Diritto allo studio:
permessi straordinari retribuiti

Scade il 15 novembre, salvo diversa disposizione degli USR,
il termine di presentazione delle domande

 dalla Gilda degli Insegnanti, 28.10.2010

Scade il 15 novembre, salvo diversa disposizione degli USR - Uffici Scolastici Regionali, per i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato con contratto fino al termine dell´anno scolastico (31.08.2011) e fino al termine delle attività didattiche (30.06.2011) il termine di presentazione della domanda per avvalersi del diritto allo studio (150 ore) da fruire nell´anno solare 2011.

La domanda, redatta su apposito modello di cui proponiamo un fac-simile (con l´avvertenza che alcune Direzioni Regionali o UST hanno predisposto specifici ed esclusivi moduli) deve essere presentata a questi ultimi Uffici, tramite la scuola di servizio.
Come specificato dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, al fine di garantire tale diritto sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall´ordinamento pubblico

La concessione dei permessi per l´esercizio del diritto allo studio si attua secondo specifiche modalità:

a) i dipendenti che potranno usufruire, nell´anno solare, della riduzione dell´orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all´unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall´amministrazione di appartenenza.

Ai sensi dell´art. 63 del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (quote orarie destinate alla frequenza, agli esami o ad attività libere di studio e di ricerca) sono definiti nell´ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.


Gilda degli insegnanti