La Consulta boccia il prelievo aggiuntivo sul TFR

La misura era discriminante per i lavoratori pubblici rispetto ai privati

 dalla Gilda degli Insegnanti, 12.10.2012

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223 dell´11 ottobre 2012, ha annullato l´art. 12, comma 10 del d. l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 nella parte in cui discrimina i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati dove la trattenuta è interamente a carico del datore di lavoro.

Si legge nella sentenza che "Nel consentire allo Stato una riduzione dell´accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione".

La Corte pertanto "dichiara l´illegittimità costituzionale dell´articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l´applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall´art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032".

E´ noto che sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro un accantonamento complessivo del 9,60% sull´80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull´80% della retribuzione così come previsto dal DPR 1032/73 (artt. 37-38).Anche dopo il cambio di disciplina, l´Inpdap ha tuttavia continuato a far pagare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull´80% della retribuzione, di fatto quindi del 2% sull´intera retribuzione. Tale prelievo è stato ora dichiarato illegittimo.

E´ la tesi sostenuta da tempo dalla Gilda degli insegnanti che, in attesa degli esiti della decisione della Corte Costituzionale, al fine di intraprendere le strategie processuali opportune per il riconoscimento dei giusti diritti dei dipendenti della scuola ed evitare tale illegittimo prelievo forzoso, aveva predisposto un atto di invito e diffida da inoltrare al Miur per chiedere la restituzione delle illegittime trattenute effettuate.


Roma, 12 ottobre 2012

 

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Corte Costituzionale, sentenza n. 223/12

Gilda degli insegnanti