Mobilità: opzione per la titolarità
nella secondaria superiore

Il Miur ha diffuso i chiarimenti da noi sollecitati
e concordati per l´applicazione dell´art. 20 comma 2 del CCNI

 dalla Gilda degli Insegnanti, 24.4.2013 

Il Miur ha emanato la nota prot. n. 4024 del 23 aprile, da noi richiesta e sollecitata, che chiarisce l´applicazione dell´art. 20 comma 2 del CCNI della mobilità, sottoscritto definitivamente l´11 marzo scorso.

Come è noto, il comma 2 dell´art. 20 del CCNI prevede che, qualora negli istituti di scuola secondaria di secondo grado dotati in passato di unico organico, si costituiscano organici distinti per "trasformazione" di precedenti corsi in nuovi percorsi di studio come previsto dal riordino del secondo ciclo, i docenti titolari nella scuola possano esercitare l´opzione (in base alla graduatoria d´istituto) prima delle normali operazioni di mobilità per diventare titolari nel nuovo organico.

Con la nota del Miur si chiarisce che l´opzione si esercita non necessariamente una volta soltanto, ma "ogni anno fino alla messa a regime anche nelle quarte e quinte classi del riordino della scuola secondaria di secondo grado, a condizione che si tratti di trasformazione, ancorchè graduale, di preesistenti corsi, anche sperimentali. , in nuovi percorsi di studio."

 

Allegati

punto elenco

Nota 23 aprile 2013 prot. n. 4024 - Chiarimenti mobilita scuola