Docenti precari:
ferie e proroghe dei contratti di supplenza

Per tutti i colleghi alcuni consigli utili in vista del termine di quest´anno scolastico

 dalla Gilda degli Insegnanti, 5.6.2012

Siamo al termine dell´anno scolastico e ci arrivano segnalazioni dalle nostre strutture territoriali di comportamenti illegittimi adottati da parte di alcune amministrazioni scolastiche nei confronti di docenti a tempo determinato a cui viene richiesto, in maniera più o meno perentoria, di fruire delle ferie maturate nel corso del periodo di supplenza svolto nella scuola.

Delle ferie ci siamo occupati in varie occasioni, soprattutto in risposta a quesiti più ricorrenti. Qui ricordiamo ai colleghi ed ai dirigenti delle scuole che le ferie, diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, sono fruibili a domanda (art. 13, co. 8 CCNL).

I docenti a tempo indeterminato di norma fruiscono delle ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche, cioè nei mesi di luglio e agosto, mentre rimane ferma la possibilità di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni e, limitatamente a sei giorni, anche durante la rimanente parte dell´anno.

I docenti a tempo determinato, nominati fino al 30 giugno o fino al completamento degli esami di stato, non hanno quindi la possibilità di fruire dei giorni di ferie nel periodo luglio - agosto, ma, allo stesso tempo e al pari dei docenti a tempo indeterminato, non hanno l´obbligo di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni.

Le ferie maturate e non fruite pertanto devono essere monetizzate ed erogate allo scadere del contratto.

In tal modo già disponeva il nostro CCNL/2003 oltre che la nota del Ministero dell´economia e delle finanze che all´epoca chiariva alle diverse ragionerie provinciali come comportarsi in questi casi.

Oggi la questione è semplificata chiaramente dal contenuto dell´art. 19 c. 2 del CCNL 2006/9 in vigore:


"2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell´anno scolastico e comunque dell´ultimo contratto stipulato nel corso dell´anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell´anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto."...........


Pertanto, in assenza di domanda da parte dei docenti interessati, non è legittimo collocarli d´ufficio in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni in base alla sola constatazione della mancanza di attività didattiche specificamente programmate. I dirigenti scolastici non possono gestire i giorni di ferie spettanti al personale docente a t.d. in maniera difforme dagli accordi contrattuali.

Segnalazioni di comportamenti ugualmente scorretti pervengono anche sulle proroghe dei contratti per l´espletamento delle attività di scrutinio e di esame finale dei vari ordini di scuola.

Ai colleghi interessati ricordiamo la tutela contrattuale generale introdotta dall´art. 37 del CCNL 2006/9 in vigore (....Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali....), oltre alle note ministeriali che si sono succedute negli anni.


Un quadro chiaro ed esaustivo sul tema si trova in questa specifica pagina del nostro sito.