Trattenimento in servizio oltre i 65 anni. Chiarimenti.

 dalla Gilda degli Insegnanti, 25.2.2009

Il Miur con nota prot. 2316/bis del 20 febbraio 2009 ha fornito alle direzioni regionali chiarimenti in ordine all’applicazione prevista nella direttiva 13 del 2 febbraio u.s. dei cc. 2 e 3 dell’art. 509 del D.lvo 297/94.

L’amministrazione ha precisato che la richiesta di permanenza in servizio oltre i 65 anni di età, ma non oltre i 70, per raggiungere il minimo pensionabile, può essere accolta solo nel caso che, effettivamente, nel corso del periodo di proroga concesso il personale interessato raggiunga l’anzianità minima prevista dalla normativa (15 anni se era in servizio nel ’92, 19 anni 11 mesi e 16 giorni negli altri casi).

Per il personale scolastico in servizio “nel 1974”, la proroga può essere concessa fino ai 70 anni d’età, ovviamente a domanda, e solo per costoro, per migliorare la posizione contributiva, pure se il periodo di permanenza in servizio non consente di raggiungere i 40 anni.

Resta pertanto confermato quanto più generalmente previsto nella citata direttiva, che “l’istanza di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni”.

 

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Nota 20.2.2009, prot. n. 2316/bis. Chiarimenti sull’applicazione dei cc. 2 e 3 dell’art. 509 del D.lvo 297/94.