Cessazioni dal servizio.
Termine ultimo di presentazione delle domande: lunedì 26 gennaio 2009.

 dalla Gilda degli Insegnanti, 9.1.2008

Il Miur con l'odierna Circolare Ministeriale n. 3 fornisce le indicazioni operative per l'attuazione del Decreto n. 2 del 09.01.2009 che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2009 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.

Il suddetto Decreto n. 2 fissa al 26 gennaio 2009 il termine per la presentazione delle domande:

  • di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio,

  • di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima, ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297,

  • dell'eventuale revoca di tali domande,

  • delle istanze da parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio,

  • delle domande di coloro che intendano avvalersi della normativa prevista dal Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997 (trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico).

Si ricorda che per il 2009, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico restano 58 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Restano anche confermati il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (60 anni per le donne).  

Nel decreto ministeriale non v'è cenno invece della possibilità di chiedere oltre il raggiungimento del 65° anno di età la proroga del collocamento a riposo fino a due anni, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 509, seppur novellato dall' art. 72 della legge 133/2008 che, come è noto, ha disposto che l’Amministrazione ha ora facoltà di accogliere la domanda di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età (in precedenza ne aveva l'obbligo).

 

Secondo quanto da noi comunicato nel resoconto dell'incontro del 22 dicembre 2008, è auspicabile che l'amministrazione fornisca gli opportuni chiarimenti con la direttiva di prossima emanazione.

 

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Decreto ministeriale 2/09

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Circolare ministeriale 3/09