
dell’anno scolastico 2002/2003. La ripartizione di detti posti aggiuntivi
per singole realtà regionali sarà effettuata nella misura
degli incrementi a suo tempo autorizzati sull’organico di fatto (tabella
1).
Scuola elementare
Per la scuola elementare è prevista
la riduzione di circa 2000 posti. Di
questi circa 800 conseguono al previsto decremento della popolazione scolastica
(oltre 8000 alunni in meno); l’ulteriore riduzione (1200 posti circa) verrà
realizzata attingendo alla quota di organico funzionale "arricchito" in
dotazione alle singole realtà regionali e locali, vale a dire alla
quota non utilizzata per la formazione delle classi.
Per quanto riguarda la prima delle due
quote sopraindicate, il criterio adottato per il contenimento dei posti
nei singoli contesti regionali è quello descritto nella ipotesi
2) del documento consegnato nel corso dell’incontro del 5 febbraio scorso
(50% della riduzione legata alla variazione del numero degli alunni, altro
50% della riduzione legata all’utilizzo di "indicatori"). Gli "indicatori"
utilizzati sono quelli individuati nel predetto documento, integrati con
quello relativo alle condizioni dell’edilizia scolastica.
Per realizzare la seconda quota di riduzione
(1.200 posti circa) si sono tenute a riferimento le quantità dei
posti di cui alla tabella 11 allegata al documento consegnato sempre nell’incontro
del 5 febbraio, vale a dire sono state messe a confronto due ipotesi:
la prima ipotesi (vedi colonna 1) tiene
conto dei posti che, in ciascuna dimensione regionale, sono stati utilizzati
per attività progettuali e per iniziative di innovazione e sperimentazione
[lettere m) e n)] del secondo comma del citato articolo 26;
la seconda ipotesi (vedi colonna 2) prevede
la riduzione, in ciascun ambito regionale, del 25% dell’organico funzionale
rimasto disponibile dopo aver detratto i posti utilizzati per le esigenze
di cui al primo comma dell’art. 26 del D.M. n.331/98 (formazione delle
classi, costituzione di posti di sostegno, costituzione di posti per l’insegnamento
della lingua straniera ecc…).
Questa Amministrazione ritiene che la quota
relativa alla seconda ipotesi, con eventuali opportuni temperamenti, consenta
una migliore e più equa distribuzione delle riduzioni da porre in
essere; conseguentemente si determinerà per l’adozione di tale ipotesi.
La tabella 2 allegata riporta appunto l’applicazione
di tale criterio.
Scuola media
Nella scuola media la riduzione ammonta
complessivamente a 305 posti di cui:
174
riferiti all’eliminazione dei posti dell’organico funzionale;
131
(circa, considerata la valenza previsionale del dato) per effetto della
formazione delle cattedre con 18 ore.
Saranno inoltre operate compensazioni tra
le diverse regioni tenendo conto del fatto che la popolazione scolastica,
complessivamente stabile a livello nazionale, fa registrare variazioni
in più o in meno a seconda dei contesti interessati.
La tabella 3 riporta la ripartizione dei
posti derivanti dall’applicazione dei succitati criteri.
Scuola secondaria
di II grado
Nella scuola secondaria di II grado la
riduzione complessiva ammonta a circa 6.150
posti. Di questi 2.500 verranno meno per effetto della diminuzione della
popolazione scolastica che, come è noto, ha subito un calo di circa
46.000 alunni nella situazione di fatto rispetto alla previsione dell’organico
di diritto; per l’anno scolastico 2003/2004 si prevede che tale dato subirà
un incremento di circa 4.000 alunni.
I restanti 3.629
posti saranno dimensionati sulla base dei criteri di seguito indicati:
2.037
in conseguenza dell’eliminazione dell’organico funzionale;
1.106
(circa, considerata la valenza previsionale del dato) per effetto della
formazione delle cattedre con 18 ore;
486
(circa, considerata la valenza previsionale del dato) derivanti dall’aver
reso inderogabile il numero di 20 alunni che, a norma del D.M. 331/98,
si richiedono per l’attivazione delle prime classi degli indirizzi e delle
sperimentazioni funzionanti con un solo corso, nonché dal divieto
di costituire classi prime articolate in gruppi relativi ad indirizzi di
studio diversi.
Per realizzare la riduzione dei 2.500 posti
legati all’andamento della popolazione scolastica quest’Amministrazione
ritiene che il criterio meglio rispondente alle esigenze del territorio
sia quello enunciato al punto 1) del carteggio consegnato nella riunione
del 5 febbraio u.s.(tabella 4). Si rammenta che tale criterio tiene conto
del solo dato numerico degli alunni riferito alle diverse realtà
territoriali
Tuttavia, in relazione a quanto emerso
nel precedente incontro, si è ritenuto opportuno rielaborare la
"seconda ipotesi", che aveva tenuto conto degli indicatori socio economici,
introducendo anche l’ indicatore relativo alle condizioni dell’edilizia
scolastica.
Questa Amministrazione, anche alla luce
dei risultati della predetta simulazione, ritiene che la prima delle ipotesi
prospettate sia complessivamente la più equa e pertanto si determinerà
per l’adozione della stessa.
Sostegno
Per il sostegno è prevista la riduzione
di circa 1.000 posti. Tale riduzione
viene operata in ossequio all’art. 40 della legge finanziaria n. 449 del
27/12/1997 ripristinando, per ciascuna regione, il numero dei posti "consolidati"
previsto dal decreto interministeriale per l’anno scolastico 2001/2002:
ciò, ovviamente, nei limiti in cui non si determineranno esuberi
a livello regionale (tabella 5).
