Due figli con handicap,
spetta permesso doppio

dalla Gilda degli insegnanti, 30.3.2010

Con sentenza n 4623 dello scorso 25 febbraio 2010, la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di un padre lavoratore di due gemelli, riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità, di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito, per ciascun bambino, in alternativa al congedo parentale e fino al compimento del 3 anno di età, previsto dall’art. 33, comma 2, della Legge 104/92 e recepito nell’ articolo 42, comma 1, del DLgs n. 151/2001 – T. U. sulla tutela della maternità e paternità.

Il lavoratore infatti, nei primi due gradi di giudizio si era senza visto respingere le sue richieste con decisioni motivate sia sulla mancanza di una normativa che contemplasse tali  permessi (la normativa previdenziale considera  l'erogazione di doppi permessi  solo in caso di allattamento di parti plurimi),  e sulla necessità di garantire una adeguata prestazione dal punto di vista lavorativo che sarebbe stata compromessa dalla fruizione di doppi permessi da parte del lavoratore.  

La Suprema Corte ha invece ribaltato la sentenza di appello affermando  alcuni principi fondamentali.

 

1. “Il disabile è soggetto principale”.

La Cassazione ha chiarito, anche in considerazione dei numerosi e recenti interventi della Corte Costituzionale , “in tema di lavoro e di diritti dei cittadini con disabilità “, che la misura prevista dall'art. 33, comma 2, deve intendersi come razionalmente inserita in un ampio complesso normativo - riconducibile ai principi sanciti dall'art. 3, secondo comma, e dall'art. 32 della Costituzione - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali. È stato riaffermato, nuovamente che, il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non è il nucleo familiare in sé, ovvero il lavoratore obbligato dell'assistenza, bensì la persona portatrice di handicap.

Una configurazione siffatta, d'altronde, evidenzia la Corte, è in linea con la definizione contenuta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, là dove la finalità comune dei diversi ordinamenti viene identificata nella piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri, nonché con la nuova classificazione adottata nel 1999 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito la disabilità come difficoltà all'espletamento delle "attività personali" e alla "partecipazione sociale".

 

2. “Al bambino disabile è riservata particolare tutela”

Il Legislatore, in ragione della concomitanza degli implicati valori di rilievo costituzionale, per l'ipotesi di lavoratori che assistono figli "con handicap in situazione di gravità” ha definito con esattezza l'agevolazione spettante prevedendo il diritto della madre-lavoratrice, o del padre-lavoratore, a fruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, di permessi giornalieri di due ore per il bambino di età sino a tre anni.

La norma esprime una precisa scelta di valori collegata alla primaria necessità di assistenza oraria , che nel caso di un bambino in situazione di handicap, si realizza con la previsione di un arco temporale di tutela diverso rispetto al bambino senza handicap. Questa scelta risulterebbe vanificata ove si escludesse in presenza di pluralità di bambini in situazione di gravità e, si configurerebbe una evidente disparità di trattamento, rispetto alla normale fruizione del riposo per allattamento previsto dall’art. 41 del DLgs 151/2001 prevista per ciascun bambino. I genitori di due bambini senza Handicap fruirebbero di quattro ore, mentre i genitori di un bambino in situazione di handicap fruirebbero solo di due ore.

 

3. “Il pieno diritto ad usufruire di un permesso giornaliero di due ore retribuite per ciascuno figlio disabile e fino al compimento del terzo anno di vita dei medesimi".

Ritiene quindi la Corte che la prevalenza dell'interesse del bambino e la tutela, prioritaria, del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell'individuo, alla luce di una interpretazione dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 104 del 1992 orientata alla complessiva considerazione di tale prevalente tutela, deve riconoscersi il diritto della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, di figli con handicap in situazione di gravità ad usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di vita (e quindi di un permesso doppio in caso di figli gemelli, entrambi con handicap grave).

 

30 marzo 2010