Nella
Scuola Secondaria Superiore, tra gli altri docenti, è presente la figura
professionale dell’Insegnante Tecnico Pratico (I.T.P.) il cui titolo di accesso è il Diploma di Scuola Secondaria Superiore.
L’I.T.P. è un docente con competenze teorico-pratiche
al quale è affidata la responsabilità in piena autonomia delle attività
didattiche che si svolgono nei laboratori. Tali attività, che precedentemente
alla sperimentazione Ambra ed al Progetto 92 si svolgevano prevalentemente con
insegnamento autonomo, si svolgono oggi talvolta con insegnamento autonomo
talora in compresenza con un insegnante laureato.
Gli I.T.P. rappresentano da anni un
insostituibile anello di congiunzione tra l’insegnamento meramente teorico di
una disciplina e la necessità che la stessa sia compresa e capita dagli allievi
al punto da saperla applicare nella pratica professionale. Essi sono già da
tempo equiparati per dignità e parità di voto ai docenti laureati, infatti:
Per completezza ricordo che le
attività di laboratorio si svolgono con la presenza nello stesso
laboratorio oltre dell’I.T.P. anche di un Assistente Tecnico. Mentre il
compito degli I.T.P. è l’organizzazione, lo sviluppo e la conduzione di tutte
le attività d’insegnamento che attengono l’area del saper fare e del saper
agire, le mansioni del personale A.T.A. - con profilo di Assistente Tecnico di
Laboratorio - sono sostanzialmente quelle di provvedere alla preparazione del
materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni
pratiche nonché quelle di provvedere al riordino e alla conservazione del
materiale e delle attrezzature tecniche, garantendone la funzionalità e
l’approvvigionamento periodico.
Entrambe le figure professionali
sono indispensabili per svolgere con profitto, e garantendo la necessaria
sicurezza, attività laboratoriali ma attengono, evidentemente, a funzioni
differenti.
2. Con la Legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in Legge del D.L. 212/02) si stabilisce
che docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di
concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali,
sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui
all'articolo 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione. Inoltre, si stabilisce che in caso di perdurante
situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di
riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi
ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata
la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale
interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede di approvazione finale della Legge
di conversione del D.L. in questione è stato, inoltre,
approvato dal Governo l’O.d.G. n.
9/3312/5 del 20-11-02 relativo agli
I.T.P. presentato dall’On. Santulli. Quest’ultimo, premettendo
la non riconvertibilità dei docenti ITP non
laureati, propone al Governo di “valutare l’opportunità di consentire agli ITP di transitare, a domanda,
previo appositi corsi di formazione, nei ruoli del personale amministrativo
tecnico ausiliario (ATA), nel limite massimo del 25 % dei soprannumerari e con
il limite massimo di copertura del 25 % dei posti ATA disponibili”;
3. Con l’Art. 473 (Corsi di riconversione professionale) del
vecchio decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 4, si stabilisce
che “Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente
articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si
riferiscono i corsi stessi”;
4. Con l’articolo 33
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. si stabilisce – in pratica – la
procedura di licenziamento degli insegnati in esubero che prevede, in ultima
analisi, in caso di mancato accordo e/o possibilità di collocazione o
ricollocazione, un periodo massimo di 24 mesi durante il quale il docente ha
diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato;
5. Con la Riforma Moratti della Scuola è prevista una notevole
riduzione delle attività laboratoriali oltre che del monte ore dei piani di
studi e la trasformazione degli Istituti Tecnici Industriali in Licei
Tecnologici;
6. già su “La
Repubblica” del giorno 02/02/2002 a pag. 8 è stato pubblicato un articolo, mai
smentito nei contenuti, in cui si afferma che il ministro Moratti si impegna
con il ministro Tremonti, ai fini di ridurre le spese, tra l’altro, a
ridefinire il profilo professionale dell’assistente tecnico e della funzione
docente dell’ITP;
7. In tutti i recenti incontri pubblici, di cui l'ultimo è
quello tenutosi il 23 marzo 2003 a Como alla villa Gallia con slogan "UNA
SCUOLA PER CRESCERE", i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca hanno affermato la ferma decisione del governo,
ai fini di un puro risparmio di risorse economiche, di non prevedere nella
scuola del futuro la figura dell'I.T.P. e di ridurre al minimo le attività di
laboratorio.
I MOVIMENTI DI
PROTESTA
Per quanto detto in precedenza, ed
anche a difesa della Scuola Pubblica,
il 19 novembre 2002 è nato spontaneamente un Comitato di Lotta degli ITP
Napoletani che ha dato la spinta in tutta Italia alla nascita di gruppi e coordinamenti
al fine di mobilitare la categoria degli ITP (ma non solo!!) per difendere il
proprio posto di lavoro.
Sono state fatte alcune assemblee e
manifestazioni di protesta (presidio al CSA di Napoli, ecc) e domenica 16 marzo
2003 un incontro a Roma, organizzato dall’AID (Associazione Insegnanti
Diplomati), nel quale tutti i partecipanti rappresentanti di 9 città italiane
sono stati d’accordo nell’unirsi per la difesa della categoria.
Il 18 marzo 2003, c/o l’ITIS Giordani di Napoli,
si è costituito il Coordinamenti Regionale degli ITP Campani.
Sul sito www.informazionedocente.it si
stanno raccogliendo le firme di adesione alla lettera aperta con la quale si manifesta
il totale dissenso sulla politica di questo governo nel settore Istruzione.
COSA AFFERMIAMO E CHIEDIAMO
1.
che sia garantito a tutti gli Insegnati Tecnico Pratici lo stato
giuridico ed economico di docenti, così come stabilito in sede d’istituzione di
tale figura professionale (DLgs 1277/48, in GU 6/11/1948 n. 259);
2.
che si valuti la possibilità di utilizzare gli I.T.P. in qualità di
docenti anche scorporando, ove possibile, la compresenza con il docente di
teoria;
3. La necessità di salvaguardare, attraverso
l’autonomia didattica, l’identità e la specificità degli istituti tecnici e
professionali, la capacità di coniugare formazione culturale e professionale
avendo sempre in considerazione la peculiarità del proprio bacino di utenti;
4. L’importanza
e indispensabilità degli Insegnamenti Tecnico Pratici e della salvaguardia del
patrimonio professionale, umano e strumentale in possesso all’Istituto;
5. La
necessità nelle attività di laboratorio della compresenza dell’Assistente
Tecnico e dell’Insegnante Tecnico-Pratico, ai fini della qualità
dell’istruzione e della sicurezza degli allievi;
6. La
necessità di rafforzare, attraverso l’autonomia didattica, l’introduzione e la
sperimentazione dell’insegnamento laboratoriale nei licei.
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