Tra l’altro è noto che la previsione
dei posti di sostegno in organico di diritto non condiziona le quantità
occorrenti nell’ambito delle situazioni di fatto, costituendo queste ultime
una variabile indipendente rispetto alla previsione stessa.
Si allega una nota dell’EDS dalla quale
si evincono i criteri utilizzati per le variazioni in più o in meno
del numero dei posti legate all’andamento degli alunni: la previsione è
stata formulata tenendo conto del numero degli alunni, nonché delle
classi e dei posti istituiti nella situazione di fatto ( allegato 6).
Si allegano, inoltre, le simulazioni effettuate
applicando l’indicatore dell’edilizia scolastica per la scuola elementare
e secondaria di II grado come sopra specificato ( allegati 7 e 8), nonché
una tabella riepilogativa delle riduzioni con esclusione dei posti di sostegno
(allegato 9).
ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANICI
Per quanto riguarda i criteri per l’articolazione
degli organici si precisa che, fermo restando l’impianto generale definito
con D.I. n.131 del 18/12/2002, quest’Amministrazione intende apportare
alcune modifiche sia per dare attuazione alle prescrizioni dell’art. 35
della legge n 289/2002, sia per rendere effettivamente conseguibili gli
obiettivi di contenimento fissati dalla legge n. 448/2001.
Scuola materna
ed elementare
Nessuna modifica viene apportata ai criteri
definiti con il citato D.I. n.131 del 18/12/2002.
Istruzione
secondaria di I e di II grado
Per l’organico delle scuole di istruzione
secondaria di primo e secondo grado si attueranno le seguenti modifiche:
riconduzione a 18
ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a
quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l’unitarietà
dell’insegnamento di ciascuna disciplina.
Stante quanto precisato al riguardo
dalla citata legge finanziaria, la norma sarà applicata nei limiti
in cui non determini situazioni di soprannumerarietà ad
eccezione delle titolarità sulle cattedre che nell’anno scolastico
2002/2003 sono costituite tra più scuole.
I posti acquisiti al sistema informativo
al solo fine di salvaguardare le titolarità
non saranno disponibili per le operazioni di mobilità.
In relazione a quanto disposto dal citato
D.I. n.131/2002 con riguardo alla disapplicazione della norma riguardante
l’attuazione dell’organico funzionale nelle scuole dell’istruzione secondaria,
la dotazione organica delle scuole stesse sarà ricondotta nella
configurazione originaria indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.
Per quanto riguarda la formazione delle
classi, rimangono invariati i limiti massimi previsti dal D.M. n 331/1998;
sarà, tuttavia, modificato il comma 4 dell’art. 18 del citato D.M.
331/98 nel senso di rendere inderogabile il numero minimo di alunni (20)
per l’istituzione delle prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate,
sezioni di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo
corso.
Inoltre, sarà modificato il primo
periodo del comma 6^ del citato art. 18 nel senso che le prime classi non
possono essere articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio.
I competenti Uffici Scolastici Regionali
e locali si faranno carico di operare la ridistribuzione degli alunni tra
istituti diversi sia nei casi di esubero che insufficiente numero degli
stessi ai fini della costituzione delle classi.
Educazione degli
adulti
Per quanto concerne i Centri Territoriali
Permanenti, le relative consistenze di organico non potranno superare,
in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto
dell’a.s. 2002/2003. Ciò in attesa di una disciplina aggiornata
della materia, ferma restando, ovviamente, l’esigenza di puntuali verifiche
da parte delle Direzioni Generali volte a stabilire se tale consistenza,
in relazione all’andamento delle effettive frequenze, debba subire riduzioni.
Scuole annesse
agli educandati femminili
Si darà un assetto più
stabile alle scuole annesse agli educandati femminili statali previsti
dalla legge 10/10/1957 n. 1036.
Si tratta di sei educandati ["SS: Annunziata"
di Firenze, "delle Fanciulle" di Milano, "agli Angeli" di Verona, "Maria
Adelaide" di Palermo, "Uccellis" di Udine e "San Benedetto" di Montagnana
(Padova)] per i quali la citata legge prevede le tipologie delle scuole
annesse e, per ciascuna, un limitatissimo numero di posti in organico di
diritto.
Si tratta, in realtà, di scuole
che nel tempo hanno assunto dimensioni notevoli e che offrono un servizio
ormai indispensabile per il territorio.
Per questo la situazione attuale delle
stesse, caratterizzata da un altissimo tasso di precarietà di personale,
sembra non corrispondere più alle esigenze dell’utenza né
alla ratio che a suo tempo ispirò le disposizioni citate.
Questo Ministero ritiene perciò
di dover prevedere, con l’emanando decreto interministeriale, l’assunzione
nell’organico dei posti funzionanti secondo i criteri previsti per la generalità
delle istituzioni scolastiche.
Organico di fatto
Per quanto riguarda la fase dell’adeguamento
dell’organico alla situazione di fatto, le modifiche sono legate all’attuazione
della legge n. 268 del 22/11/2002 e riguardano l’accorpamento
delle classi nel caso di diminuzione degli alunni e il
divieto di sdoppiamento e di nuova istituzione di classi e di indirizzi
dopo il 1° settembre.
Come disposto dalla legge finanziaria n.289/02
è anche previsto che l’istituzione di posti
di sostegno in deroga sia autorizzata dal competente Direttore Regionale
una volta accertata la gravità dell’handicap ai sensi del comma
7 dell’art. 35.
Roma, 11.2.2003
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