Testo unico sulla rappresentanza CGIL-CISL-UIL e Confindustria
Una riforma che apre scenari inquietanti
per i diritti dei lavoratori italiani
dalla Gilda degli insegnanti di Venezia,
17.2.2014
Il 10 gennaio è
stato sottoscritto da CGIL,CISL, UIL e Confindustria uno “storico
accordo” (Testo
Unico sulla Rappresentanza Confindustria – Cgil, Cisl e Uil) di applicazione degli “storici accordi” del 28 giugno 2011
e del 31 maggio 2013 in merito alla rappresentanza sindacale nel
settore privato. Tale accordo sta comportando in questi giorni una
radicale contestazione della Fiom contro la confederazione CGIL.
In concreto si
applicano anche nel settore privato alcune delle norme che hanno
caratterizzato negli ultimi anni le relazioni sindacali e
l’organizzazione delle vertenze contrattuali nel pubblico impiego,
compreso il comparto scuola (RSU e conteggio della rappresentatività
con un mix di tessere sindacali formali e voti espressi nelle
elezioni RSU).
Ma introduce
alcune novità che rappresentano una pericolosa forzatura nei
confronti dei diritti sindacali e di democrazia dei lavoratori che
potrebbero avere ripercussioni anche nel settore pubblico:
Sono ammesse
alla contrattazione per il Contratto Collettivo di Lavoro
Nazionale SOLO le federazioni che firmatarie degli accordi del
28 giugno 2011 e del 31 maggio 2013 e che abbiano una
rappresentatività non inferiore al 5% con meccanismo analogo a
quello del Pubblico Impiego.
I Contratti Collettivi Nazionali hanno valore se sottoscritti
formalmente dalle OO.SS.
che rappresentino
almeno il 51% della rappresentanza.
I contratti
aziendali sottoscritti con le stesse maggioranze di quelli nazionali
possono essere sottoposti al voto dei lavoratori su richiesta di
almeno una delle Confederazioni (non Federazioni..) firmatarie degli
accordi o almeno dal 30 % dei lavoratori dell’impresa. Per la
validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50%
+ 1 degli aventi diritto al voto.
Fatto importante.
I contratti collettivi aziendali POSSONO MODIFICARE IL CONTRATTO
NAZIONALE DI LAVORO anche in pejus (prestazioni lavorative, orari e
organizzazione del lavoro) al fine “di gestire situazioni di crisi o
in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo
economico ed occupazionale dell’impresa”.
Vengono
sanzionati i comportamenti attivi od omissivi che impediscano
l’applicazione dei contratti come previsto dalle intese. Le sanzioni
possono essere pecuniarie o relative alla sospensione dei diritti
sindacali di fonte contrattuale.
I
comportamenti non conformi agli accordi sono oggetto di procedura
arbitrale da svolgersi a livello confederale (ad es. se la FIOM,
federazione, non intende applicare gli accordi, sarà la CGIL,
confederazione, a decidere con le altre confederazioni firmatarie
degli accordi insieme alla Confindustria).
Viene
istituita una Commissione interconfederale permanente per il
monitoraggio dell’attuazione degli accordi composta da sei membri
designati da Confindustria e CGIL,CISL e UIL tra esperti di diritto
del lavoro presieduta da un settimo componente scelto dalle parti.
La FGU- Gilda
degli Insegnanti esprime preoccupazione in particolare sul principio
che introduce la derogabilità al livello aziendale del contratto
nazionale di lavoro e sul potere arbitrale delle confederazioni
rispetto all’autonomia delle federazioni. Confida che tutto ciò non
sia introdotto surrettiziamente nelle contrattazioni del settore del
Pubblico Impiego e ribadisce la necessità, per il settore scuola di
riorganizzare la contrattazione integrativa per evitare la
inaccettabile frammentazione derivata da più di 8.500 contratti di
istituto.
Venezia, 17
febbraio 2014
Gilda degli insegnanti,
Federazione Gilda-Unams,
della provincia di Venezia