Disabili e congedo
retribuito per il figlio convivente.
Il Ministero chiarisce il concetto di convivenza

dalla Gilda degli insegnanti, 3.3.2010

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, nella parte in cui non include il figlio convivente tra coloro che possono beneficiare del congedo straordinario retribuito dal lavoro, ha esteso detto congedo anche al figlio convivente di un disabile grave, quando non ci siano altre persone che possano prendersene cura.

L'INPS, nel fornire indicazioni operative ai fini dell'applicazione della citata sentenza con la circolare n. 41/09, con successivo messaggio del 2 settembre 2009, n. 19583, ha inoltre chiarito che, relativamente al concetto di "convivenza", debba farsi riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 cod. civ.. 

Ne consegue che, allo stato attuale, viene negato il diritto al congedo al figlio che, pur avendo la residenza nello stesso Comune e allo stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico) del disabile da assistere, non condivida lo stesso appartamento. 

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 18 febbraio 2010, prot. n. 3884, tenendo presente il fine fondamentale della tutela psico-fisica del disabile, ha ritenuto invece che ancorare la concessione del diritto esclusivamente alla coabitazione priverebbe in molti casi il disabile della indispensabile assistenza atteso che, il più delle volte, gli aventi diritto hanno già conseguito una propria indipendenza.

D’altra parte,  appare evidente che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l'effettività e la continuità dell'assistenza al genitore disabile.

Pertanto, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, secondo il parere del Ministero, il concetto di convivenza può essere ricondotto a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.

 

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Il rapporto di lavoro a tempo parziale

 

Marzo 2010