Congedi parentali: primo mese al 100%
Il giudice del lavoro di Sassari conferma le
tesi dalla Gilda sempre sostenute: dalla Gilda degli Insegnanti, 22.2.2012 Questione discussa è se il diritto a fruire del primo mese al 100% spetti ai genitori solo qualora il congedo venga richiesto entro i primi tre anni di vita del figlio, oppure anche entro l´ottavo anno qualora tale congedo non sia stato parzialmente o totalmente sfruttato. La Gilda degli insegnanti ha sempre sostenuto che la risposta sia rinvenibile nell´art. 12, comma 4 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, il quale, fonte primaria del nostro rapporto di lavoro, dispone che "nell´ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall´art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lgs 151/2001 (per ogni bambino nato, nei primi suoi otto anni di vita, ndr) per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i prima trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell´anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".
La nostra tesi è stata di recente confermata dal Giudice del lavoro di Sassari con sentenza depositata in data 3 gennaio 2012 (n. 1424/11).
La fattispecie
riguardava una docente a tempo indeterminato, madre di un bambino di
4 anni di età, che avendo usufruito dalla nascita del figlio di soli
due giorni di congedo facoltativo, chiedeva al dirigente scolastico
di fruire del restante periodo. La scuola accoglieva la domanda e
collocava la docente in congedo parentale, ma con esclusione della
retribuzione ed ogni altro emolumento per i 28 giorni di congedo
parentale fruiti.
Il giudice ha tuttavia
ritenuto che nel caso in esame l´art. 12 del CCNL comparto scuola,
nel regolare in modo speciale la materia, è chiarissimo e di univoca
interpretazione. Esso fa esclusivo ed esplicito riferimento alle
ipotesi di cui all´art. 32, comma 1
lettera a), vale a dire in tutte le ipotesi di
congedo parentale fino agli otto anni di vita del bambino,
dettando differenti modalità di retribuzione dei congedi rispetto
alla normativa generale. Il giudice de quo ha pertanto deciso che "il CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto ... prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi otto anni di vita del bambino"....
Insomma: confermata in
pieno la tesi da noi sostenuta. Cassata invece l´interpretazione
dello stesso ministero che con la
nota prot. n. 24109, emanata in data 20 dicembre 2007
su parere del MEF, intervenuto in seguito a rilievi mossi alle
istituzioni scolastiche da alcune ragionerie provinciali, avrebbe, a
suo dire, chiarito che la retribuzione intera spetterebbe solo se il
primo mese di congedo parentale venga fruito entro il terzo anno di
età del bambino.
Oggi come allora,
dunque, la nostra interpretazione si mostra corretta e rappresenta
un supporto inequivocabile nelle eventuali situazioni conflittuali
che dovessero presentarsi.
Roma, 22 febbraio 2012
Ufficio stampa |