Graduatorie ad esaurimento, Chiariti i problemi rilevati per l´inserimento al sistema dei dati relativi ai diversi percorsi abilitanti e per la valutazione dei servizi dalla Gilda degli Insegnanti, 5.7.2012 A seguito di ripetute segnalazioni di disfunzioni o blocchi del sistema informativo, il Miur ha introdotto gli ulteriori e conseguenti adeguamenti alle funzioni informatiche originariamente predisposte.
In data odierna sono state inserite nella area
Polis nuove
FAQ. Segnaliamo quelle di maggiore interesse.
No, il punteggio aggiuntivo dei 30 punti spetta esclusivamente per
l´indirizzo conseguito temporalmente per primo, mentre per il
secondo indirizzo, in quanto acquisito a seguito di un corso
integrativo, spettano 6 punti che saranno attribuiti automaticamente
dal sistema sia nel caso in cui la prima abilitazione sia stata già
dichiarata nel corso degli anni precedenti, sia nel caso in cui le
due abilitazioni siano comunicate entrambe con la stessa istanza di
iscrizione nella fascia aggiuntiva per l´a.s. 2012/13. All´aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi. Analogamente, se la laurea in questione o l´abilitazione è stata conseguita "fuori corso", il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione. Pertanto l´aspirante che abbia conseguito il titolo con un corso abbreviato indicherà sempre quattro annualità secondo le indicazioni fornite. Qualora non lo facesse, ed indicasse- tre annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell´istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati l´anno precedente la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di un anno di corso precedente a quelli indicati;
Il sistema, secondo le indicazioni della nota prot. 13416 del 28
giugno 2007, richiede comunque gli anni accademici di durata legale
dei corsi. In questi casi all´aspirante basterà indicare gli anni
del primo corso abilitante, per i quali il servizio contemporaneo è
già stato decurtato, e non ci saranno ulteriori decurtazioni sul
punteggio attribuito. In alternativa, poiché è in corso la rimozione
del blocco in caso di mancata indicazione degli anni accademici di
durata legale del corso, l´aspirante può attendere che la modifica
diventi operativa. Deve rivolgersi all´U.S.P. e chiedere la cancellazione dei servizi dalla graduatoria di terza fascia. Nel caso in cui il ricorso per la posizione di terza fascia avesse esito positivo la graduatoria dovrà essere rivalutata.
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