Solita
confusione e normali ritardi dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 18.4.2014 E’ arrivata nelle scuole poco prima dell’interruzione pasquale una “nota” (circolare? interpretazione? direttiva? atto di indirizzo?) a firma della direttrice generale per gli ordinamenti e l’autonomia scolastica Palumbo avente per oggetto: adozioni libri di testo – anno scolastico 2014-15. La nota è pervenuta con il solito ritardo laddove in molte scuole già erano stati convocati coordinamenti per materia e consigli di classe per deliberare sull’adozione dei libri di testo. I tempi del ministero, come al solito, si sono dimostrati inadeguati. Ma la cosa che salta agli occhi è che il testo e le “utili indicazioni”, al di là del rituale riferimento al quadro normativo, non chiariscono appieno l’applicazione della recente legge 128/2013. Vediamo perché. L’art 6 della legge 128/2013 ha infatti modificato in parte il DL 104 /2013 (il famoso Decreto Carrozza – La scuola riparte) chiarendo che l’adozione di libri di testo è facoltà, e non più obbligo, del collegio dei docenti e frutto della libertà di scelta dei docenti. Si veda ad esempio il comma 1: 1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,» e la parola: «sono» e' sostituita dalle seguenti: «possono essere»; b) all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 01) al comma 1, le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve l'autonomia didattica e la liberta' di scelta dei docenti»; 1) al comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione» e dopo le parole: «dei libri di testo» sono inserite le seguenti: «o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,»; La nota, invece di porre al primo punto la vera novità prevista dalla legge cioè l’abolizione del vincolo pluriennale di adozione e la possibilità di utilizzare materiali alternativi al libro di testo (anche solo cartacei e non digitali), si sofferma sui vincoli previsti in merito alla realizzazione diretta di materiale didattico digitale e sui tetti di spesa per i testi della scuola secondaria. L’art.6 della legge 128/13 stabilisce che le scuole possano elaborare materiali didattici digitali per specifiche discipline (quali??) con l’intervento di un docente supervisore (???) con la collaborazione anche degli studenti (!!!). L’opera dovrebbe essere registrata con licenza di distribuzione gratuita entro la fine dell’anno scolastico al MIUR che, entro la fine di quest’anno scolastico (quando?), emanerà linee guida per l’elaborazione dei materiali. Di fatto si costringono i docenti che intendono elaborare materiali didattici digitali autonomi a regalarli al MIUR senza nessuna contropartita. Sul tetto di spesa le cose diventano ancora più complicate: il tetto di spesa per le prime classi di scuola media e per le prime e terze delle superiori viene ridotto del 10% rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto (quando??) solo se i testi sono di nuova adozione e realizzati nella versione mista (cartacea e digitale o con contenuti digitali integrativi..) e viene ridotto del 30% se i testi sono di nuova adozione e in solo formato digitale. Per le categorie di testi si veda il D.M. n. 781/13 . Scompaiono di fatto i testi consigliati. Possono infatti essere indicati dal Collegio dei Docenti solo se rivestono carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. Le domande sorgono spontanee: se un docente volesse utilizzare dispense cartacee autoprodotte può farlo, sempre mantenendo i limiti di spesa per gli studenti? Se un docente intende organizzare le lezioni con materiali digitali autoprodotti fin da settembre 2014 può farlo o deve attendere l’imprimatur del MIUR?? Cosa si intende per sistema misto (cartaceo più digitale)? Il solito libro con annesso cd rom o altro??
La nostra paura è che una norma che la Gilda ha considerato fin dall’inizio positiva venga stravolta o svilita dagli incerti interventi della burocrazia ministeriale. Sull’argomento torneremo a breve con le specifiche indicazioni per i Collegi dei docenti. Attendendo le immancabili note aggiuntive e gli immancabili decreti attuativi..
Venezia, 18 aprile 2014
Gilda degli insegnanti,
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