Nota USR 11531 del 17 agosto 2011 - Direttive regionali nomine in ruolo - Part time RETTIFICA

dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, 30.8.2011

ALLA CORTESE DEI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI

 

La Direttiva citata in oggetto, che contiene le indicazioni operative per le nomine in ruolo, contiene un paragrafo che riguarda il part time dal titolo “ non possibilità stipula contratti in regime di part time”.

Tenuto conto dei quesiti e delle osservazioni delle SS.LL. e dei Rappresentanti sindacali e approfondito ulteriormente l’argomento, anche alla luce della circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30.6.2011, si comunica quanto segue, a rettifica di quanto riportato nel citato paragrafo e in armonia con le indicazioni contenute nella Nota di questa Direzione prot. n. 11881 del 29 agosto 2011 (Direttiva supplenze).

L’art. 73 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, successivo alla sottoscrizione del CCNL 29.11.2007, ha modificato il regime giuridico del part–time nel senso che la sua concessione  non è automatica ma è subordinata ad  una valutazione discrezionale dell’amministrazione di appartenenza, in questo caso il Dirigente scolastico, che ha la facoltà di rigettare l’istanza in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.

Per tale motivo, agli aspiranti (docenti, personale educativo e ATA) interessati alla stipula del contratto a tempo indeterminato in regime di part time, non sarà consentito in sede di convocazione scegliere una porzione di posto intero disaggregando cattedre o posti interni o tra più scuole, ma scegliere posti interi, in quanto la competenza a valutare e decidere nel  merito è del dirigente scolastico al quale dovranno rivolgersi per ottenere il regime orario ridotto.

Si ricorda che, ai sensi del CCNL sottoscritto il 29.11-2007, possono essere  costituiti  rapporti part-time nel limite massimo  del 25% della dotazione organica complessiva provinciale  della classe di concorso o posto di riferimento e che, di norma, l’orario part-time deve essere pari al 50% dell’orario a tempo pieno previsto per le varie tipologie di scuola tenendo conto, nella scuola secondaria, della  consistenza degli spezzoni indivisibili, al fine di assicurare l’unicità del docente ai sensi di quanto disposto dal citato art. 39, 3° comma del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

 

SI INTENDE COSI’ MODIFICATA LA  NOTA DI QUESTA DIREZIONE  PROT. N. 11531 DEL 17 AGOSTO 2011.

 

IL DIRIGENTE
Rita Marcomini