Anche la Cassazione ci dà ragione:
stipendio pieno alle lavoratrici in congedo
se il bambino ha più di tre anni

Nelle amministrazioni pubbliche prevale il CCNL
se dispone un regime più favorevole per i genitori

 dalla Gilda degli Insegnanti, 11.3.2012

Avevamo dato notizia nei giorni scorsi di una pronuncia del giudice del lavoro di Sassari con la quale si disponeva che "il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto ... prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi otto anni di vita del bambino".

Il caso deciso riguardava una docente a tempo indeterminato, madre di un bambino di 4 anni di età, che avendo usufruito dalla nascita del figlio di soli due giorni di congedo facoltativo, chiedeva al dirigente scolastico di fruire del restante periodo. La scuola accoglieva la domanda e collocava la docente in congedo parentale, ma con esclusione della retribuzione ed ogni altro emolumento per i 28 giorni di congedo parentale fruiti.

Il giudice del lavoro, decidendo sul ricorso della collega, disponeva invece che in caso di congedo parentale il dipendente del comparto scuola ha diritto alla retribuzione piena dei primi trenta giorni, anche se il figlio ha superato i tre anni.

A mettere un punto fermo sulla questione è intervenuta di recente la stessa Corte di Cassazione che, con sentenza n. 3606 del 7 marzo 2012, ha accolto il ricorso di una lavoratrice del comparto ministeri contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che le respingeva la domanda per ottenere l´intera retribuzione dei primi trenta giorni di congedo parentale per il figlio che aveva un´età compresa tra i tre e gli otto anni.

La Corte ha invece riconosciuto il diritto al trattamento "privilegiato" disposto dal CCNL del comparto ministeri rispetto a quanto previsto dal Dlgs 151 del 2001.

Il detto decreto, rileva la Corte, da un lato (con gli articoli 32 e 34) fissa le regole generali per il riconoscimento del diritto al congedo parentale di sei mesi alla madre, nei primi otto anni di vita del bambino. Dall´altro, con l´articolo 1, fa espressamente salvo il trattamento più favorevole fissato dal contratto del comparto ministeri.

Orbene l´articolo 10 del contratto collettivo nazionale del comparto ministeri (ndr, corrispondente all´art. 12 del nostro CCNL) riconosce al lavoratore, madre o padre, il diritto di mantenere intatta la retribuzione per i primi trenta giorni di assenza e lo ricollega al periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all´art. 7 della legge 1201/71 (ora art. 32 del Dlgs 151/01) il quale lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino.

Né tale interpretazione viene smentita dalle altre disposizioni del medesimo art. 10 che prevedono l´assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce alla diversa fattispecie della malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo.

La Cassazione fa sapere dunque, se pure con riferimento ad altro comparto, quello che noi già da tempo sostenevamo per la scuola, giusto il trattamento più favorevole disposto dal relativo CCNL: i primi trenta giorni di assenza per congedo parentale devono essere retribuiti per intero anche se l´età del bambino è compresa tra i tre e gli otto anni.

A questo punto sarebbe auspicabile che il Ministro si curasse di ridurre i rischi di contenzioso e, senza accampare ulteriori pretestuose argomentazioni, desse coerenti indicazioni sulla maternità alle sue strutture periferiche.
 

Gilda degli insegnanti