Gilda

degli

Insegnanti

 

Venezia

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Ferie supplenti

Richiesta di fruizione obbligatoria
da parte dei Dirigenti scolastici

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 28 ottobre 2012

Come è noto l’art.5 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/12 prevede una sorta di divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale assunto a tempo determinato. Nel caso della scuola sono colpiti tutti i docenti assunti a tempo determinato con contratto annuale con scadenza 30/6 o per periodi più brevi, fatto stante che il computo delle ferie per ogni mese è di 2,5 giorni.

La FGU-Gilda degli Insegnanti, unitariamente con le altre OO.SS. ha chiesto da tempo un provvedimento da parte dell’amministrazione che chiarisca le modalità di applicazione della legge senza avere avuto risposta formale e senza che siano state emanate dal MIUR disposizioni precise in merito, fatto stante che la norma è da noi considerata iniqua e oggettivamente discriminante. In particolare mancano riferimenti precisi al termine iniziale degli effetti della norma e ai casi in cui sia difficile, se non impossibile, costringere la fruizione delle ferie nei periodi di supplenza temporanea con articolare riferimento alle supplenze brevi (ad esempio supplenza di 25 giorni in un periodo privo di giornate di sospensione dell’attività didattica).

Negli ultimi giorni molti Dirigenti Scolastici, ansiosi di presentarsi all’amministrazione più realisti del re o timorosi di chissà quali sanzioni a loro carico in caso di mancata applicazione della legge, obbligano i docenti supplenti a chiedere la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione dell’attività didattica o addirittura nei giorni cosiddetti “liberi”.

FGU-Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia contesta tali comportamenti unilaterali della dirigenza e il silenzio dell’amministrazione centrale o regionale e invita i colleghi precari a rifiutare di accettare le pretese dei dirigenti.

Nello specifico:

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La norma prevista dal DdL 95/2012 (“Patto di stabilità”) entrerà in vigore se approvata solo dall’1 gennaio 2013. Al momento risulta pertanto illegittima ogni richiesta di fruizione coatta delle ferie.

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Le ferie sono un diritto del lavoratore e dovrebbero essere richieste dal lavoratore nei periodi da lui considerati più favorevoli. Il limite è quello di garantire il corretto funzionamento dei servizi da parte dell’amministrazione. Nel caso della scuola il CCNL prevede nel comparto specifico che si possano fruire di solo 6 giorni per anno scolastico nei periodi di attività didattica con il limite che non ci siano oneri accessori per la stessa amministrazione (di fatto bisogna trovare i sostituti volontari). Si tratta, come da sempre abbiamo sostenuto, di una vera a propria presa in giro. IN OGNI CASO RITENIAMO CHE LE FERIE DEBBANO ESSERE RICHIESTE DAL LAVORATORE E NON POSSANO ESSERE UNILATERALMENTE IMPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE O DAI DIRIGENTI. SI INVITANO PERTANTO I DOCENTI PRECARI A RIFIUTARE DI SOTTOSCRIVERE RICHIESTE O DOMANDE DI FRUIZIONE DI GIORNI DI FERIE COME SE FOSSERO LORO ISTANZE. DEVONO ESSERE I DIRIGENTI CON PROPRIO ATTO UNILATERALE A PRENDERSI LA RESPONSABILITÀ DI IMPORRE AL LAVORATORE LA FRUIZIONE COATTA DELLE FERIE.

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I Dirigenti NON POSSONO ASSOLUTAMENTE COSTRINGERE ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE I DOCENTI PRECARI NEI GIORNI LIBERI perché non si tratta di periodi di sospensione dell’attività didattica.

Alcuni zelantissimi dirigenti hanno paura di non riuscire ad evitare che i docenti finiscano il loro periodo di lavoro con ferie non fruite e quindi monetizzabili. Come spesso accade nel nostro Paese, chi scrive le leggi non ha le necessarie competenze per capire la complessità del funzionamento della scuola e per analogia fa sempre riferimento agli impiegati ministeriali. E’ necessario che, anche in questo caso, si faccia chiarezza sui limiti di applicazione della norma nel caso della scuola. Invitiamo i Dirigenti Scolastici a premere sull’amministrazione affinchè ci sia una circolare applicativa chiara ed esaustiva della norma prima di tentare goffamente di interpretare leggi poco chiare.

Nel caso di ordini di servizio contra legem FGU-Gilda degli Insegnanti sosterrà i colleghi ingiustamente obbligati a fruizioni coattive di periodi di ferie.

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Comunicato della Gilda di Venezia

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Bozza DL 95/2012, art. 5

 

Gilda degli insegnanti,
Federazione Gilda-Unams,
della provincia di Venezia