Cessazioni dal servizio e sesta salvaguardia

I soggetti beneficiari possono presentare domanda
di cessazione in modalità cartacea entro il 2 marzo 2015

  dalla Gilda degli Insegnanti, 10.2.2015

Il Miur, con nota prot. n. 4441 del 9 febbraio 2015, ricorda che la legge 10 ottobre 2014, n. 147 (c.d. Sesta salvaguardia) ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dellŽentrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, per i lavoratori che nel corso del 2011 abbiano fruito di un congedo ai sensi dellŽarticolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi ai sensi dellŽarticolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I soggetti che abbiano ricevuto comunicazione dallŽInps di essere rientrati tra i beneficiari della suddetta Sesta salvaguardia ai sensi dellŽarticolo 2, comma 1, lett. d), della citata legge 10 ottobre 2014, n. 147 possono presentare domanda di cessazione in modalità cartacea utilizzando lŽallegato modello entro il 2 marzo 2015.

 

Allegati: