GILDA DEGLI INSEGNANTI

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Contrattazione di istituto, vale l'art. 6 del CCNL

Su ricorso della Federazione Gilda Unams
il giudice del tribunale di Napoli sentenzia:
la contrattazione si fa su tutte le materie dell'art. 6 del CCNL

dalla Gilda degli insegnanti di Napoli, 3.3.2011

La disapplicazione dellŽart. 6 del CCNL 2002/05 nella contrattazione integrativa dŽIstituto costituisce grave lesione dei diritti, prerogative e libertà sindacali, configurandosi come condotta antisindacale ai sensi dellŽart. 28 dello Statuto del Lavoratori (L. 300/1970).

EŽ quanto ha stabilito il Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro Dott. Coppola Paolo che, con sentenza n. 52735/2010 depositata il 07/02/2011, ha condannato per comportamento antisindacale la DS di una scuola media di Napoli cha si era rifiutata di avviare la contrattazione integrativa su tutte le materie di cui allŽart. 6, ritenendo imperative le norme del cd. Decreto "Brunetta" richiamate in una bozza di C.I.I., proposta alle RSU ed alle OO.SS. territoriali al tavolo negoziale e divulgata da una nota associazione di presidi a cui la DS è iscritta.

Nel ricorso la Fed. GILDA-Unams aveva denunciato la violazione delle norme contrattuali che riguardano la contrattazione integrativa dŽistituto dalla quale erano state illegittimamente espunte le materie di cui alle lettere da h) ad m) elencate nellŽart. 6 CCNL ritenute di competenza esclusiva della parte datoriale e declassate a materie di informazione preventiva, secondo unŽinterpretazione unilaterale ed erronea riguardante la presunta inapplicabilità del vigente contratto, in seguito allŽemanazione del DLgs 150/2009.

La sentenza di condanna sancisce inequivocabilmente la piena applicabilità del CCNL - che costituisce il quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente - con la conseguenza che continuano a trovare piena applicazione le disposizioni contrattuali di cui allŽart. 6 del CCNL nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica, a cui non possono essere illegittimamente sottratte tutte quelle materie riconducibili allŽorganizzazione degli uffici e alla gestione delle risorse umane.

Una grandissima vittoria della Fed. GILDA_UNAMS (hanno patrocinato la causa gli avv. Katia Verlingieri ed Emilio Maddalena) che, anche alla luce della recente nota MIUR n.1438 del 27 gennaio 2011, ripristina la legalità violata nella scuola da taluni dirigenti scolastici, contro ogni tentativo di conculcare lŽesercizio della pratica contrattuale e delle altre modalità di relazione sindacale, il ruolo fondamentale delle RSU e i diritti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

Confidiamo negli effetti di questa importante sentenza che va ad aggiungersi ad una giurisprudenza consolidata in cui il Giudice del Lavoro ha condannato le amministrazioni pubbliche di fronte ad unŽapplicazione immediata del D.Lgs 150/2009, ed auspichiamo che ad essa si uniformino tutti quei dirigenti scolastici ripristinando il diritto alla contrattazione di scuola su tutte le materie previste dallŽart. 6 del CCNL che, per esplicito rinnovato disposto di legge, rimane in vigore fino al suo rinnovo, ed eliminando dalla stessa ogni previsione di istituti attualmente inapplicabili (quali il merito e premialità).

Napoli, 22 febbraio 2011

 

Federazione Gilda Unams di Napoli