Vanno nominati i supplenti
anche per assenze inferiori a 15 giorni

dalla Gilda degli insegnanti, 6.10.2009

Il MIUR ha emanato l'odierna nota prot. n. 14991 con la quale interviene in merito alla sostituzione del personale docente assente, fino ad un massimo di 15 giorni, nella scuola secondaria.

La normativa vigente (art. 22, comma 6, legge 449/01 449 e art. 7, comma 3 del D.M. 131 del 16/6/2007) per le scuole di istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si puņ provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore settimanali.

La nota ricorda che mentre per l’eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore settimanali č obbligatoria, per tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino la limite massimo di 24 ore settimanali, risulta perņ facoltativa.

Pertanto in tutti i casi in cui le disposizioni citate non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.

 

punto elenco Nota ministeriale 6 ottobre 2009, prot. n. 14991. Supplenze temporanee personale docente.

 

Roma, 6 ottobre 2009
 

Gilda degli Insegnanti