Supplenze annuali:
incontro MIUR - OO.SS.
In arrivo le istruzioni operative.

dalla Gilda degli insegnanti, 9.7.2009

Il 6 luglio 2009, tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, si è svolto un primo incontro per la definizione delle disposizioni sul conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2009-2010.

Il Dott. Pilo, che presiedeva l'incontro, ci ha preliminarmente consegnato, anche se tardivamente, l'ordinanza n. 48 del 5 maggio 2009 con la quale si sono impartite disposizioni mirate all'ottimale funzionamento della procedura informatizzata, mediante la tempestiva acquisizione al sistema informativo dei contratti stipulati, le rinunce, le mancate assunzioni in servizio e gli abbandoni da parte del supplente, richiamando dirigenti scolastici e direttori dei servizi amministrativi alle responsabilità disciplinari, civili e contabili per le quali saranno perseguiti, in caso di mancato rispetto di quanto sopra. 

Si sono poi affrontate le varie questioni emerse dalla bozza di circolare presentata alle OO.SS. ed  in corso di emanazione.  

Si è proposto all'Amministrazione, in considerazione della particolare gravità dei tagli e per ampliare le opportunità di assunzione mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento,  di consentire l’aggregazione di spezzoni, anche di quelli fino a 6 ore, qualora non sia possibile costituire posti per l’intero orario di cattedra. Tale possibilità potrebbe per lo meno essere prevista qualora sia possibile aggregare spezzoni per un numero di ore pari o superiore alla metà dell’orario (es. 9 o più ore), lasciando quindi alle scuole la gestione solo degli spezzoni che non possano essere accorpati.

Resta comunque confermato che negli I.I.S. (Istituti d' Istruzione Superiore) con più sedi associate nel caso di disponibilità di contributi orari della stessa classe di concorso per un totale che superino le 6 ore (per es. 2 ore nel liceo classico, 3 ore nell' istituto industriale e 4 ore nell'istituto professionale), il dirigente  non può gestire singolarmente gli spezzoni citati, ma deve trasmetterli all'U.S.P. per le operazioni di competenza.   

Si è chiesto inoltre, per la stipula dei contratti con precedenza nei confronti dei beneficiari della L. 104/92, di concordare i termini entro i quali i "beneficiari sopraggiunti" devono comunicare e  documentare all'U.S.P. competente il proprio diritto alla precedenza. L’Amministrazione parrebbe intesa a regolamentare la perdita del requisito, come già disposto col CCNI concernente la mobilità per i docenti a tempo indeterminato. Per la corretta applicazione delle precedenze, la nostra delegazione ha invitato il MIUR a richiamare tutte le disposizioni e note di chiarimento emanate sull'argomento. 

Si è invitata l’amministrazione a garantire le più ampie opportunità di completamento dell’orario di servizio da parte degli "spezzonisti", mediante, se necessario, il frazionamento della cattedra. Servono disposizioni mirate che devono essere favorite sia da parte degli USP sia da parte dei dirigenti su tutto il territorio nazionale. Si sta valutando, comunque, specialmente nei casi in cui prima dell'assunzione in servizio ci siano disponibilità sopraggiunte di posti/cattedre interi, di consentire di lasciare lo spezzone per la cattedra, per non dover procedere al frazionamento. 

Si è proposto, inoltre, di far assegnare direttamente dall' U.S.P. o dalle scuole polo, tramite scorrimento delle graduatorie ad esaurimento adeguatamente “incrociate”, i posti di sostegno residuati, qualora si esauriscano gli elenchi degli specializzati, compresi quelli presenti in II e III fascia di circolo/istituto.  

Nella bozza di circolare consegnataci sono contemplate le conseguenze alle rinunce e le accettazioni di proposte di assunzione.  L’argomento specifico sarà oggetto di discussione e confronto nel prossimo incontro, ma l’amministrazione sembra orientata a prevedere che  la rinuncia ad una proposta annuale o al 30 giugno nell’ambito di una provincia comporti l'impossibilità di stipulare contratti anche da parte dei capi di circolo/istituto relativi alla stessa classe di concorso per quella stessa provincia e non anche per tutte le altre. Per l'accettazione di un contratto anche su spezzoni il confronto è ancora aperto ed il MIUR sembra propenso a consentire di lasciare lo spezzone per la cattedra, o la cattedra al 30 giugno per quella annuale, sempre che non si sia stipulato alcun contratto. Va verificato se ci si deve limitare ad una sola provincia, oppure se tali opzioni possono essere consentite in altra provincia.  In ogni caso diventa fondamentale rendere omogenee e il più possibile tempestive su tutto il territorio nazionale le opportunità di assunzione,  emanando disposizioni che, soprattutto nei casi di ricorso alle “code” per le province aggiuntive, garantiscano effettivamente la massima diffusione delle disponibilità e del calendario delle convocazioni.

L'accettazione della proposta di contratto relativo al sostegno dovrebbe consentire la rinuncia a tale posto per altro contratto su cattedra o posto, purchè non si sia conseguita l' abilitazione o la specializzazione ex DM 21/05, ma preclude la possibilità della stipula dei contratti in altre province. 

Nella bozza, infine, si precisa che nella scuola primaria l' accettazione di una proposta relativa alla lingua inglese comporta l'esclusione dal diritto di nomina nelle altre province, alla pari di quanto avviene per le altre tipologie di nomina. Nella scuola primaria  non dovrebbero esistere però contratti specifici per la copertura di posti di lingua inglese, ma solo contratti di assunzione per insegnanti di scuola primaria.

 

Gilda degli Insegnanti