Nomine a tempo determinato a.s.
2011-2012: Richiamate procedure, modalità operative e modelli organizzativi degli anni precedenti dalla Gilda degli Insegnanti, 11.8.2011 Il Miur con nota prot. n. 6635 del 11 agosto 2011 ha fornito le istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l´a.s. 2011/ 12.
Anche per l´a.s. in corso sono richiamate sostanzialmente procedure,
modalità operative e modelli organizzativi dello scorso anno
scolastico, tranne ovviamente le procedure relative alla gestione
delle graduatorie di coda, non più previste. Di seguito i punti più
significativi. L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell´art. 3 comma 2 e seguenti del Regolamento. Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell´art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l´anno scolastico di riferimento, prevedono: 1 - la rinuncia ad una proposta di assunzione o l´assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; 2 - la mancata assunzione di servizio dopo l´accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento; 3 - l´abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Si richiama l´attenzione sul disposto dell´art. 3, comma 5, del
citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di
espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima
della stipula dei relativi contratti, che l´aspirante rinunci, senza
alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già
accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle
attività didattiche, esclusivamente per l´accettazione successiva di
proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o
diverso insegnamento. La disposizione vale per tutte le classi di
concorso o tipologie di posti, attività didattiche di sostegno
comprese.
Viene riconosciuto il diritto del supplente ad attivare, al momento
dell´assunzione, rapporti di lavoro a tempo parziale secondo quanto
previsto dagli artt. 25, comma 6 e 39 del CCNL. Nella nota si
precisa di tener conto dell´art. 73 del D.L. n. 112/08 convertito
nella legge 133/09, articolo che ha modificato parti della legge n.
662 del 1996 istitutiva del part-time. Poiché nella scuola il
rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per
contratto, si ritiene tuttavia che il diritto, nel limite del 25%
della dotazione organica, sia pienamente esigibile né possa essere
rimesso a valutazioni discrezionali da parte dell´Amministrazione.
Per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell´orario
per il personale docente è lo stesso contratto a rinviare all´O.M.
n. 446/97 (art. 39, c. 13 CCNL).
Per quanto riguarda i posti di sostegno, è stata confermata anche
per il prossimo anno la possibilità di far valere i titoli di
specializzazione conseguiti successivamente ai termini di scadenza
previsti per le graduatorie ad esaurimento e per quelle di circolo e
di istituto ai fini dell´inserimento in coda agli elenchi di
sostegno della fascia di pertinenza nelle scuole prescelte per l´a.
s. 2011/2012. Gli interessati potranno inviare al Dirigente della
scuola a cui è stato diretto il modello B per l´inserimento nelle
graduatorie di circolo/istituto, entro
il 26 agosto 2011, richiesta in carta semplice
indicando, con le modalità dell´autocertificazione, i dati relativi
al conseguimento del titolo. Analogamente a quanto previsto lo scorso anno, la priorità nella scelta della sede (legge 104 art. 21 e 33) si attiva solo all´interno dei posti spettanti, nel senso che in nessun caso i beneficiari della priorità possono ottenere posti di durata giuridica e consistenza economica maggiore rispetto a quelli cui hanno titolo in base alla posizione di graduatoria.
Si precisa anche che per gli aspiranti in situazione di handicap
personale (art. 21 e 33 comma 6 legge 104) la priorità di scelta si
applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica, mentre
per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap
(art. 33 comma 5 e 7 legge 104) la priorità di scelta si può
esercitare solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza
della persona assistita o, in mancanza di disponibilità, nel comune
viciniore.
Per il conferimento di supplenza pari o inferiori a 6 ore
settimanali la nota richiama le disposizioni previste dall´art. 1
comma 4 del Regolamento delle supplenze.
Per le assunzioni del personale beneficiario delle riserve di cui
alla Legge 68/99 si dovrà tenere conto delle istruzioni emanate
nell´allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell´11 luglio 2008
circa l´applicazione delle recenti sentenze della Corte di
Cassazione.
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