Antisindacale. confermata
la vittoria della gilda di Treviso

dalla Gilda degli insegnanti di Treviso, 24.7.2012

Lo scorso 30 gennaio il Giudice del Lavoro di Treviso aveva dichiarato l’antisindacalità del comportamento del DS dell’IPSIA “Carlo Scarpa” di Montebelluna (TV), nella causa promossa dallo Studio legale D’Angelo Arciprete.

Si rammenta che il dirigente scolastico si rifiutava di fornire, sia alla RSU che all’organizzazione sindacale, informativa analitica relativa alla liquidazione dei compensi pagati con il fondo d’istituto, ovvero rifiutava di consegnare un prospetto che consentisse di individuare i nominativi dei docenti e il relativo compenso per le funzioni ed incarichi svolti dagli stessi. Il dirigente giustificava il rifiuto invocando la legge sulla privacy ed ignorava inoltre le indicazioni relative alla regolamentazione delle relazioni sindacali di istituto, disconoscendo la validità del contratto integrativo.
La sentenza chiariva alcuni punti fondamentali:

  1. La legge sulla privacy non può essere invocata per negare l’informazione sindacale, consentita da altre norme.

  2. Il contratto d’Istituto è legge a tutti gli effetti, dirigente e dipendenti rispondono della violazione delle norme in esso stabilite. Da qui l’importanza del lavoro delle RSU nel riuscire ad elaborare una buona contrattazione integrativa, perché questa può migliorare la qualità del lavoro, della vita e delle relazioni all’interno della scuola.

Tuttavia, il dirigente scolastico presentava ricorso in opposizione, sostenendolo principalmente con la tesi secondo cui il D.Lgs 150/2009 (“Decreto Brunetta”), nel nuovo riparto di competenze tra contrattazione nazionale e contrattazione integrativa, impedirebbe al CII di specificare modalità di partecipazione sindacale che dettaglino quanto stabilito in forma generale dal CCNL.

In data 20 luglio 2012 il Giudice del Lavoro di Treviso ha condannato in via definitiva il dirigente scolastico dell’IPSIA “Carlo Scarpa” di Montebelluna, confermandone la condotta antisindacale.

La sentenza rovescia sostanzialmente la tesi dell’Amministrazione.

Il Magistrato, infatti, sottolinea come proprio il “Decreto Brunetta” abbia introdotto l’obbligo, per l’Amministrazione, di adottare rigidi criteri di trasparenza.
”L’enfasi normativa impiegata nella legge e nella Contrattazione Nazionale per esaltare i principi di efficienza, produttività, premialità, selettività retributiva accompagnati dai principi di trasparenza e controllo rende perfettamente legittima la contrattazione integrativa nella parte in cui per realizzare la previsione di verifica attribuisce alle organizzazioni sindacali il diritto di essere informati in ordine ai nominativi dei beneficiari delle retribuzioni provenienti dal fondo d’istituto”, dichiara il Giudice del Lavoro.

Viene confermata anche la censura relativa alla mancata consegna della documentazione, oggetto di discussione in delegazione trattante con almeno 48 ore di anticipo, come previsto nel CII. Viene ritenuta impossibile, infatti, qualunque forma di partecipazione sindacale senza la preventiva informazione sulle materie oggetto di discussione.

In aggiunta a quanto già stabilito in primo grado, la scuola viene condannata a pagare ulteriori 1000 euro fra onorari e diritti. Complessivamente, la pervicace opposizione del dirigente scolastico dell’IPSIA “C. Scarpa” costerà all’Amministrazione circa 3000 euro.

Li pagherà anche stavolta il contribuente?

 

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La sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso