Formazione iniziale degli insegnanti:
il Consiglio di Stato sospende
il parere sul regolamento

dalla Gilda degli insegnanti, 10.2.2010

Il Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 gennaio scorso (il dispositivo č stato pubblicato in questi giorni), ha sospeso il parere sul regolamento riguardante la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalitā della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In attesa di chiarimenti da parte del MIUR, le riserve del Consiglio di Stato, di ordine formale e sostanziale, riguardano in particolare la regolazione della fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo, con l'esigenza di tutelare l'esperienza maturata dai vecchi prof ancora precari, e la copertura finanziaria per nuova formazione (universitā e tirocinio), che, dispone il regolamento, dovrebbe prevedere il ricorso ai proventi derivanti dal pagamento delle tasse di iscrizioni da parte degli stessi corsisti.

In particolare, il Consiglio di Stato, prima di rendere il parere definitivo, ha sollecitato un chiarimento da parte del Ministero in ordine ai due punti di seguito riportati.

- Con riferimento all'art. 15 risulta meritevole di approfondimento la questione “sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione“ relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio, con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella dodici.
Al riguardo, anche al di lā di possibili profili formali di irragionevolezza della disciplina transitoria, appare opportuno prevedere, in una fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, tener conto dell'esperienza professionale maturata, ferma restando la possibilitā di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti.

- Con riferimento all'art. 16 desta non poche perplessitā la previsione secondo cui i corsi previsti dal regolamento, organizzati dall'Universitā o dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono organizzati con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. La Sezione individua al riguardo un possibile conflitto con il principio di legalitā di cui all'art. 23 della Costituzione, che attiene a tutte le prestazioni patrimoniali imposte, indipendentemente dalla natura tributaria o meno.

Il Ministero, pertanto, č invitato a indicare quale sia la fonte primaria della norma regolamentare appena citata se la stessa detti un criterio idoneo a consentire la previsione secondo cui l'integrale copertura del costo dei corsi avviene attraverso il prelievo coattivo sui corsisti.

 

Roma, 10 febbraio 2010
 

 Gilda degli Insegnanti