Illegittima la trattenuta del 2%
dopo il passaggio da buonuscita a Tfr

Atto di invito e diffida al Miur con il quale chiedere la restituzione delle illegittime trattenute effettuate

 dalla Gilda degli Insegnanti, 18.3.2012

La legge n. 122/2010 ha disposto per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità contributive a far data dal 1 gennaio 2011. In particolare lŽarticolo 12, comma 10 prevede che ".....il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dellŽarticolo 2120 del codice civile, con lŽapplicazione dellŽaliquota del 6,91 per cento.....", senza quindi alcuna compartecipazione contributiva dei lavoratori con i datori di lavoro.

Come è noto, sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro un accantonamento complessivo del 9,60% sullŽ80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sullŽ80% della retribuzione così come previsto dal DPR 1032/73 (artt. 37-38).

Anche dopo il cambio di disciplina, lŽInpdap con la circolare n. 17 del 8 ottobre 2010 (con il placet del ministero del lavoro) ha tuttavia continuato a far pagare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sullŽ80% della retribuzione, di fatto quindi del 2% sullŽintera retribuzione.

Di recente il Tar Calabria ha censurato la prassi Inpdap, bloccando il prelievo del 2% e condannando lŽamministrazione alla restituzione delle ritenute eseguite dal 1 gennaio 2011.

La sentenza non è definitiva in quanto gli stessi giudici amministrativi hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale. Nel caso specifico, ai sensi dellŽart. 63 del d.lgs.165/2001, il ricorso è stato devoluto ai giudici amministrativi poiché hanno competenza, in via esclusiva, ratione materiae, in quanto lŽiniziativa giudiziaria è stata proposta dagli stessi giudici amministrativi, ovviamente diversi da quelli del collegio giudicante.

In attesa degli esiti della decisione della Corte Costituzionale, al fine di intraprendere le strategie processuali opportune per il riconoscimento dei giusti diritti dei dipendenti della scuola ed evitare tale illegittimo prelievo forzoso, il nostro ufficio legale ha predisposto un atto di invito e diffida da inoltrare al Miur per chiedere la restituzione delle illegittime trattenute effettuate.

 

Allegati

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Inpdap, circolare 8 ottobre 2010 n. 17

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Sentenza TAR Calabria n. 53 del 18 gennaio 2012

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Trattenuta TFS e TFR sulla retribuzione - Atto di invito e diffida

 

Gilda degli insegnanti